TASSE TERREMOTO: TESTO DEL MAXI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’

Articolo 5 (terremoto dell’Aquila, benzinai), dopo il comma 25 bis è inserito:

Per consentire il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territori abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all’art.39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni ,dalla legge 30 luglio 2010, n.122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.

L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%.

fonte: www.openpolis.it

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