Ricostruzione, disparita’ di trattamento fra consorzi e imprese?

di Giampaolo Ceci
Tranne che per i tifosi, ogni decisione è la conclusione di un ragionamento razionale.
Piove, devo uscire di casa e mi bagno, allora per evitarlo decido di aprire l’ombrello. Mi pare una delle possibili decisioni sagge per risolvere il problema.
Se invece dicessi piove, mi bagno, allora mangio un panino, sarebbe sempre una decisione, ma strampalata. Un esempio per fare comprendere che se la decisione per organizzare la ricostruzione privata nei centri storici è quella di costituire dei consorzi senza finalita’ di lucro, allora quale è il ragionamento che la ha determinata?
Presumo che il ragionamento sia: “Bisogna consegnare indennizzi ad un gruppo di proprietari, che hanno da realizzare interventi comuni non suddivisibili e quindi impongo la costituzione di un soggetto giuridico in grado di prenderli e spenderli a nome di tutti”.
Però il legislatore ha posto anche atri paletti di cui faccio fatica a trovare le motivazioni.
Uno di questi è che non è necessario che tutti i proprietari vi aderiscano. Perché questa concessione? Probabilmente perché in alcuni casi i proprietari non si interessano o sono irreperibili. Ma in questi casi bastava regolamentare per legge i poteri sussidiari di altro soggetto a cui conferire l’autorita’ di sostituirli.
Il consorzio ora inspiegabilmente può essere costituito anche da solo dal 51% degli aventi diritto che però in caso di rivalse di terzi rispondono per tutti.
Un altro fatto di cui non comprendo le ragioni sta nel fatto che il consorzio non deve avere finalita’ lucrative. Ma perché? Si è tanto discusso che i “contributi” sono “indennizzi”, allora, anche volendo legarli obbligatoriamente alla ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, perché mai bisogna obbligatoriamente spenderli tutti? Perché non posso impiegarli meglio se trovo un’impresa che mi fa gli stessi lavori ad un prezzo minore e quindi posso impiegare il mio indennizzo per realizzare altri lavori di miglioria?
Ma la domanda a cui non riesco proprio a dare risposta è quella del perché il legislatore abbia imposto la struttura consortile come unica forma giuridica di aggregazione degli aventi diritto ai contributi.
Perché mai un consorzio senza finalita’ di lucro e non invece una s.r.l. o una cooperativa ad esempio?
Cosa impedisce in questi casi di raggiungere le finalita’ che si è prefisso il legislatore, che, ricordo essere quelli di avere un interlocutore giuridico a cui affidare la spesa degli indennizzi?
Probabilmente il legislatore vuole un soggetto che gli garantisca anche la restituzione degli indennizzi se mal spesi, ma per questo basta attivare una fideiussione o restringere con una delibera commissariale, i rischi ai soli edifici oggetto dell’indennizzo.
La garanzia in ogni caso non c’è, se si demanda tutta la gestione ad un procuratore.
Nel consorzio invece la responsabilita’, in caso di rivalse dell’impresa o di terzi, non solo è personale, ma è anche illimitata, seppure in proporzione alla quota consortile.
La questione è importante anche perché il vincolo consortile colloca l’impresa esecutrice e il consorzio su due piani diversi.
Se l’impresa scappa con l’acconto, o non esegue bene i lavori o non li termina, o se fallisce, o se l’edifico crolla o mostra gravi lesioni prima di 10 anni, questa risponde solo col suo capitale sociale, che se non ricordo male, è di 10.000 euro per una Societa’ a responsabilita’ limitata (srl). Il consorzio invece no. In caso di rivalsa dell’impresa o di terzi risponde, come gia’ detto, col patrimonio illimitato dei soci.
Mi pare un’evidente disparita’ di trattamento.

L’impresa rischia poco, mentre i consorziati tutto! Allora conviene davvero non consorziarsi se il consorzio raggiunge il 51% con le quote degli altri associati!
Allora perché il commissario non apre alla possibilita’ che i danneggiati dal sisma possano costituire anche coop a r.l. ? o societa’ di capitali che limitino i rischi? Quali sono le valutazioni che mi sono sfuggite?