Rimborso delle tasse sospese e tributi locali, ma anche canone Rai e tasse automobilistiche, influiranno nel 2011 sulle tasche dei residenti nel cratere, che entro fine anno conosceranno se sara’ concesso o meno lo stesso trattamento fiscale riservato nel caso di altre calamita’ naturali.
Il successo della manifestazione del 20 novembre “L’Aquila chiama Italia”, ha avuto come effetti immediati l’organizzazione frettolosa, il 26 novembre a Roma, di una conferenza stampa sulla ricostruzione , dalla quale sono arrivati i nuovi annunci mediatici sulle tasse da parte del Presidente del Consiglio e del Commissario Delegato alla ricostruzione, oltre ad una serie di dichiarazioni tra le quali meritano un accenno quelle di Bruno Vespa, novello Che Guevara degli aquilani, cui qualcuno dovrebbe spiegare come la maggior parte dei residenti nel cratere sismico stia gia’ pagando, da luglio 2010, le tasse correnti, e che la rivoluzione riguarderebbe soltanto i tempi e modalita’ di rimborso delle imposte sospese dal sisma al 30 giugno 2010.
Se ci concentriamo sui fatti concreti, il rinvio delle tasse potrebbe essere inserito del Decreto Milleproroghe, un maxi emendamento che in genere si fa a fine anno per prorogare entro il 31 dicembre tutta una serie di scadenze, per l’esercizio di deleghe in materie che vanno dalla giustizia all’istruzione, dall’universita’ all’ambiente, dalle politiche agricole allo sviluppo economico.
Trattasi di un decreto legge, ovvero di un provvedimento del governo che entra immediatamente in vigore, una volta firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il parlamento deve comunque approvare il decreto, nei suoi due rami, entro 60 giorni, pena il decadimento. Ma intanto che il parlamento discute e modifica, il decreto e’ valido.
E’ probabile che il governo presenti il decreto dal 15 dicembre, ovvero dopo l’approvazione della finanziaria (prevista in Senato entro il 10 dicembre) e la fiducia/sfiducia al governo del 14 dicembre. Dal Milleproroghe sara’ possibile verificare, nei fatti, l’inserimento o meno della sospensione fiscale e delle modalita’ di restituzione, se al 100% o al 40% per equita’ con altri terremoti. Da valutare con attenzione, anche nel caso di riduzione della quota da rimborsare, che tale modifica non vada ad impattare su altre misure di sostegno all’economia del territorio, gia’ insufficienti e che richiedono un discorso a parte.
Riguardo l’ordine del giorno bi-partisan presentato alla camera il 19 novembre 2010, e che potrebbe essere recepito nel decreto, questo posticipa di soli sei mesi l’inizio del rimborso delle tasse sospese, portandolo a poco più di 2 anni dalla data del sisma, in confronto ai 7 e 12 anni, rispettivamente, dei terremoti in Molise ed Umbria-Marche.
La politica ha gia’ fatto molti errori, non prendendo in tempo i provvedimenti necessari, come per altre calamita’. Si evitino quindi altri ritardi, e si proceda su questo fronte ad un trattamento analogo a quello riservato per altre calamita’ naturali.
D’altronde, se si chiede un 5% (cinque per cento) agli evasori che hanno trasferito ingenti capitali all’estero (almeno 100 miliardi di euro), non si può chiedere ai terremotati il 100% delle tasse sospese, dopo meno di 2 anni, mentre sono in arrivo una serie di scadenze aggiuntive, per i dettagli delle quali si rimandaagli articoli indicati ed ai Documenti dell’Agenzia delle Entrate che seguono:
– Circolare n. 44/e del 13 agosto 2010
– Provvedimento del 23 novembre 2010
LE SCADENZE A BREVE
16 dicembre 2010: Pagamento del saldo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno in corso
20 dicembre 2010: Fine della sospensione del pagamento delle tasse anche per le partite I.V.A di ditte individuali e societa’ con volume d’affari inferiore a € 200.000;
31 dicembre 2010: Fine sospensione tributi locali
Per quanto riguarda voci di spesa per il cittadino, anche abbastanza rilevanti, come tassa sui rifiuti (TARSU), il pagamento per l’uso del suolo pubblico per il Comune, oppure altre addizionali degli altri enti, la scadenza della sospensione e’ prevista per fine anno.
Gennaio 2011: fatto salvo quanto detto in precedenza, inizio del periodo di restituzione delle imposte sospese dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, con possibile rateizzazione in 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, come ricorda il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010.
