Assistenza alloggi: il comune dell’Aquila invia le sue “buone pratiche” ai comuni

Dall’Ufficio stampa della Struttura per la Gestione dell’Emergenza

Come assegnare un alloggio? Come valutare i requisiti? Cosa si intende per stabile dimora? Tante le domande dei sindaci del cratere per gestire le difficolta’ dell’emergenza. Dopo l’incontro del 7 aprile con tutte le Municipalita’, il vice commissario Massimo Cialente ha informato i primi cittadini interessati delle buone pratiche seguite dal Comune dell’Aquila per le varie incombenze. Non si tratta di una norma imperativa, ma solo l’illustrazione di come si e’ comportata la Municipalita’ capoluogo. Ecco uno stralcio del testo della lettera.

In seguito all’incontro dello scorso 7 aprile con i sindaci dei Comuni del cratere, il commissario per la ricostruzione ha ravvisato la necessita’ di diffondere conoscenze e buone pratiche al fine di agevolare l’arduo compito che compete a tutte  le Amministrazioni colpite dal sisma.
Per tale motivo l’area Assistenza alla popolazione della S.G.E. vuole diffondere i criteri seguiti dal Comune dell’Aquila per l’assegnazione degli alloggi del Progetto Case,  Map. ed affitti del Fondo Immobiliare. Tali criteri sono stati elaborati in ossequio alla vigente normativa e in seguito alle consultazioni con il dipartimento della Protezione civile, che ha collaborato con il Comune dell’Aquila nell’assegnazione degli alloggi.
Nell’ambito del cratere, i cittadini aventi diritto all’assegnazione di un Map possono essere stati individuati anche senza il ricorso ad un censimento. Tuttavia il diritto all’alloggio e’ riconosciuto ai nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data del 6 aprile 2009: a) stabile dimora nel territorio del Comune che assegna gli alloggi; b) l’abitazione occupata deve risultare classificata con esito E, F, o situata in zona rossa; c) i componenti del nucleo familiare non devono disporre di altre abitazioni agibili.

Nel caso del Comune dell’Aquila, i cittadini che hanno risposto al censimento per il fabbisogno abitativo sono stati chiamati a colloquio per la verifica delle dichiarazioni autocertificate in quella sede. Le commissioni di verifica erano composte da rappresentanti del Comune dell’Aquila, del dipartimento della Protezione civile nazionale, delle forze dell’ordine, della guardia di finanza.

I criteri seguiti dalle commissioni per l’assegnazione degli alloggi sono riassunti nelle seguenti linee guida:

Autocertificazioni: in sede di verifica non sono ammesse ulteriori autocertificazioni per dimostrare quanto gia’ autocertificato nel modulo di censimento; sono stati, pertanto, richiesti documenti probanti.

Residenza: sono stati considerati naturalmente SOLO i nuclei effettivamente e stabilmente dimoranti nel Comune di L’Aquila; anche nel caso di residenza nell’immobile inagibile, il cittadino deve avervi necessariamente anche la stabile dimora, da provarsi con la documentazione elencata al punto successivo. Nel caso di cittadini stranieri, si e’ reso necessario accertare il possesso dei requisiti previsti dalla L.30/97.

Stabile dimora: può essere provata con contratto d’affitto registrato, documentazione medica con indicazione del domicilio, comunicazioni all’ufficio del personale del posto di lavoro per eventuali visite fiscali, comunicazioni ufficiali varie, abbonamenti a riviste, palestre, Sky, telefonia ecc… da cui risulti l’indirizzo di stabile dimora. Ovviamente la stabile dimora deve essere provata da tutti i componenti del nucleo di coabitazione. Nel caso in cui uno o più componenti non riescano a dimostrare la stabile dimora, gli stessi sono esclusi dal nucleo determinando il ricalcolo della posizione in graduatoria ai fini dell’assegnazione di un alloggio per i restanti individui presenti nel nucleo.

