TERREMOTO, INCHIESTA SENATO SU L’AQUILA: LA DELIBERA DELLA GAZZETTA UFFICIALE

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17 novembre 2016 – La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la delibera del Senato che istituisce la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla ricostruzione della citta’ dell’Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

La Commissione sara’ composta da 20 senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione ai gruppi.

La Commissione potra’ acquisire atti, documenti e testimonianze. I commissari saranno tenuti al segreto.

La delibera del 10 novembre 2016 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della citta’ dell’Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009. (16A08153) (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2016)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 10 novembre 2016 

Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulla
ricostruzione  della  citta'  dell'Aquila  e   degli   altri   comuni
interessati dal sisma del 6 aprile 2009. (16A08153) 

(GU n.268 del 16-11-2016)

  
                               Art. 1 
 
           Istituzione, compiti e poteri della Commissione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita,  per  la
durata  della  XVII  legislatura,  una  Commissione  parlamentare  di
inchiesta sulla ricostruzione della citta' dell'Aquila e degli  altri
comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata
«Commissione». 
  2. La Commissione ha il compito di procedere alle indagini: 
    a)  sulle  modalita'   di   gestione   dell'emergenza   e   della
ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle
attivita' di primo intervento; 
    b) sulle modalita' di gestione delle risorse stanziate  per  fare
fronte  all'emergenza  e   della   ricostruzione,   con   particolare
attenzione  alla  eventuale  distrazione  o  cattiva  gestione  delle
risorse stesse e, specificatamente, sull'impiego dei  fondi  previsti
dal  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sulla modalita'  di
gestione delle risorse stanziate con  ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3803 del 15  agosto  2009,  destinate  alla
ricostruzione  dell'edilizia  residenziale  pubblica,  sul   corretto
utilizzo dei fondi previsti dalla delibera CIPE n. 23 del 20 febbraio
2015, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione  degli
immobili  di  proprieta'  dell'Azienda   territoriale   di   edilizia
residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di  proprieta'
dell'Edilizia residenziale  pubblica  comunale  sovvenzionata  (ERP),
nonche'  sullo  stato  di  ricostruzione  dei  medesimi  immobili  in
relazione ai fondi predetti; sul ritardo nell'assegnazione dei  fondi
previsti dall'art. 10, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39  del
2009,  e  preordinati  al  ripristino  delle  attivita'  dei   centri
antiviolenza;  sulla  destinazione  e  sull'utilizzo  delle   risorse
stanziate nel 2009 dal Dipartimento per le politiche  della  famiglia
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  sui  ritardi
nell'assegnazione delle risorse stanziate nel 2009  dal  Dipartimento
della gioventu' della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  sul
loro utilizzo; sull'impiego dei  fondi  stanziati  con  deliberazione
CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla Regione Abruzzo per la
ricostruzione e la messa in sicurezza degli  edifici  scolastici  dei
comuni danneggiati dal terremoto e  ricadenti  nell'area  interessata
dal sisma; sulle modalita' di utilizzo e gestione dei fondi destinati
alla  ristrutturazione  e  all'ammodernamento   degli   impianti   di
depurazione; 
    c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della
polizza assicurativa stipulata  dall'ASL  n.  1  «Avezzano,  Sulmona,
L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici; 
    d)  sulla  regolarita'  delle  procedure  di  assegnazione  degli
appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione  e  delle
attivita'  di  controllo  e   di   monitoraggio   relative   a   tali
assegnazioni, nonche' sul  grado  di  infiltrazione  di  associazioni
malavitose nelle opere di ricostruzione; 
    e) sulla regolarita' delle  procedure  di  assegnazione  e  dello
svolgimento  dei  lavori  relativamente  alle   opere   provvisionali
realizzate nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti  degli
immobili dissestati; 
    f) sulle misure di sicurezza adottate per  le  aree  colpite  dal
sisma,  sui  reati  commessi  contro  il  patrimonio  negli  immobili
abbandonati a causa del sisma,  sui  reati  commessi  a  danno  delle
persone e sulle infiltrazioni della criminalita' nel territorio; 
    g) per comprendere se l'informativa annuale al  Parlamento  sullo
stato di avanzamento  del  processo  di  ricostruzione  post-sismica,
anche con  riferimento  alle  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
pubbliche allo scopo stanziate, sia uno strumento  efficace  per  una
adeguata valutazione da parte delle Camere dei risultati conseguiti e
di eventuali necessita'; 
    h)  sull'ammontare  delle  risorse  finanziarie   indicativamente
ancora  necessarie  ed  il  termine  temporale  prevedibile  per   il
completamento del processo di ricostruzione post-sismica; 
    i) sul complesso  delle  risorse  stanziate,  alla  data  del  31
dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, nella citta' dell'Aquila
e nei comuni del cratere del 2009, nelle Regioni Umbria e Marche  del
1997, in Irpinia del 1980, nella Regione  Friuli-Venezia  Giulia  del
1976 e nella Valle del Belice del 1968, al fine di comprendere  quali
siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie  adottate
dallo Stato, dalle regioni e dai comuni per  la  ricostruzione  degli
immobili pubblici e  privati  e  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche; 
    l) sulle motivazioni che hanno  indotto  ad  intervenire  con  il
ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri  per
la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e sull'adeguatezza e
congruita' di tali provvedimenti sotto i profili di  imparzialita'  e
buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza,
economicita', trasparenza e velocita' delle procedure adottate  nella
gestione della fase della ricostruzione; 
    m) sulla correttezza delle misure riguardanti  la  ripresa  e  il
risarcimento delle attivita' produttive, commerciali e  professionali
e sull'attuazione  degli  impegni  assunti  da  soggetti  pubblici  e
privati per il recupero dei beni culturali; 
    n)  sulla  realizzazione  delle  case  provvisorie  prevista  dal
progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili  (CASE),
di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  al
fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione e lo stato in  cui
versano ad oggi gli immobili,  nonche'  al  fine  di  individuare  le
responsabilita' relative all'utilizzo  di  materiali  scadenti  e  le
carenze  nella  progettazione,  nella  manutenzione  e  nei  collaudi
effettuati nelle diverse fasi di costruzione; infine, sulle modalita'
di gestione delle risorse stanziate con  norme  successive  a  quelle
espressamente citate nella presente lettera; 
    o) sull'applicazione e sulla congruita' della  normativa  vigente
in materia, segnalando le criticita' emerse,  indicando  altresi'  le
misure piu' adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa in
sicurezza degli edifici, il riciclo e il recupero  dei  materiali  da
demolizione, la tutela ambientale, la certificazione  energetica,  il
risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e  la  messa  in
sicurezza del territorio; 
    p) sull'evoluzione delle condizioni di salute  della  popolazione
colpita  dal  sisma,  delle  condizioni  di  accesso  ai  servizi   e
dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonche'  sugli  strumenti
messi in atto per mitigare i danni. 
  3. La Commissione riferisce al Presidente del  Senato  annualmente,
con singole relazioni o con relazioni generali, nonche' ogniqualvolta
ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori. 
  4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
                               Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato in  proporzione  al  numero  dei  componenti  i
gruppi  parlamentari,  assicurando  comunque  la   presenza   di   un
rappresentante per ciascun gruppo. 
  2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di
presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari. Per l'elezione del Presidente e' necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti  la  Commissione;  se  nessuno  riporta  tale
maggioranza si procede  immediatamente  al  ballottaggio  tra  i  due
candidati  che  hanno  ottenuto  il  maggiore  numero  di  voti.  Nel
ballottaggio e' proclamato  eletto  colui  che  ottiene  il  maggiore
numero di voti; in caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  il
piu' giovane di eta'. 
                               Art. 3 
 
