La documentazione con cui il tecnico incaricato dai proprietari dichiara la fine dei lavori nelle case riparate con i contributi di Stato determina la decorrenza dei termini che comportano la fine di ogni forma di assistenza. La precisazione e’ dovuta in quanto, da alcuni giorni, delle persone che si trovano negli alloggi antisismici, in autonoma sistemazione o negli alberghi chiedono che ci sia una pubblicazione del ripristino di agibilita’ delle loro abitazioni in virtù dei lavori sostenuti, prima di cessare dall’assistenza. Si ricorda in proposito che la pubblicazione degli esiti di agibilita’ rappresenta la conclusione di un procedimento d’ufficio – attivato con i tecnici incaricati dalla Protezione civile nazionale prima e dalla Sge oggi – per verificare lo stato degli immobili in seguito al sisma del 6 aprile dello scorso anno.
Proprio la comunicazione dell’esito di agibilita’ (personale o con pubblicazione all’albo pretorio, a seconda di come si sono regolati i Comuni) consente ai proprietari di attivare i percorsi per la riparazione, differenziati a seconda se la classificazione sia A, B e C, oppure E.
Terminati i lavori di riparazione, e’ onere del proprietario, attraverso il tecnico di sua fiducia, consegnare al Comune i documenti di fine opere e di ripristino dell’agibilita’. Pertanto, si tratta di un iter che attiene esclusivamente agli interessati, che devono conoscere personalmente il giorno in cui i lavori sulle proprie abitazioni sono ultimati. Gli enti in questione non hanno alcun obbligo di effettuare, in questi casi, comunicazioni o pubblicazioni. Ne consegue che, secondo quanto gia’ previsto dall’OPCM n. 3771, dal giorno della conclusione dei lavori quarantacinque giorni dopo si perde il contributo di autonoma sistemazione, quindici giorni dopo bisogna lasciare gli alberghi o le altre strutture residenziali, trenta giorni dopo bisogna lasciare l’alloggio antisismico (Case o Map) del fondo immobiliare o quello per cui si e’ sottoscritto un contratto di affitto concordato.