Seconde Case: possono considerarsi come non disponibili solo se affittate agli stessi inquilini ante terremoto, con contratto registrato. Possono considerarsi non disponibili abitazioni che abbiano necessita’ di interventi di straordinaria manutenzione, o le cui dimensioni non siano sufficienti per il nucleo familiare (le dimensioni sono state individuate secondo quanto stabilito dalla OPCM 3769). Abitazioni locate precedentemente al sisma, con contratto regolare in corso di validita’, anche se locate a soggetti che le utilizzano saltuariamente, non fanno perdere il diritto all’assegnazione. Qualora una seconda casa agibile sia posseduta a titolo di “nuda proprieta’”, ciò comporta che l’immobile e’ goduto da altri, ad esempio nel caso dell’usufrutto. Se però l’usufruttuario non gode del detto bene, perché vive altrove, il “nudo proprietario” può usufruire dell’abitazione ed in questo caso non ha diritto ad un alloggio, salvo ulteriori verifiche (metratura, straordinaria manutenzione ecc…).

Immobili situati in ex-zona rossa: a seguito dell’ordinanza O.P.C.M. n. 3827 del 27 novembre 2009, art. 13., c.1,  gli abitanti di immobili con esito di agibilita’ B oppure C usciti dalla zona rossa non perdono il diritto all’assegnazione di un alloggio nell’ambito di Progetto C.A.S.E. o un M.A.P., sia pure per un periodo limitato al tempo concesso per la riparazione dei danni. Pertanto, le commissioni di verifica possono incontrare tali nuclei e redigere verbale “positivo per assegnazione”, in presenza di tutti gli altri requisiti necessari.

Nucleo con decessi: nel caso di un nucleo in cui sia morto uno dei richiedenti dopo la compilazione del modulo, può darsi esito positivo, con l’indicazione del posto letto in diminuzione. A tal proposito le commissioni di verifica faranno riferimento al documento di indirizzo Prot. N. 01078/U pubblicato dalla Struttura per la Gestione dell’Emergenza (S.G.E.) in data 25 febbraio 2010 che, in relazione agli alloggi gia’ assegnati, stabilisce che:
“In caso di decesso di un componente del nucleo, resta confermato l’alloggio gia’ assegnato”.
“In caso di decesso di due o più componenti, deve essere individuato un nuovo alloggio adeguato al minor numero dei componenti del nucleo assegnatario”.

Nucleo familiare in aumento: le commissioni di verifica devono tener presente che, sulla base dei principi formalizzati nel suddetto documento d’indirizzo Prot. N. 01078/U del 25 febbraio 2010, non e’ consentito l’inserimento di nuovi soggetti nel nucleo familiare o di coabitazione, se non nei casi di: nascita, matrimonio, inserimento di single censito, sostituzione di badante censita con un nuovo soggetto addetto alla cura dell’assegnatario, sostituzione di un componente rinunciatario con altra persona gia’ positiva per l’assegnazione di alloggio. Tuttavia il nucleo originario che viene ad ospitare un nuovo soggetto, non può chiedere  un alloggio di metratura superiore.

Ai Sindaci che non avessero applicato i criteri suddetti per le assegnazioni dei MAP realizzati a spese dello Stato sul loro territorio, in particolare per quanto riguarda la stabile dimora nel Comune di rispettiva competenza (con esclusione, quindi, di cittadini di altri Comuni), in casa E, F od in zona rossa, si suggerisce di rivedere le assegnazioni per uniformarsi ai dettati della legge. Ovviamente, alloggi realizzati attraverso donazioni e non a carico dell’erario, possono assegnarsi senza l’osservanza dei criteri indicati.

Resta, naturalmente, confermato, che i MAP che dovessero residuare dopo aver soddisfatto i nuclei aventi diritto, devono essere messi a disposizione del Commissario delegato per la ricostruzione, secondo la disciplina dell’art. 2 della OPCM 3857 del 2010