L’Aquila, 1 giugno 2016 – Il servizio Tributi del settore Risorse finanziarie rende noto che è stato pubblicato l’avviso per il pagamento dell’acconto Imu e Tasi, da effettuare entro il prossimo 16 giugno.
Nel documento sono riportate, tra l’altro, le categorie esenti dai tributi in questione e la metodologia dei calcoli da effettuare per le varie tipologie di immobili.
SCARICA L’AVVISO DI PAGAMENTO ACCONTO IMU-TASI 2016
Per altre informazioni sulle scadenze nel mese di giugno, vedi l’articolo GIUGNO, E’ TEMPO DI ‘PAGARE’ (LE TASSE): TUTTE LE SCADENZE
In particolare, si riporta dal documendo del c0mune dell’Aquila, il paragrafo riguardante la
ESENZIONE IMU e TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
A mente delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 smi, l’Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate A1, A8 e A9, nonché all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad un solo immobile.
Inoltre, con decorrenza dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l’abitazione non risulti locata o concessa in comodato d’uso. L’IMU non si applica inoltre alle ulteriori ipotesi previste dalle lettere da a) a d) dal medesimo comma 2, dell’art. 13. Il riconoscimento delle esenzioni sopra riportate risulta subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione IMU da rendersi al Servizio Tributi dell’Ente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto di imposizione, utilizzando il modello approvato con Decreto del MEF in data 30 ottobre 2012.
L’art. 1, comma 14, lettera a), della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto invece l’esclusione dall’assoggettabilità alla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, sempre ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.