TERREMOTO CENTRO ITALIA: CIRCOLARE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 22 DICEMBRE SU PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI

Con le presenti indicazioni operative si fornisce una prospettazione unitaria delle modalità di realizzazione delle opere provvisionali intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, anche con riferimento agli interventi sui beni culturali immobili e sui beni paesaggistici immobili, tenendo conto, al riguardo, delle specifiche disposizioni in merito contenute nell’art. 6 del decreto-legge n. 205/2016, oggi recepite nell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

Le Regioni ed i Soggetti Attuatori in indirizzo sono invitati a dare alle presenti procedure la massima diffusione presso i Comuni, le Amministrazioni e gli enti interessati.

1. OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICI FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

La realizzazione delle suindicate opere provvisionali su edifici è finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità qualora consenta:
– il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie o ferroviarie;
– il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l’assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
– il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo ‘F’ sulla base delle schede AEDES o per rischio esterno sulla base delle schede FAST.
Sussistendo tali requisiti, il Sindaco, se si tratta di puntellamenti o interventi con analoga finalità, provvede dandone immediata comunicazione al proprietario dell’edificio. Se si tratta di demolizioni dispone l’intervento con propria ordinanza adottata ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del supporto del Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS), attivato in attuazione dell’ordinanza n. 393/2016, art.6 (1).

In tali circostanze per la realizzazione dell’intervento il Sindaco può:
– richiedere l’intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a tal fine verificandone la possibilità con il Soggetto Attuatore appositamente nominato ai sensi del citato art.6 dell’ordinanza n. 393/2016;
– affidare l’intervento ad una ditta privata, operando ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, entro il limite stabilito dall’art. 5 dell’ordinanza n. 388/2016, anche ricorrendo al supporto di personale tecnico reso disponibile dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza (come previsto dall’art. 4 dell’ordinanza n. 400/2016.

Oltre che di quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza n. 394/2016, per l’esecuzione degli interventi di cui al presente paragrafo si può procedere, ove necessario e nei limiti ivi previsti, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 5 dell’ordinanza n. 388/2016, dell’art. 3 dell’ordinanza n. 389/2016 e dell’art. 6 dell’ordinanza n. 392/2016, che contengono l’indicazione delle disposizioni alle quali è consentito derogare, con le relative finalità e limitazioni, oltre che procedure specifiche appositamente introdotte per velocizzare la gestione dell’emergenza.

Gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate, figurando tali tipologie di spese tra quelle già segnalate come ammissibili nella nota prot. TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016 che, al punto 7, prevede le ‘misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta’. In tal senso, coerentemente con quanto previsto nella citata nota, il Comune procede direttamente per interventi di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, mentre per importi superiori acquisisce il preventivo nulla-osta della direzione di protezione civile della Regione, che si esprime entro 3 giorni dalla richiesta e può richiedere modifiche finalizzate alla concessione del richiesto nulla-osta.

Le imprese esecutrici dovranno essere munite del requisito previsti dall’art. 8, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

1.1. OPERE PROVVISIONALI FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ DA ESEGUIRE SU BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI IMMOBILI

Quando gli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità di cui al paragrafo 1 interessano beni culturali immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004), alla luce delle novità introdotte dal citato art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, il Comune prima di provvedere, accerta che il bene non figuri tra quelli che il Soggetto Attuatore nominato ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 393/2016 abbia indicato come riservati all’intervento dell’Amministrazione dei Beni Culturali. L’elenco di tali beni è periodicamente aggiornato ed è divulgato, tramite le Regioni, a tutti i Comuni. Se il bene rientra in tale elenco, il Comune non procede, in quanto l’intervento sarà svolto a cura e sotto il coordinamento dell’Amministrazione dei Beni Culturali.

Qualora l’intervento interessi un bene culturale immobile non ricompreso nell’elenco di cui sopra, ovvero interessi beni paesaggistici immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte III del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004) il Comune, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art.15-bis del citato decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, provvede con le procedure specificate al paragrafo 1:
– qualora l’intervento consista in un puntellamento o altra misura con analoga finalità, fornendone semplice comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 al Segretariato Regionale MiBACT ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. La suddetta comunicazione dovrà contenere le date presunte di inizio e fine lavori nonché la descrizione degli interventi previsti, con uno specifico riferimento alla compatibilità degli stessi in relazione alla salvaguardia dei beni culturali mobili ed inamovibili (decori, stucchi, affreschi etc) eventualmente presenti nell’immobile oggetto dell’intervento;
– qualora l’intervento consista in una demolizione totale o parziale, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, da rendersi secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016. In particolare, tale autorizzazione è richiesta solo in caso gli interventi riguardino beni immobili di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e si intende acquisita con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni, come stabilito dall’art. 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

