Il nuovo miracolo italiano: da gennaio i terremotati ripagano le tasse sospese, al 100%

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalita’ per la ripresa degli adempimenti tributari e i versamenti per i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione degli obblighi fiscali in seguito al terremoto del 6 aprile 2009, come stabilito dall’art. 39, del Dl 78/2010.
La stessa norma ha previsto che i contribuenti con residenza o sede legale nei Comuni del “cratere” dovranno eseguire gli adempimenti fiscali entro il mese di gennaio 2011. Dallo stesso mese inizieranno i versamenti che possono essere dilazionati in un numero massimo di 120 rate mensili, senza l’applicazione di sanzioni, interessi (ndr: si ripaghera’ il 100% delle tasse sospese).
Sono interessati dal provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia:
I soggetti per i quali la sospensione e’ scaduta il 30 giugno 2010. Trattasi delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari superiore a 200mila euro, dei sostituti d’imposta;
I soggetti i cui termini di sospensione scadono il 20 dicembre 2010. Trattasi delle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200mila euro.
Per agevolare la ripresa degli adempimenti, i contribuenti che posseggono soltanto il modello Cud non dovranno presentare la dichiarazione e potranno effettuare i versamenti delle ritenute basandosi sulle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta.
Inoltre, nel caso in cui i dipendenti o i pensionati vogliano usufruire della rateazione, possono richiedere di effettuare i versamenti tramite il proprio sostituto d’imposta.
Per consentire a dipendenti e pensionati di effettuare i versamenti a partire da gennaio 2011, i sostituti d’imposta comunicheranno entro il prossimo dicembre le ritenute sospese relative al 2010.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, che qualora l’importo complessivo da versare in una rata sia inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di questo limite.