Ricostruzione: quale compenso per gli amministratori di condominio?

Aggiornamento al 19 ottobre: in attesa di una conferma ufficiale, ci giunge indicazione che il compenso per l’amministratore,  per i lavori condominiali, sia del 2%.

Stiamo ricevendo alcune segnalazioni relative ai compensi richiesti dagli amministratori di condominio per i lavori di ricostruzione. Anche più di 50.000€ (3,5% dei lavori) per un condominio classificato B. Restiamo  in attesa di chiarimenti rapidi in tal senso, date le scadenze prossime per la consegna delle domande. Nel frattempo, citiamo quanto riportato dalle ordinanze per abitazioni B, e C e (a fini comparativi) alcune  informazioni  relative ad una  sentenza per compensi nel caso di lavoro straordinari. A fini “comparativi” in quanto  l’ordinanza n.3779, nell’art. 1 assimila ai lavori di riparazione i lavori di manutenzione ordinaria. Segnalateci eventuali informazioni aggiuntive o correttive su quanto indicato. Se e’ vero che rientrano fra le spese ammissibili, compensi come quello indicato appaiono eccessivi e non adeguati a molti altri limiti di spesa definiti.


Riguardo l’ammissibilita’, e’ specificato nell’ordinanza n. 3803 (art. 8 ) che tali compensi rientrano tra le spese previste nel contributo, nei limiti indicati nelle ordinanze n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno. I compensi, cita l’articolo, sono “da definire con appositi protocolli”.

Relativamente ai compensi per lavori straordinari in condominio, una sentenza e’ quella del Pretore di Perugia – n. 9 del 6 febbraio 1999 – secondo cui l’esecuzione dei lavori straordinari nel condominio impegna l’amministratore in misura superiore rispetto alle competenze stabilite dalla legge e pertanto a lui e’ dovuto un compenso extra, rispetto all’onorario pattuito annualmente; secondo la sentenza richiamata, il compenso all’amministratore andrebbe in tal caso individuato nel 2% dell’importo dei lavori straordinari.

La sentenza del Pretore di Perugia ha fatto epoca, avviando una prassi secondo cui l’amministratore ha diritto a un compenso extra per l’impegno maggiore che deriva dai lavori straordinari.
La prassi richiamata, secondo l’opinione dominante, deve ritenersi legittima, a condizione che l’amministratore sia stato autorizzato dall’assemblea a fruire di un maggior compenso, in sede di approvazione del preventivo dei lavori o in sede di sua nomina.