N.d.R.: Del Corvo e Pezzopane, invece di bisticciare sulle macerie, perché non si occupano di questi temi? O aspettiamo inermi ad un analogo provvedimento per i comuni dentro il cratere sismico?
E’ stato pubblicato il 17 marzo 2010 sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento riguardate la “Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo”.
Presentazione delle dichiarazioni e altri adempimenti
I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31 marzo 2010. La dichiarazione deve essere presentata in ogni caso dai contribuenti che hanno chiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute. I contribuenti che hanno percepito redditi dichiarabili con il modello 730, compreso il caso in cui devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC) e quelli che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti possono presentare la dichiarazione redatta su modello UNICO Persone Fisiche a un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 13 marzo 2008.
Modalita’ di versamento
L’importo dei versamenti mensili e trimestrali dell’imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonché l’importo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all’anno 2008 non eseguiti per effetto della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. L’importo del saldo dell’imposta sul reddito delle societa’ e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le relative addizionali, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive nonché l’importo delle imposte sostitutive e delle ritenute dovuti per il periodo d’imposta 2008 e l’importo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2009, nei limiti dell’imposta dovuta a saldo, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. Nei medesimi termini sono versate le imposte dovute dai soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e che non hanno subito le trattenute delle somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione. (Direttore dell’Agenzia delle Entrate, provvedimento n. prot. 2010/42341 pubblicato il 17 marzo 2010)
Scarica il provvedimento 2010/42341 del 17 marzo 2010