TERREMOTO CENTRO ITALIA: ORDINANZA N. 422, PER VERIFICHE DI AGIBILITA’

Nuova procedura per per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes
L’ordinanza dispone che dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sospesa la procedura definita all’indomani del terremoto del 24 agosto per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes, coordinate dalla Direzione di comando e controllo (art. 3 dell’ordinanza n. 392/2016), sugli edifici e sulle strutture interessate dagli eventi sismici.

La sospensione di tale attività, e la conseguente identificazione di un una nuova procedura, è disposta in ragione del notevole aumento del numero di edifici da sottoporre a verifica per l’aggravamento della situazione di danneggiamento successiva ai terremoti di fine ottobre.

Incarico diretto dei proprietari ai tecnici per le verifiche di agibilità con scheda Aedes
I proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati “non utilizzabili” dopo verifiche con schedaspeditiva Fast incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.

Modalità di svolgimento delle verifiche con scheda Aedes svolte dai tecnici incaricati dai privati
I tecnici incaricati devono essere professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia. Le verifiche devono essere svolte dai tecnici secondo le istruzioni del Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (Dpcm 8 luglio 2014). Sarà il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, a disciplinare ulteriormente lo svolgimento delle attività di verifica d’agibilità richieste dai privati.

Presupposto per i contributi per la ricostruzione privata e quantificazione fabbisogni Sae
L’ordinanza ribadisce che la valutazione dell’agibilità degli edifici privati attestata attraverso la compilazione della scheda Aedes è condizione necessaria per l’ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata (art. 6 del decreto-legge n. 189/2016). Ricorda, inoltre, che le schede Aedes sono anche utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle Soluzioni abitative in Emergenza.

Incarico diretto dei proprietari ai tecnici per le verifiche di agibilità con scheda Fast
I proprietari di edifici privati (o aventi diritto sugli stessi) nei 131 comuni non ricompresi nell’allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell’Ordinanza Commissariale n. 3/2016 possono richiedere la verifica di agibilità con scheda Fast, presentando istanza, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, o perizia giurata che comprovi che i danni subiti dall’immobile siano stati causati dagli eventi sismici.

Il ruolo della Dicomac
La Dicomac continua a svolgere il proprio ruolo di coordinamento delle squadre abilitate Aedes in riferimento alle seguenti attività:
– rilievo con scheda Aedes sugli edifici pubblici;
– completamento dei rilievi con scheda Aedes nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
– ulteriori approfondimenti con scheda Aedes sugli edifici già verificati con scheda Fast e con esito “sopralluogo non eseguito” (difficoltà di accesso all’area o assenza del proprietario);
– qualsiasi sopralluogo con scheda Aedes ripetuto su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte;
– sopralluoghi da ripetere in seguito a verifiche con scheda Aedes con esito “D” rilasciato da tecnici coordinati dalla Dicomac.

SCARICA L’ORDINANZA N.422 IN PDF

Fonte: Dipartimento Protezione Civile