CALCOLA LA «MINI IMU» PER IL 2014

Ecco uno strumento per calcolare la “mini IMU” per gli oltre 2300 comuni italiani interessati. Bisogna pagare entro il 24 gennaio 2014.

La mini-Imu è la quota (il 40%) dell’imposta dovuta ai Comuni che hanno alzato l’aliquota base oltre il 4 per mille e per i quali il governo non ha garantito la copertura.

Qui di seguito trovate un modulo con i comuni nei quali l’aliquota è stata alzata (elaborazione Repubblica.it su aliquote raccolte da Fondazione Ifel-Anci). Il pagamento deve avvenire con i modello F24 o con un bollettino postale apposito.

Per la certezza del calcolo, e se la vostra città non è nell’elenco, si invita a consultare il proprio Comune, sul cui sito internet deve essere pubblicata la delibera che fissa l’aliquota Imu sull’abitazione principale per l’anno.

Questi calcoli valgono per il possesso di una casa abitazione principale per tutto l’anno solare e non tengono in considerazione eventuali altri elementi che possono influire sull’Imu (come per la proprietà degli immobili storici). Nel computo della mini-Imu devono essere conteggiate anche le pertinenze annesse all’immobile. Le detrazioni sono calcolate in base alla “situazione-tipo” di 200 euro fissi e 50 euro per figlio a carico under 26. In ogni caso la normativa prevede detrazioni per massimo 8 figli. In caso di figli nati nel 2013 o che hanno compiuto 27 anni durante il periodo di riferimento, si considera una quota della detrazione pari al numero di mesi vissuti nel 2013 (se neonati) o al numero di mesi trascorsi da inizio anno al compimento del 27esimo anno. Nel calcolo si include il mese di nascita o di compimento del 27esimo anno solo se, rispettivamente, la nascita è avvenuta prima o il compleanno dopo il giorno 15. Esempi: figlia nata il 13 aprile 2013, si considerano i mesi da aprile a dicembre per la detrazione.

Figlia nata il 27 aprile 2013, si considera il periodo maggio-dicembre.
Figlio convivente che ha compiuto 27 anni il 18 maggio 2013, si considera il periodo gennaio-maggio.

Ecco come fare i calcoli

L’aliquota del comune – La prima verifica riguarda l’eventuale rialzo dell’aliquota stabilita dal comune. Occorre, quindi consultare il sito per trovare il livello di imposta stabilito per il 2013. E’ su questo, infatti, che si debbono effettuare i conteggio. Nel caso in cui questo non fosse stato modificato rispetto all’anno precedente occorrerebbe controllare le delibere del 2012.

Gli immobili interessati –Ad essere interessati al pagamento della differenza sono tutti coloro che hanno usufruito dell’esenzione dal pagamento dell’Imu prevista lo scorso anno. Dovranno versare il tributo, dunque, anche gli assegnatari della ex casa coniugale, gli appartenenti alle forze dell’ordine, i soci assegnatari di case in cooperativa, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che possiedono terreni agricoli e immobili rurali strumentali. Nello stabilire gli obblighi di pagamento, infatti, il decreto fa riferimento alle categorie di immobili per i quali, nello stesso decreto, è stata stabilita l’esenzione dal pagamento della seconda rata. L’esenzione riguarda tutte le prime case, comprese anche quelle assimilate dai comuni. Tra queste rientrano gli immobili degli italiani residenti al’estero, quelle degli anziani in casa di cura e gli immobili in comodato ai parenti in linea retta. Poichè l’esenzione in questo caso è frutto di un’autonoma scelta dell’ente locale, per avere certezze in materia è necessario comunque rivolgersi al comune.

La differenza dovuta – Quanto ai conteggi, secondo il testo del decreto che ha avuto il primo via libera dal Senato, va pagato il 40% della differenza tra l’Imu dovuta con l’aliquota base dello 0,4% e quella che si sarebbe invece dovuta pagare con l’aliquota stabilita dal comune. Trattandosi di prima casa vanno tenute presenti anche le detrazioni in cifra fissa, 200 euro, e quelle di 50 euro per eventuali figli di età inferiore ai 26 anni. Il calcolo che dovrà essere effettuato singolarmente da ciascun proprietario in riferimento alla quota di immobile posseduto sulla base degli ordinari parametri per calcolare l’Imu. Quindi occorre:
rivalutare del 5% la rendita catastale;
applicare alla somma così determinata il moltiplicatore che è pari a 160 sia per la prima casa che per le pertinenze;
applicare alla somma così determinata l’aliquota stabilita dal comune per la prima casa, al netto di detrazioni in cifra fissa e per i figli a carico. La detrazione fissa è di 200 euro per immobile, e va divisa tra tutti i proprietari che utilizzano l’appartamento come prima casa. La detrazione per i figli è di 50 euro per quelli che sono conviventi, con età da zero a 26 anni a fine 2013.
Per individuare la somma da versare occorre:
1. determinare l’importo dell’Imu dovuta sulla base dell’aliquota di legge, ossia dello 0,4%, al netto delle detrazioni di 200 e 50 euro per figlio eventualmente spettanti;
2. determinare l’importo dell’Imu dovuta sulla base dell’aliquota stabilita dal Comune, al netto delle detrazioni;
3. sottrarre dalla somma calcolata al punto 2 l’importo determinato al punto 1;
4. calcolare il 40% dell’importo ricavato al punto 3. Questa somma corrisponde alla cifra da versare.
Il codice da indicare è quello relativo all’Imu prima casa, ossia 3912, e va indicato il pagamento come saldo.

Gli immobili del personale delle Forze armate –Conteggi ad hoc sono dovuti i alcune specifiche situazioni. Come precisato dal Dipartimento delle finanze in una serie di faq pubblicate sul sito, l’eventuale mini Imu deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’Imu calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio – dicembre 2013 e l’Imu calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre, poichè la prima rata era già stata pagata. Quindi la mini Imu è dovuta ma è leggera.

Saldo Imu salato per i non coltivatori –Conteggi ancora diversi, invece, per coloro che possiedono terreni agricoli ma non sono coltivatori diretti nè imprenditori iscritti alla previdenza agricola. Con la stessa nota, infatti, il Dipartimento delle finanze precisa che il relativo versamento non può essere considerato mini Imu, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima. In sostanza, poichè la prima rata non pagata, grazie al decreto del maggio 2013, era stata calcolata sulle aliquote del 2012, ora chi non è agricoltore non deve pagare la mini Imu ma il saldo Imu 2013 che si ottiene ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata, dato che invece la seconda era stata pagata. Non ci sono comunque sanzioni e interessi per il pagamento del saldo, che può essere effettuato fino al 16 giugno prossimo, come previsto dalla legge di stabilità.

L’importo minimo –Quanto infine all’importo minimo previsto dalla legge in caso di Imu non sono dovuti pagamenti per gli importi inferiori ai 12 euro, salvo diversa delibera del comune. Dopo aver effettuato i conteggi, quindi, occorrerà verificare se si è al di sotto della soglia minima e cosa eventualmente prevede il comune in materia. Il pagamento va fatto tramite modello F24, oppure con gli eventuali bollettini postali precompilati, se inviati dai comuni.
Le faq del Dipartimento delle finanze

fonte: repubblica.it

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