TERREMOTO, ZONA FRANCA L’AQUILA: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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27 dicembre 2013 – “Niente imposte fino a 100mila euro per il reddito che deriva dallo svolgimento dell’attivita’ nella zona franca per ciascun periodo d’imposta: l’esenzione e’ totale per i primi 5 anni e si applica, fino a concorrenza del limite, per 14 periodi d’imposta a partire da quello in cui e’ accolta la richiesta, in misura via via decrescente”.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 39/E con cui l’Agenzia delle entrate, d’accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Inps, detta nuove istruzioni su come applicare correttamente le esenzioni dalle imposte e gli esoneri dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti per le imprese localizzate nella zona franca urbana (Zfu) de L’Aquila.

“L’asticella dello sconto sale ulteriormente di 5mila euro l’anno per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato dall’impresa che beneficia dell’agevolazione”, continua la circolare che spiega come “I contribuenti possono fruire delle esenzioni fiscali e contributive, mediante riduzione dei versamenti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

Le esenzioni fiscali per le piccole e micro imprese della Zona franca dell’Aquila, “scattano a partire dai versamenti relativi all’anno di imposta 2013 e “valgono” per i redditi e il valore netto della produzione prodotti nel periodo d’imposta in corso al 30 luglio scorso“.

Rientrano nel calcolo del reddito esente solo i componenti positivi e negativi legati allo svolgimento dell’attivita’ produttiva ordinaria, mentre restano fuori quelli “straordinari, aggiunge la circolare dell’Agenzia. Una ulteriore esenzione riguarda l’Imposta regionale sulle attivita’ produttive e spetta per ciascuno dei primi 5 periodi d’imposta fino al raggiungimento della soglia di 300mila euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attivita’ nella Zfu.

I benefici per le piccole e micro imprese si estendono anche al versante contributivo, con l’esonero dai versamenti previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Cio’ a condizione che si tratti di contratti a tempo indeterminato (o determinato di durata non inferiore a 12 mesi) e che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu.

L’esonero dal versamento contributivo e’ integrale per i primi cinque anni e via via decrescente fino al quattordicesimo anno. I tempi degli sconti – Cerchio rosso sul 30 luglio 2013: i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono esentare dalle imposte sui redditi e dall’Irap i redditi e il valore della produzione netta prodotti, nella zona franca urbana, nel 2013 e successivi.

Di conseguenza, potranno fruire dello sconto tramite F24 telematico a partire dai versamenti relativi allo stesso periodo d’imposta. A questo proposito, la circolare chiarisce che l’F24 va presentato anche se dalle dichiarazioni  emerge una differenza a credito o un importo a debito inferiore all’agevolazione spettante. Stessa data “spartiacque” anche per i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente: l’esonero decorre dai versamenti dovuti per legge successivamente al 30 luglio 2013 e non potra’ quindi riguardare versamenti con scadenza anteriore.

Scarica la circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013