Corte dei Conti: gli aiuti all’Abruzzo non possono dipendere da giochi e scommesse

La magistratura contabile boccia il ricorso eccessivo a forme di copertura aleatorie.
Criticate le misure coperte con attesi incassi da gioco, come per esempio quelle riguardanti gli interventi post-terremoto in Abruzzo.
In questo caso, il problema e’ l’incertezza delle entrate, legata a comportamenti individuali. Perché se da un lato e’ vero, come affermano i Monopoli, che le spese per il gioco sono in aumento e oltre ogni previsione, dall’altro – dice la Corte dei Conti – “non appare comunque ispirata a criteri prudenziali una copertura di oneri così elevati e per un periodo di tempo così lungo affidata all’alea di comportamenti individuali connessi a consumi che presentano comunque un elevato grado di elasticita’”.Più in generale, la Corte dei Conti esprime il rischio di prevedere di colmare il vuoto creato nei conti pubblici da maggiori spese o minori entrate strutturali, con “forme di copertura dagli esiti incerti”, come la lotta all’evasione fiscale. E’ il giudizio sulle previsioni del gettito 2009 e sulla copertura finanziaria prevista in particolare nella manovra estiva.
Le osservazioni della magistratura contabile sono contenute nella periodica “Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2009”.

La lotta all’evasione ed all’elusione fiscale, ricorda la Corte dei conti, e’ una forma di copertura dagli esiti incerti e dunque una manovra fondata su di essa comporta il rischio di “quantificazioni ottimistiche e poco trasparenti e comunque non facilmente verificabili a consuntivo” rispetto alla copertura di maggiori spese o minori entrate strutturali. Inoltre, scrive la Corte, tale incertezza e’ accentuata dal mancato coordinamento delle norme sul contrasto ai paradisi fiscali, gli arbitraggi fiscali internazionali e sullo scudo fiscale, sul quale il governo ha puntato per un maggior gettito nel 2009; misure che poiché “appaiono insistere sulla stessa base imponibile”, dovrebbero essere considerate “legate tra loro da un rapporto di alternativita’”.