Canone RAI: che fare? (aggiornamento)

Riguardo il canone RAI avevamo gia’ indicato come comportarsi, in seguito alla risposta dell’agenzia delle Entrate. Abbiamo comunque ricevuto un’ulteriore comunicazione, a conferma della precedente, che riportiamo per completezza di informazione.

15 febbraio
In riferimento all’e-mail in oggetto, pervenuta a questo Ufficio, si precisa che chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone di abbonamento TV. Trattandosi di un’imposta sul possesso o sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.
Nella fattispecie, si conferma che l’ordinanza n. 3837 firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/2009 ha prorogato al 30/6/2010, la sospensione degli obblighi fiscali (pertanto anche l’onere alla corresponsione del canone TV) per le famiglie residenti e le imprese operative nell’area colpita dal terremoto del 6/4/2009. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalita’ di effettuazione degli adempimenti sospesi.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

29 gennaio
La seconda risposta ottenuta dalla RAI, a seguito di chiarimenti richiesti con esplicito riferimento al sito 6aprile2009.it, non e’ stata soddisfacente, rinviandoci ad un indirizzo dell’Agenzia delle Entrate di Torino, che abbiamo contattato via e-mail e da cui abbiamo avuto molto rapidamente la risposta che segue:

Gentile contribuente, il canone di abbonamento e’ un’imposta dovuta per la detenzione dell’apparecchio televisivo. Le norme fondamentali sugli abbonamenti alle radiodiffusioni sono contenute nel R.D.L.21/2/1938 n. 246 convertito nella legge 4/6/1938 n.880. Il canone e’ un tributo dovuto per la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sia delle emittenti private che del servizio pubblico, indipendentemente, quindi, dal suo utilizzo. Per questo sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione hanno dedotto che il canone ha natura di imposta. L’ordinanza n.3837/2009 proroga fino al prossimo 30 giugno la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle imposte nei comuni abruzzesi situati all’interno del “cratere sismico”. Il prolungamento dello stop riguarda anche i pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Cordiali saluti

La presente risposta non e’ resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

26 gennaio
Si avvicina il 31 gennaio, termine ultimo per il pagamento del canone RAI senza sovrattassa (109€ per il 2010).  Essendo il canone una tassa di possesso di apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione delle radiotrasmissioni (risalente al Regio decreto-legge 2 febbraio 1938 n. 246), in modo simile agli altri adempimenti e versamenti tributari il pagamento dovrebbe essere sospeso fino al 30 giugno 2010 (ordinanze n. 3780 Art.1 e n.3837), per tutti i cittadini  con domicilio fiscale nel cratere sismico, come individuato dalle ordinanze relative.

Eccetto i casi che ne escludono il pagamento, la sospensione dovrebbe quindi riguardare anche le case agibili. Il condizionale e’ d’obbligo, in quanto  avendo chiesto alla RAI indicazioni in proposito abbiamo ricevuto una scarna comunicazione, che non chiarisce molto (se trattasi di sospensione e fino a quando, come inviare la documentazione, come sara’ recuperato il canone sospeso,  ecc.). Abbiamo gia’ chiesto chiarimenti, vi aggiorneremo non appena avremo nuovi dettagli, anche perché se e’ sufficiente l’ordinanza di sgombero (collettiva) come indicato, ci sembra inutile che migliaia di cittadini inviino la stessa documentazione.

Segue la comunicazione della RAI, invitiamo a scrivere all’indirizzo http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Scriveteci.aspx per ulteriori informazioni.


In riferimento alla sua comunicazione relativa all’evento calamitoso che ha colpito la sua regione e’ necessario che Lei trasmetta uno dei seguenti documenti, rilasciato dai competenti Uffici Comunali:

a) ordinanza di sgombero;
b) dichiarazione di inagibilita’ o inabitabilita’.

Disponibili per ulteriori informazioni da richiedere al seguente indirizzo http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Scriveteci.aspx , porgiamo cordiali saluti.


BREVE STORIA DEL CANONE RAI

La legge che istituisce il cosiddetto canone Rai, il Regio decreto-legge 2 febbraio 1938 n. 246, fu emanata dal Governo di Benito Mussolini per finanziare la macchina propagandistica del regime. All’epoca il televisore era stato recentemente inventato, ma in Italia non si sarebbe diffuso fino agli anni ‘50, quando iniziarono le prime regolari trasmissioni in VHF.
Questa legge prevede ancora oggi il pagamento del canone a chiunque sia in possesso di apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione delle radiotrasmissioni. Nel 1938 il canone era richiesto fondamentalmente per il possesso della radio, e dagli anni ‘50 del televisore. Ma da allora la tecnologia si e’ evoluta oltre ogni immaginazione. Oltre al televisore, sono ormai moltissimi gli apparecchi elettronici che potrebbero rientrare nella indeterminata categoria degli “atti o adattabili” soggetti al canone: videoregistratore, registratore dvd, computer (con o senza scheda Tv e/o connessione Internet), videofonino, cellulari di nuova generazione, iPod e apparecchi mp3-mp4 provvisti di schermo, monitor a sé stante (senza computer annesso), monitor del citofono, modem, decoder, videocamera, macchina fotografica digitale, etc.

in riferimento alla Sua del 19/01/2010
In riferimento alla sua comunicazione relativa all'evento calamitoso che ha colpito la sua regione e' necessario che Lei trasmetta uno dei seguenti documenti, rilasciato dai competenti Uffici Comunali:

a) ordinanza di sgombero;
b) dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita'. 

Disponibili per ulteriori informazioni da richiedere al seguente indirizzo http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Scriveteci.aspx , porgiamo cordiali saluti.
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