Fintecna – Le FAQ (aggiornamento al 23 settembre)

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CHIARIMENTI SU ALCUNI PRINCIPALI ASPETTI APPLICATIVI

1) Problematiche di carattere generale

Calcolo del contributo in ragione delle quote di comproprieta’
Nel caso in cui la proprieta’ dell’immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo e’ riconosciuto per l’abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprieta’. E’ determinante, invece, il requisito che l’immobile sia l’abitazione principale del nucleo familiare alla data del 6 aprile 2009.


Comproprieta’ di un alloggio e nozione di abitazione principale
Se il marito, comproprietario al 50% insieme alla moglie della propria abitazione principale, richiede il contributo per l’abitazione principale, la moglie non può chiedere il contributo per un altro immobile come “seconda casa”.
Il divieto di cumulo tra abitazione principale ed unita’ immobiliare adibita ad altro uso riguarda l’intero nucleo che utilizza l’abitazione principale, fatte salve le specifiche possibilita’ previste dalle Ordinanze 3779, 3790 e 3803 così come modificata dalla 3805.

Requisiti per i contributi relativi ad unita’ immobiliari diverse dalle abitazioni principali di soggetti residenti “fuori cratere”
Un soggetto residente “fuori cratere” che ha subito danni ad un immobile non adibito ad abitazione principale (seconda casa) situato nel “cratere”, può usufruire del contributo previsto dalle Ordinanze 3779, 3790 e 3803, art. 7, comma 7, così come modificato dall’art. 12 dell’Ordinanza 3805 .

Abitazione principale utilizzata da un figlio su “concessione” del genitore
Qualora un alloggio di proprieta’ di un genitore sia stato concesso in uso prima del sisma al nucleo familiare di un figlio che vi dimora stabilmente e ciò può essere dimostrato anche attraverso la residenza, la titolarita’ delle utenze e/o il pagamento della TARSU, la mancanza di un diritto reale sull’immobile può essere supplita da un’autocertificazione del genitore, ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti l’effettiva concessione dell’uso gratuito dell’alloggio. In questo caso sussistono le condizioni per considerare l’alloggio come “abitazione principale” con diritto a fruire delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Contributo per le societa’ di persone
Una societa’ di persone – proprietaria di un immobile ad uso abitativo – può presentare domanda di accesso al contributo nelle forme previste per le persone fisiche.

Abitazione principale e acquisto non registrato
Chi, alla data del 6 aprile 2009, aveva la propria abitazione principale in un immobile ancora intestato alla societa’ venditrice, può formulare la domanda di contributo producendo l’autocertificazione dell’impresa venditrice, o il contratto preliminare ancorché non registrato.

2) Altri aspetti

Cumulo dei contributi per immobile adibito ad abitazione principale con altro immobile destinato all’esercizio dell’attivita’ d’impresa o della professione
Le Ordinanze 3779 e 3790 prevedono il cumulo dei contributi relativi alla abitazione principale con quelli di altra unita’ immobiliare, purché adibita ad attivita’ d’impresa o professionale. La richiesta deve essere formulata dal proprietario della seconda unita’ ed il contributo può essere erogato anche se l’esercizio dell’impresa o della professione e’ intestato ad un soggetto diverso.

Contributo per immobile adibito ad abitazione principale di tipo A e cumulo con il contributo per la c.d. “seconda casa”
Il contributo per la riparazione o la ricostruzione di una c.d. “seconda casa” può cumularsi con il contributo per l’abitazione principale classificata di tipo A, poiché l’Ordinanza 3778 non prevede espressamente divieti di cumulo dei contributi per il proprietario di un immobile con esito di tipo A.

Contributo per immobile ad uso abitativo affittato alla data del 6 aprile 2009
Ai proprietari di unita’ immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiate con esito di tipo A, B o C, che stipulano contratti di locazione alle stesse condizioni di quelli vigenti alla predetta data e per almeno 2 anni, e’ riconosciuto il contributo per la riparazione nel limite complessivo di 80.000 euro, ivi inclusi i contributi gia’ spettanti ai sensi delle ordinanze nn. 3778 e 3779.
Al contributo in questione – che e’ riconosciuto anche per più unita’ immobiliari – non si applica il limite dell’80% delle spese di riparazione della singola unita’ immobiliare.

Accesso al Finanziamento Agevolato per gli Amministratori di Condominio
L’art. 2 dell’Ordinanza 3805, emanata in data 3 settembre u.s., ha esteso la possibilita’ di richiedere il Finanziamento Agevolato anche agli amministratori di condominio relativamente alle parti comuni degli edifici.

Contributo per i lavori sulle parti comuni dei Condomìni
Il contributo e’ suddiviso in due parti distinte: a) l’importo relativo alle parti comuni (es: strutture, tamponature esterne, androni, scale comuni, tetto, eccetera) che viene riconosciuto all’Amministratore del Condominio o al rappresentante della comunione, che lo gestisce con una contabilita’ separata e con l’ausilio dei condòmini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi; b) l’importo relativo all’unita’ abitativa, che viene riconosciuto direttamente al proprietario dell’unita’ abitativa stessa. In questo caso il contributo relativo alla riparazione degli impianti interni e delle finiture del singolo appartamento e’ riconosciuto al proprietario dell’appartamento. Nella scheda riepilogativa dell’intervento sono distintamente riportati i due contributi.

Interventi nei centri storici
Per i lavori relativi ad immobili situati nei centri storici verra’ adottata una specifica disciplina, con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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