                            Testimonianze 
 
  1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
testimonianze davanti alla Commissione si applicano  le  disposizioni
previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale. 
                               Art. 4 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  1. Sulle materie di competenza la Commissione puo' acquisire  copie
di atti e documenti relativi a  procedimenti  e  inchieste  in  corso
presso l'autorita' giudiziaria o  altri  organi  inquirenti,  nonche'
copie  di  atti  e  documenti  relativi  a   indagini   e   inchieste
parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale  ultimo  caso  la
Commissione garantisce il  mantenimento  del  regime  di  segretezza.
L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare  la
trasmissione di copia di  atti  e  documenti  richiesti  con  decreto
motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto  ha  efficacia  per
sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni  vengono  meno,
l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a  trasmettere  quanto
richiesto. Il decreto non puo' essere  rinnovato  o  avere  efficacia
oltre la chiusura delle indagini preliminari. 
  2. La Commissione puo' ottenere, altresi', da parte degli organi  e
degli  uffici  della  pubblica  amministrazione,  copie  di  atti   e
documenti da  essi  custoditi,  prodotti  o  comunque  acquisiti,  in
materia attinente alle finalita' dell'inchiesta. 
  3. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal  segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a   procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 
  4. Il segreto funzionale riguardante  atti  e  documenti  acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416  e
416-bis  del  codice  penale  non  puo'  essere  opposto   ad   altre
Commissioni parlamentari di inchiesta. 
                               Art. 5 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa  e
ogni altra persona che  collabora  con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, comma
3. 
                               Art. 6 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono
disciplinati da un regolamento interno  approvato  dalla  Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari. 
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui
al comma 1. Le sedute della  Commissione  sono  pubbliche;  tutte  le
volte che lo ritiene  opportuno,  la  Commissione  puo'  riunirsi  in
seduta segreta. 
  3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritiene
necessarie. 
  4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce  di
risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione
dal Presidente del  Senato.  Le  spese  per  il  funzionamento  della
Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato,  nel
limite massimo di 50.000 euro annui. 
    Roma, 10 novembre 2016 
 
                                             p. Il Presidente: Fedeli