A questa tipologia di interventi si applicano, inoltre:
– per gli interventi su beni culturali immobili, la previsione in materia di conferimento degli incarichi di progettazione prevista dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 15-bis citato;
– le previsioni in materia di qualificazione delle imprese e del professionista eventualmente incaricato della progettazione previste dal comma 5 dell’art. 15-bis citato.
Anche gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità da eseguire su beni culturali e paesaggistici immobili sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate, e tali tipologie di spese ricadono tra quelle già segnalate come ammissibili nella nota prot. TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016 che, al punto 7, prevede le ‘misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta’. In tal senso, coerentemente con quanto previsto nella citata nota, il Comune procede direttamente per interventi di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, mentre per importi superiori acquisisce il preventivo nulla-osta della Regione, che si esprime entro 3 giorni dalla richiesta e può richiedere modifiche finalizzate alla concessione del richiesto nulla-osta.

2. OPERE PROVVISIONALI NON FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’, MA VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AI BENI CULTURALI IMMOBILI

Come ribadito dall’art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, al fine di evitare ulteriori danni ai beni culturali immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004), anche quando NON si configurano i presupposti della salvaguardia della pubblica incolumità, si provvede, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 27 e 149 del D. Lgs. n. 42/2004, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 146 del D. Lgs. n. 50/2016, con le procedure di cui all’art. 148, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 (somma urgenza).

Per gli interventi sui beni culturali immobili, accertato che non riguardino beni rientranti negli elenchi definiti dal Soggetto Attuatore nominato ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 393/2016, che non siano finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, l’intervento può essere realizzato dal proprietario, possessore o detentore dei beni, sia pubblico che privato, che vi provvede:
– qualora l’intervento consista in un puntellamento o altra misura con analoga finalità, fornendone semplice comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art.15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, al Segretariato Regionale MiBACT ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. La suddetta comunicazione dovrà contenere le date presunte di inizio e fine lavori nonché la descrizione degli interventi previsti, con uno specifico riferimento alla compatibilità degli stessi in relazione alla salvaguardia dei beni culturali mobili ed inamovibili (decori, stucchi, affreschi etc) eventualmente presenti nell’immobile oggetto dell’intervento;
– qualora l’intervento consista in una demolizione totale o parziale, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art.15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016. In particolare, tale autorizzazione è richiesta solo in caso gli interventi riguardino beni immobili di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e si intende acquisita con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni, come stabilito dall’art. 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

Anche a questa tipologia di interventi si applicano, inoltre:
– la previsione in materia di conferimento degli incarichi di progettazione prevista dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 15-bis citato;
– le previsioni in materia di qualificazione delle imprese e del professionista eventualmente incaricato della progettazione previste dal comma 5 dell’art. 15-bis citato.

In tali casi, se il proprietario, possessore o detentore del bene è un soggetto pubblico o se il bene, ancorché di proprietà privata, rientra tra quelli di cui all’art. 14, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, si applicano le procedure di cui all’art. 148, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e gli oneri finanziari relativi sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate, figurando tali tipologie di spese tra quelle già segnalate come ammissibili nella nota prot. TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016. In tal senso, coerentemente con quanto previsto nella citata nota, il soggetto pubblico (o privato, nei casi suindicati) proprietario, possessore o detentore del bene culturale immobile procede direttamente per interventi di importo complessivo inferiore 40.000,00 euro, mentre per importi superiori acquisisce il preventivo nulla-osta della Regione, che si esprime entro 3 giorni dalla richiesta e può richiedere modifiche finalizzate alla concessione del richiesto nulla-osta. Resta fermo, in tali casi, il limite complessivo di euro 300.000,00 stabilito dal citato art. 148, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora il soggetto pubblico (o privato, nei casi suindicati) proprietario, possessore o detentore del bene, per la particolarità dell’intervento necessario, intenda avvalersi dell’opera del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per la realizzazione dell’intervento, esso può richiederlo verificandone preventivamente la possibilità con il Soggetto Attuatore nominato ai sensi del citato art.6 dell’ordinanza n. 393/2016.

