…almeno questo e’ quanto si potrebbe dedurre leggendo alcuni articoli dell’ordinanza 3797 del 30 Luglio 2009.
E’ probabile che né la presenza a L’Aquila dell’Universita’ e della ex Reiss-Romoli (entrambe di elevato e riconosciuto profilo professionale), né le varie aziende di informatica operanti sul territorio aquilano, siano in grado di mettere a disposizione degli esperti adatti alle attivita’ da eseguire.
Esperti che, per fortuna, riuscira’ a mettere a disposizione la societa’ Fintecna S.p.A. o la Fondazione Ugo Bordoni.
Di seguito gli articoli dell’ordinanza 3797 relativi.
ART. 26
1. Per assicurare il necessario supporto alle attivita’ inerenti alla raccolta ed elaborazione delle dichiarazioni sostitutive della certificazione ai fini della determinazione dei fabbisogni alloggiativi per i cittadini con abitazioni dichiarate di classe E o F, e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, Fintenca Spa mette a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un nucleo di risorse professionali composto da esperti in informatica.
2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita Convenzione tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fintecna Spa che preveda il rimborso degli oneri sostenuti da quest’ultima ed appositamente documentati
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
ART. 28
1. Allo scopo di definire in modo dettagliato e puntuale i fabbisogni alloggiativi dei cittadini del Comune dell’Aquila che alla data del 6 aprile 2009 risiedevano o avevano stabile dimora in un’abitazione che a seguito del sisma e’ stata classificata in classe E o F oppure situata nelle aree soggette a sgombero per effetto di provvedimenti dell’Autorita’ sindacale, il Commissario delegato e il comune dell’Aquila provvedono all’espletamento di un’attivita’ di rilevazione, utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza, quale dichiarazione sostitutiva della certificazione ai sensi e gli effetti dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indispensabile per la successiva assegnazione degli alloggi provvisori ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Per assicurare il necessario supporto alle attivita’ di progettazione, di pianificazione temporale e per la realizzazione delle attivita’ che hanno anche un impatto tecnologico informatico nelle iniziative relative al processo di assegnazione degli alloggi temporanei di L’Aquila e di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni, nonché…