In relazione all’ordinanza n. 3837 del 30.12.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha disposto la proroga del termine di scadenza degli adempimenti e dei versamenti tributari, i competenti uffici della Regione Abruzzo comunicano che le disposizioni statali, per quanto riguarda la tassa automobilistica, determinano quanto segue:
1) I cittadini residenti nei comuni indicati nel decreto n.3 del 16.04.2009 (Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia, Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre dei Passeri) e nel decreto n.11 del 17.07.2009 (Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio, Montereale, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea) beneficiano della sospensione dal pagamento del tributo fino al 30 giugno incluso;
2) I cittadini residenti nei restanti comuni della Provincia dell’Aquila che, in base a precedenti provvedimenti, hanno beneficiato della sospensione fino al 30 novembre 2009, sono tenuti al pagamento solo della tassa con periodo tributario 1.1.2009-31.12.2009 entro il 31 gennaio 2010. Sempre per i contribuenti che non beneficiano della sospensione, nel caso di acquisto di veicoli nuovi nel periodo 1.12.2009-20.12.2009, il termine di scadenza della tassa e’ fissato al 31.12.2009; nel caso di mancato pagamento entro la suddetta data, possono regolarizzare la posizione avvalendosi del ravvedimento operoso entro il 31 gennaio 2010.
Per l’acquisto di veicoli nuovi nel periodo 21.12.2009-31.12.2009, il termine per il pagamento e’ fissato al 31.01.2010. Il decreto stabilisce, inoltre, che alla scadenza del 30 giugno 2010 la ripresa dei versamenti non e’ automatica, ma sara’ disposta, sia per la prima sospensione, sia per la proroga, da un apposito, successivo provvedimento statale che ne disciplinera’ le modalita’. Gli Uffici tributari della Regione sono a disposizione per fornire ai contribuenti eventuali chiarimenti.