Ecco le principali misure contenute nel decreto 189/2016 convertito in legge e pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 17 dicembre.
Credito d’imposta per i finanziamenti alla ricostruzione (art. 5)
Il credito d’imposta viene riconosciuto a favore di coloro che hanno chiesto un finanziamento agevolato per ricostruire e ristrutturare sia le abitazioni sia gli immobili produttivi lesionati dal sisma. Il credito viene utilizzato per pagare le rate di rimborso del finanziamento erogato dalla banca. Con il provvedimento n. 186585 del 4 novembre scorso firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato attivato e disciplinato le modalità di fruizione del credito d’imposta. Il credito (come specificato dal comma 5 dell’articolo 5 del Dl) è a favore del beneficiario del finanziamento agevolato per la ricostruzione e comprende il capitale, gli interessi dovuti e le spese di gestione. Le banche possono recuperare il finanziamento erogato tramite compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), dal giorno successivo alla scadenza di ogni rata di restituzione del prestito.
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti (art. 47)
Il decreto dispone anche la detassazione di contributi, indennizzi e dei risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. La disposizione si applica a tutti i soggetti che hanno sede, o unità locali, in uno dei 131 comuni del cratere e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, a seguito degli eventi sismici. Per i beneficiari del provvedimento, i vari contributi, indennizzi e risarcimenti ricevuti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte Irpef e Irap.
Sospensione di versamenti e tributi (art.48)
Come in altre occasioni di calamità naturali che hanno avuto effetti traumatici sulla popolazione, anche questa volta, il governo ha disposto la sospensione di una serie di versamenti e tributi. Si tratta appunto di una sospensione di somme che dovranno essere versate una volta cessata la fase di emergenza. Come anticipato dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani, il governo si è detto disponibile a concedere una ulteriore proroga della sospensione, da precisare nel decreto “milleproroghe” che il consiglio dei ministri dovrebbe approvare entro l’anno.
Il decreto terremoto sospende fino al 30 settembre 2017 versamenti e degli adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento delle Entrate. A meno di diversa disposizione da parte del milleproroghe, gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2017. La ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi avverrà con apposito decreto dell’Economia.
Vengono inoltre sospesi fino al 31 dicembre 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme risultanti da avvisi d’accertamento esecutivi, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, compresi quelli di Regioni ed Enti locali.
I versamenti delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta pur non essendo stati sospesi potranno essere versati entro il 31 maggio 2017 senza pagare sanzioni e interessi. I sostituti d’imposta nei Comuni del cratere
possono sospendere le ritenute alla fonte a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. Tale sospensione avviene su richiesta dei soggetti interessati.
Detassazione dei fabbricati distrutti o inagibili (art. 48)
Il decreto prevede infine l’esclusione da Irpef ed Ires del reddito dei i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, adottate entro il 28 febbraio 2017. L’esclusione dal reddito imponile degli edifici si applica fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dell’immobile e in ogni caso per l’anno di imposta 2017.
Esenzione immediata anche da Imu e Tasi, con effetto immediato, cioè a partire dall’esonero del pagamento della rata da versare entro il 16 dicembre scorso. Anche in questo caso l’esenzione resta in vigore fino alla ricostruzione e agibilità dell’immobile e in ogni caso fino al 31 dicembre 2020. Le medesime esenzioni e sospensioni si applicano anche in caso di agibilità o danneggiamento parziale dell’immobile. Gli interessati devono dichiarare al comune entro il 28 febbraio prossimo la distruzione o l’inagibilità, totale o parziale, del fabbricato in questione. Entro i successivi 20 giorni deve trasmettere copia “dell’atto di verificazione” all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Esenzione del bollo sulle istanze presentate alla Pa (art. 48)
Infine, il decreto dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per le istanze presentate alla Pa fino alla fine di quest’anno a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni del cratere.