Se il proprietario, possessore o detentore del bene è un soggetto privato, salvo che nei casi di cui all’art. 14, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, questi provvede nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e a propria cura e spese, in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, come precisato nella relazione tecnica allegata al citato decreto-legge.

3. OPERE PROVVISIONALI NON FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ MA VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AI BENI PAESAGGISTICI IMMOBILI

Come richiamato dall’art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, al fine di evitare ulteriori danni ai beni paesaggistici immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte III del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004), anche quando NON si configurano i presupposti della salvaguardia della pubblica incolumità, si procede ai sensi di quanto previsto dagli articoli 146 e 148, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

In tali casi il proprietario, possessore o detentore del bene, sia pubblico che privato, comunica al Comune l’intenzione di procedere autonomamente e provvede con le procedure di seguito specificate e a propria cura e spese, in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, come precisato nella relazione tecnica allegata al citato decreto-legge.
– Qualora l’intervento consista in un puntellamento o altra misura con analoga finalità, fornendone semplice comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, al Segretariato Regionale MiBACT ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. La suddetta comunicazione dovrà contenere le date presunte di inizio e fine lavori nonché la descrizione degli interventi previsti, con uno specifico riferimento alla compatibilità degli stessi in relazione alla salvaguardia dei beni culturali mobili ed inamovibili (decori, stucchi, affreschi etc.) eventualmente presenti nell’immobile oggetto dell’intervento;
– qualora l’intervento consista in una demolizione totale o parziale, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art.15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016. In particolare, tale autorizzazione è richiesta solo in caso gli interventi riguardino beni immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e si intende acquisita con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni, come stabilito dall’art. 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.
Anche a questa tipologia di interventi si applicano, infine, le previsioni in materia di qualificazione delle imprese e del professionista eventualmente incaricato della progettazione previste dal comma 5 dell’art. 15-bis citato.

Se il proprietario, possessore o detentore del bene è un soggetto pubblico si applicano le procedure di cui all’art. 148, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

Le Regioni in indirizzo provvedono ad assicurare la massima diffusione della presente nota nei territori interessati di rispettiva competenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio

 (1) Tutte le norme di ordinanza citate nella presente procedura sono riportate, per facilità di lettura, nell’allegato di seguito.

Allegato:

D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n.229
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
Art. 15-bis. Interventi immediati sul patrimonio culturale
1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale di cui all’articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (35), o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi Comuni.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell’incolumità pubblica, si applica l’articolo 28, comma 5, ultimo periodo.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l’articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all’iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l’ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e composta da non più di venti unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento;
b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità, mediante le modalità previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di cinque anni a far data dal 2017.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell’articolo 52.

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale (156) (159) (162)
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. (160)
2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza. (160)
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. (160)
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (158) (160)
4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. (161)
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento. (160)
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. (160)
7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi. (160)
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. (157) (160)
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. (160)
12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco. (160)
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(156) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(157) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.
(158) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 – Prima seri speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».
(159) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(160) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 – 01 luglio 2009, n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all’art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 5, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all’art. 52, secondo comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 6, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all’art. 8, n. 20, all’art. 9, n. 3 e n. 7, e all’art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all’art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 12, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all’art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all’art. 3 del D.P.R. n. 526 del 1987.
(161) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 5 agosto 2008.
(162) Il testo originario del presente articolo corrispondeva all’art. 38, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata

Ord. 13/09/2016, n. 393
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 393).
Art. 6. Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede all’adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza n. 388/2016.
2. Per le finalità previste al comma 1, l’ing. Claudio De Angelis è nominato Soggetto Attuatore per assicurare l’organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del predetto Corpo, sui territori delle quattro regioni interessate.
3. Oltre alle attività di cui al comma 1 il Soggetto Attuatore di cui al presente articolo partecipa alla progettazione e alla programmazione degli interventi sui beni culturali immobili e per il recupero dei beni culturali mobili, e assicura a tal fine la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla relativa esecuzione, qualora non venga affidata a terzi, in coordinamento del Soggetto Attuatore di cui all’art. 5, comma 2, della presente ordinanza.

