TERREMOTO: ORDINANZA N.19 PER LA RICOSTRUZIONE PESANTE DELLE ABITAZIONI PRIVATE. DOMANDA ENTRO IL 31 DICEMBRE

La richiesta di contributo per la ricostruzione delle abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate dal sisma deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017.

È questo il termine fissato dall’ordinanza n.19 pubblicata ieri dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani.

Il termine “ingloba” anche le principali attività a carico del proprietario-promotore, cioè la scelta della banca, la scelta del progettista – con redazione del relativo progetto – e la scelta dell’impresa, successivamente alla gara.

A partire dalla data della concessione del contributo, l’intervento va completato entro due anni (sia pure con alcune proroghe possibili).

La ricostruzione delle abitazioni danneggiate in modo grave – incluse porzioni e spazi per attività produttive o commerciali – dovranno essere condotte applicando un miglioramento sismico tra il 60% e l’80% della resistenza richiesta per le nuove costruzioni (in riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni del 2008).

Per le abitazioni distrutte – o da demolire e ricostruire – si applicano i requisiti delle norme tecniche riferiti alle nuove costruzioni. Diverso discorso per gli edifici danneggiati che sono dichiarati di interesse culturale, in cui si deroga al livello minimo di miglioramento sismico e si chiede invece il «conseguimento della massima sicurezza possibile, compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio».

L’ordinanza avvia di fatto la gran parte dell’attività per la ricostruzione privata, con alcune eccezioni. Una eccezione è costituita dalle zone completamente distrutte – come sono ad esempio le zone rosse di Accumoli o del centro storico di Amatrice – che dovranno essere oggetto di una perimetrazione da parte della Regione e per le quali è richiesto un piano attuativo.

L’altra eccezione è quella delle zone classificate a rischio idrogeologico, dove non sarà possibile ricostruire edifici danneggiati o distrutti, a meno di mettere in sicurezza l’area (o, in alternativa, delocalizzare l’intervento).

Negli interventi sull’edilizia abitativa, almeno il 45% del contributo complessivo concesso deve essere destinato «alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all’efficientamento energetico». Nel caso della ricostruzione della casa distrutta, la componente dei costi strutturale deve essere pari ad almeno il 25% del contributo concesso.
SCARICA L’ORDINANZA N.19 SULLA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DANNEGGIATE O DISTRUTTE