TAR ABRUZZO: ACCOLTI ALTRI DUE RICORSI CONTRO STRUTTURE COMMISSARIALI

Bassi consumi elettrici non inficiano stabile dimora. Errata interpretazione direttiva su badanti

L’Aquila, 21 novembre 2011 – Nella lotta a carte bollate fra cittadini e strutture commissariali, altre due sentenze a favore dei terremotati, con entrambi i ricorsi accolti dai giudici Cesare Mastrocola (Presidente), Paolo Passoni e Alberto Tramaglini (consiglieri).
La prima sentenza, depositata in segreteria il 28 ottobre scorso, interessa il comune di San Demetrio Ne’ Vestini, in cui la ricorrente ha richiesto l’annullamento del provvedimento con cui era stato negato l’assegnazione di un MAP (Modulo Abitativo Provvisorio).

Dopo il trattamento alberghiero, e previo deposito della prescritta documentazione a comprova dei necessari requisiti, fra cui la residenza nel comune, in assenza di ricoveri alternativi l’interessata formulava istanza di assegnazione di un MAP. Dopo varie vicende di difficile interlocuzione con l’autorità civica, rimasta silente su alcune domande di accesso della signora, la SGE ha negato il MAP, in quanto sarebbe mancata la dimostrazione di una stabile dimora in San Demetrio al momento del sisma, come da dichiarazione resa dal comune alla struttura stessa.

LA SENTENZA: «L’ente civico intimato ha in un primo tempo ritenuto congrua, o comunque sufficiente, la documentazione resa dall’interessata all’indomani dell’evento tellurico, tanto da autorizzare il nucleo familiare della sig.ra alla sistemazione presso alberghi abruzzesi» – premettono i giudici. «Solo a gennaio del 2010, il comune ha avanzato perplessità sulla (in)completezza dei dati offerti dalla beneficiaria a sostegno probatorio della sua stabile dimora, chiedendo di conseguenza prima alla DI.CO.MA.C. e poi alla SGE se fosse sufficiente o meno –per il rispetto dei prescritti requisiti- la sola presentazione di bollette domestiche di consumo elettrico, tra l’altro di modesto importo»
Nella sentenza si evidenziano le difficoltà dell’interessata ad interloquire con comune ed SGE, per esporre le proprie ragioni. «Né, ovviamente, lo scarso consumo di energia elettrica può da solo condurre a responsi negativi del requisito» tengono a precisare i giudici – «visto che il legame abitativo con un certo immobile può assumere dinamiche differenziate, dipendenti da impegni e circostanze personali, che non escludono tale legame pur in assenza di frequentazioni piene quotidiane (es. pendolarismo lavorativo)»

L’ALTRA SENTENZA: ERRATA INTERPRETAZIONE DIRETTIVA SU BADANTI
Depositata il 15 novembre, annulla il provvedimento con il quale era stato risolto il comodato d’uso gratuito di un alloggio assegnato con il progetto CASE. In questo caso il ricorrente faceva parte con la moglie del nucleo familiare di una cittadina nel frattempo deceduta, con i ricorrenti che, secondo l’amministrazione, abitavano l’appartamento in «virtù di contratto di lavoro in qualità di badante della sig.ra deceduta».

Tra le direttive commissariali che disciplinano l’assegnazione vi è infatti quella che stabilisce che le badanti perdono il diritto all’alloggio assegnato al datore di lavoro in caso di licenziamento o morte dell’assistito, ma il ricorrente ha sostenuto che «sua moglie non aveva alcun contratto di lavoro con la sig.ra deceduta, prestando invece la stessa assistenza ad altro soggetto, come risulta da contratto del marzo 2009». Aspetto più volte segnalato, ma non considerato dall’amministrazione.

La sentenza del TAR, in particolare, conferma una precedente ordinanza con la quale era stata accolta la domanda cautelare sul rilievo che «il ricorrente risultava residente e stabilmente dimorante nell’immobile poi dichiarato inagibile in conseguenza del sisma, il che dava titolo ad ottenere la sistemazione abitativa in relazione alla composizione del suo nucleo familiare, e che la morte di uno dei componenti non giustifica la revoca della concessione dell’alloggio, trovando l’assegnazione titolo nella situazione in atto al momento del sisma».
I ricorrenti, si legge nella sentenza, hanno fornito le informazioni necessarie a provare che il lavoro di badante era svolto presso una terza persona al giorno del sisma, e che il nucleo assegnatario si era così costituito fin dal 2008, mentre l’amministrazione non ha fornito alcuna prova sui motivi che hanno portato alla revoca dell’appartamento.
Inoltre, indicano i giudici, «non è d’altra parte necessario dare dimostrazione dell’esistenza di un particolare tipo di contratto a giustificazione della propria scelta di stabilire la propria abitazione nell’immobile in questione, essendo allo scopo sufficiente la residenza o stabile dimora nell’alloggio reso inagibile, circostanza -questa- del tutto pacifica e risultante da atti di data certa precedenti al sisma».

Errata anche l’interpretazione della direttiva del commissariato per la ricostruzione che riguarda le badanti che sono entrate in alloggi del Progetto CASE o MAP in virtù di contratto di lavoro con il dichiarante nel censimento di agosto 2009, mentre l’alloggio relativo alla sentenza era stato assegnato al nucleo di coabitazione composto da tre soggetti, secondo quanto peraltro dichiarato nella domanda di assegnazione.

“Piccoli” particolari, che sfuggono amaramente ai rigidi controlli delle strutture commissariali, ma che per fortuna esami più attenti mettono in evidenza ripristinando i giusti diritti.

di Patrizio Trapasso

(www.ilcapoluogo.it)