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Titolo VI
Regimi particolari di appalto
Capo VI
Appalti e procedure in specifici settori
Sezione prima
Difesa e sicurezza

Art. 163 Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c),della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.
7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L’affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Ord. 26/08/2016, n. 388
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 388).
Art. 5. Deroghe
1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall’art. 239 all’art. 253;
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza. (5)
2. Per gli eventuali interventi che, ai sensi della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 13, 20, 29, 33, 37, 57, 59, 112, 114, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, tuttora vigenti, per la parte strettamente connessa. (5)
3. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell’art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00.
________________________________________
(5) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, Ordinanza 6 settembre 2016, n. 392.

Ord. 31/10/2016, n. 400
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 400).
Art. 4. Disposizioni volte a garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati
1. Per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa nonché di rimozione delle situazioni di pericolo, le Regioni e i Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento delle suddette attività, possono provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso dei necessari requisiti professionali e siano a tale scopo individuati mediante intese dirette tra le Regioni, i Comuni e le predette pubbliche amministrazioni. Tali tecnici, nell’ambito dei procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l’Ente ad ogni effetto di legge.

Ord. 19/09/2016, n. 394
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 394).
Art. 5. Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti
1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d’azione, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività:
a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall’evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;
b) attuazione dell’accordo quadro di fornitura delle Strutture abitative d’emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell’emergenza;
c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico – progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’ordinanza n. 388/2016;
105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016 provvedono, mediante le procedure di cui all’art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 163, comma 9, nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Ord. 28/08/2016, n. 389
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 389).
Art. 3. Procedure acceleratorie
1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all’allestimento di strutture temporanee di ricovero per l’assistenza alla popolazione nonché per l’esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
a) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione.

Ord. 06/09/2016, n. 392
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 392).
Art. 6. Integrazioni all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016
1. All’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 sono apportate le seguenti integrazioni:
– al comma 1, dopo le parole “regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,5,6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20”, sono aggiunte le seguenti “e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
– al comma 2, dopo l’articolo “57” del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (11) è aggiunto l’articolo “59” del medesimo decreto.
________________________________________
(11) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163».

Ord. 13/09/2016, n. 393
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 393).
Art. 5. Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili (4)
1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede agli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, per il tramite della propria Struttura operativa di cui all’art. 1, comma 1, ultimo periodo, dell’ordinanza n. 388/2016, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 della medesima ordinanza.
2. Per le finalità previste al comma 1 l’arch. Antonia Pasqua Recchia è nominata Soggetto Attuatore per assicurare l’organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni interessate, finalizzato all’individuazione, progettazione e coordinamento dell’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.
3. Il Soggetto Attuatore di cui al comma 2 opera in raccordo con il Soggetto Attuatore individuato ai sensi dell’art. 6, comma 2, della presente ordinanza.
________________________________________
(4) Vedi, anche, l’art. 42, comma 3, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189.

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela

Articolo 10 – Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. (17)
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (14)
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; (18) (20)
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. (15)
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; (13)
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale. (16)
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. (19)
________________________________________
(13) La presente lettera era stata modificata dall’art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(14) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(15) La presente lettera era stata modificata dall’art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(16) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(17) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(18) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(19) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 16, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, l’art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.
(20) Vedi, anche, l’art. 8, comma 1, L. 14 novembre 2016, n. 220.

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (229)
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (227);
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (226);
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (228).
________________________________________
(226) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(227) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(228) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(229) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio – 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all’art. 9 della Costituzione.

D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n.229
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
Capo III
Misure per la tutela dell’ambiente
Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
2. Il Commissario straordinario, nell’ambito del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali (53).
4. In deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006. (54)
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all’uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all’uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all’avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dall’evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.
10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente – CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell’Istituto superiore di sanità (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L’intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell’amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l’avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest’ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all’Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell’azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. (54)
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
________________________________________
(53) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.
(54) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Articolo 27 Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159: (282)
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
________________________________________
(282) Alinea così modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Titolo VI
Regimi particolari di appalto
Capo III
Appalti nel settore dei beni culturali
Art. 146 Qualificazione
1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.
3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del presente codice.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui all’articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 19.

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Titolo VI
Regimi particolari di appalto
Capo III
Appalti nel settore dei beni culturali
Art. 148 Affidamento dei contratti
1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, indipendentemente dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all’importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell’oggetto del contratto, indipendentemente dall’importo dei lavori.
4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l’articolo 28.
6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.
7. L’esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all’articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4.

D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n.229
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
Art. 14. Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: (31)
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (32)
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;
c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a); (32)
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
[…]
________________________________________
(31) Alinea così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.
(32) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229.  

Fonte: Dipartimento Protezione Civile