Sono interessati dal provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia:
I soggetti per i quali la sospensione e’ scaduta il 30 giugno 2010. Trattasi delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari superiore a 200mila euro, dei sostituti d’imposta;
I soggetti i cui termini di sospensione scadono il 20 dicembre 2010. Trattasi delle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200mila euro.
Per agevolare la ripresa degli adempimenti, i contribuenti che posseggono soltanto il modello Cud non dovranno presentare la dichiarazione e potranno effettuare i versamenti delle ritenute basandosi sulle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta.
Inoltre, i contribuenti in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, che intendono usufruire della rateazione, possono chiedere di trattenere l’importo dovuto dalle erogazioni mensili al sostituto d’imposta il quale provvede al versamento.
Per consentire a dipendenti e pensionati di effettuare i versamenti a partire da gennaio 2011, i sostituti d’imposta comunicheranno entro il prossimo dicembre le ritenute sospese relative al 2010.
31 gennaio 2011: Presentazione delle dichiarazioni e altri adempimenti
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010 indica tra l’altro che I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31 gennaio 2011.
Gennaio 2011: Canone RAI
Il canone RAI non e’ altro che una tassa di possesso di apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sia delle emittenti private che del servizio pubblico, e risalente al Regio decreto-legge 2 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4/6/1938 n.880. In modo simile agli altri adempimenti e versamenti tributari e’ stato di conseguenza sospeso fino al 30 giugno 2010 (ordinanze n. 3780 Art.1 e n.3837), per tutti i cittadini con domicilio fiscale nel cratere sismico.
Il decreto del 1938 fu emanato dal Governo di Benito Mussolini per finanziare la macchina propagandistica del regime, ed il canone era richiesto fondamentalmente per il possesso della radio, e dagli anni ‘50 del televisore. Ma da allora la tecnologia si e’ evoluta oltre ogni immaginazione. Oltre al televisore, sono ormai moltissimi gli apparecchi elettronici che potrebbero rientrare nella indeterminata categoria degli “atti o adattabili” soggetti al canone: videoregistratore, registratore dvd, computer (con o senza scheda Tv e/o connessione Internet), videofonino, cellulari di nuova generazione, iPod e apparecchi mp3-mp4 provvisti di schermo, monitor a sé stante (senza computer annesso), monitor del citofono, modem, decoder, videocamera, macchina fotografica digitale, etc.
Trattandosi di un’imposta sul possesso, il pagamento del canone dovrebbe seguire gli adempimenti relativi alle altre imposte. Da gennaio 2011 sara’ quindi necessario pagare quello dell’anno corrente, mentre il canone sospeso nel 2010 dovrebbe essere soggetto alle stesse tipologie di sospensione, pagamenti e rateazioni delle altre imposte (massimo 120 rate da gennaio 2011 se non interverranno modifiche entro fine anno).
Abbiamo comunque inviato una richiesta di chiarimento alla RAI su queste ed altre tematiche, per avere un’indicazione certa sul pagamento e relative modalita’ di riscossione.
31 gennaio 2011: Tasse Automobilistiche
Con la circolare n. 44/e del 13 agosto 2010, diramata dall’Agenzia delle Entrate e riguardante la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, sono stati formalizzati, d’intesa con la Regione Abruzzo, anche i termini e le modalita’ per la restituzione della tasse automobilistiche.
Il recupero delle tasse automobilistiche sospese, così come ad oggi definito dal governo per i comuni del cratere, potra’ avvenire con una rateazione in massimo 120 rate di pari importo, per il 100% di quanto sospeso, dal 30 gennaio 2011.
La restituzione delle tasse automobilistiche dovra’ essere effettuata esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 1677 intestato a “Regione Abruzzo – Tasse automobilistiche” indicando nella causale la targa del veicolo, il numero progressivo delle rate e l’anno di riferimento.
A discrezione dei contribuenti, considerata l’entita’ del tributo e gli oneri di esazione, la restituzione potra’ avvenire anche in unica soluzione ovvero con un numero di rate inferiore a centoventi, decorrenti da gennaio 2011 e di pari importo. Ad esempio, qualora il contribuente intenda restituire detti tributi in sei rate, i versamenti dovranno essere effettuati dal mese di gennaio 2011 al mese di giugno 2011 (entro cratere).
Per il resto come se nulla fosse successo, con le normali scadenze di tutti gli italiani. Con un ultimo accenno alle bollette, in arrivo per molti dopo la sospensione. Anche per queste sono previste forme di rateazione più o meno definite, necessarie per evitare veri e propri salassi dovuti ai mesi in arretrato.
Il 2011 si presenta al cratere, e non chiede conferenze stampa per convincere sulle sue intenzioni. Lascia ad altri, ed al 2010 ormai agli sgoccioli, l’onere della prova che dimostri il contrario.