Abruzzo Sviluppo, d’accordo con l’Autorità di Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013 – a fronte di istanze pervenute da alcuni beneficiari aventi sede nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno riguardato anche l’Abruzzo nei giorni 24/08/16, 26/10/16 e 30/10/16, o le cui attività sono svolte con prevalenza nei suddetti territori – ha stabilito che gli eventi sismici che hanno colpito anche l’Abruzzo nei giorni 24/08/16, 26/10/16 e 30/10/16 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 c.c. (come stabilito dall’art. 48 comma 5 D.L. n. 189/2016), con facoltà di ottenere la proroga dei termini perentori* stabiliti dagli Avvisi Pubblici relativi al Fondo Microcredito FSE (costituzione e attivazione impresa; restituzione atti di concessione; presentazione richieste di variazione; ultimazione investimento e invio dichiarazione di conclusione dell’iniziativa progettuale; etc..), ovvero la rimessione in termini in caso di superamento di detti termini, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- la proroga ovvero la rimessione in termini vengono concesse su richiesta del beneficiario interessato; l’entità della proroga viene stabilita caso per caso in base al danno concretamente subito;
- il beneficiario deve avere sede o unità locale nel territorio dei comuni del “cratere”, così come individuati nell’Allegato 1 del D.L. n. 189/2016 (per quanto riguarda l’evento sismico del 24/08/2016), vale a dire: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE) e all’art. 1 dell’Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione Errani in data 15/11/2016, vale a dire: Campli (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Teramo;
- il beneficiario deve dimostrare di aver subito danni all’immobile dove svolge l’attività oggetto di finanziamento, verificati con perizia asseverata.
* deve ovviamente trattarsi di termini perentori scaduti successivamente alla data del 24/08/2016.
Non è considerata invece causa di forza maggiore la ubicazione nei territori di cui alla lettera b) della sede o unità locale dei fornitori, posto che in tal caso il beneficiario ben può provvedere alla sostituzione del fornitore che, peraltro, non costituisce motivo di richiesta di variazione della spesa ex art. 10 comma 1 degli Avvisi Pubblici, o richiedere rimessione in termini al fine di ottenere una variazione della spesa, qualora la sostituzione del fornitore comporti una variazione di spesa superiore al 10% dell’intero investimento.
In ogni caso, l’ubicazione della sede o unità locale nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui sopra non consente la sospensione o la rimodulazione dei piani di ammortamento in corso, coerentemente con le disposizioni normative sopra citate.
Fonte: abruzzosviluppo.it