L’Aquila, 12 giugno 2014 – Il Comune dell’Aquila rammenta alla cittadinanza che entro il prossimo 16 giugno è necessario provvedere al pagamento dell’acconto IMU per la corrente annualità, per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta per l’annualità 2013, come da avviso in allegato.
la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), costituita dalle seguenti componenti:
– IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– TASI, (Tributo Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali;
-TARI, (Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il Regolamento, le tariffe e le aliquote devono essere approvate dal Comune entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione che è stata differita al 31.07.2014, pertanto, i contribuenti dovranno calcolare l’acconto sulla base delle aliquote deliberate nell’anno 2013 e sulla base della normativa vigente.
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A tal fine, occorre moltiplicare la base imponibile per le aliquote fissate per l’anno 2013 e che di seguito si riportano:
1. 0,37 per cento per abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
2. 0,56 per cento per l’unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi dell’OPCM n.3769 del 15.05.2009 e per l’unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale
3. 0,66 per cento per l’unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della L.431/1998 limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al vigente Accordo Territoriale
4. 0,76 per cento per l’unità immobiliare ad uso abitativo locata con tutte le altre tipologie di contratto
5. 1,06 per cento per l’unità immobiliare ad uso abitativo non locata
6. 0,66 per cento per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relativa pertinenza/e concessa in comodato d’uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I e II grado, nonché a collaterali di II grado
7. 0,40 per cento per le unità immobiliari e relativa/e pertinenza/e appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
8. 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta, è necessario procedere come segue:
· per i fabbricati ed i terreni iscritti al Catasto, si moltiplica la rendita risultante agli atti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli, per i seguenti moltiplicatori:
– 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (escluso la categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categorie catastali A/10 e D/5;
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella
categoria D/5;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
– 135 per i terreni agricoli posseduti da persone diverse dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il cui moltiplicatore risulta essere pari a 75.
Esempi:
Fabbricati = Rendita catastale x 1,05 x Moltiplicatore = Base Imponibile,
Terreni agricoli = Rendita domenicale x 1,25 x Moltiplicatore = Base Imponibile, Aree edificabili = per la determinazione della base imponibile, è disponibile un apposito calcolatore nella Sezione Servizi al cittadino – Pagare i Tributi, del sito internet istituzionale
dell’Ente Locale www.comune.laquila.gov.it. Si rammenta che qualora il valore fiscale, determinato per altri tributi erariali, risulti essere superiore del 20% rispetto a quello stabilito dall’Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121/2012, la base imponibile è data da detto ultimo valore).
· per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultanti dalle scritture contabili, previa applicazione, per ciascun anno di formazione del costo, dei coefficienti aggiornati annualmente con Decreto del MEF. Per l’anno 2013 detto Decreto è stato emanato in data 18 aprile 2013;
·Per i fabbricati non censiti al NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano), la base imponibile è determinata con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nelle seguenti ipotesi:
· per i fabbricati di interesse storico o artistico;
· per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Il versamento del 50% dell’imposta, quantificato secondo i soprariportati criteri di calcolo, deve essere effettuato a mezzo di modello F24 presso gli istituti bancari ovvero presso gli sportelli di Poste Italiane SpA.
Per i fabbricati dichiarati inagibili a seguito del sisma e per i quali persiste la condizione di inagibilità, non è dovuto alcun tributo, mentre per quelli che hanno riconseguito l’agibilità nel corso dell’esercizio 2014, l’imposta è dovuta per il periodo successivo a detta data.
Non è necessario eseguire alcun versamento se l’importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l’anno di riferimento è pari o inferiore a 12 euro.
Si rammenta da ultimo che il codice catastale del Comune dell’Aquila è A345 e che per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi, ai numeri di telefono 645222/712/711, ovvero mediante mail all’indirizzo tributi.imu.ici@comune.laquila.gov.it.