Il provvedimento spiega chi può svolgere la ricognizione con scheda FAST e con quali modalità
Ieri, 10 novembre 2016, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato la decima ordinanza di protezione civile per la gestione dell’emergenza terremoto in centro Italia.
Il provvedimento punta, in particolare, a velocizzare l’analisi speditiva dei danni al patrimonio edilizio. Dopo le scosse del 26 e 30 ottobre, che hanno nuovamente interessato Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dopo il terremoto del 24 agosto, il quadro dei danni al patrimonio edilizio si è infatti ulteriormente ampliato.
L’ordinanza individua, inoltre, misure specifiche per garantire piena operatività alle componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale, con particolare riguardo al personale dell’Esercito e ai Comuni.
Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica. Per velocizzare l’analisi dei danni e individuare i fabbisogni abitativi nei territori colpiti, la Dicomac coordina un’attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato. Per questa ricognizione – svolta sui singoli edifici o a tappeto sui fabbricati che si trovano nelle aree individuate dai Sindaci – viene utilizzata la scheda FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto), che ha l’obiettivo di selezionare gli edifici agibili da quelli non utilizzabili nell’immediato.
La ricognizione può essere svolta da tecnici dipendenti di PA o professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda Aedes.
In seguito a una formazione speditiva sulla FAST – coordinata dalla Dicomac in raccordo con le Regioni – la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari (se abilitati all’esercizio della professione con competenze tecnico-strutturali nell’ambito dell’edilizia e iscritti a un ordine/collegio professionale) e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.
In materia di rimborso spese e copertura assicurativa, sono applicate le misure già disposte dall’ordinanza 392/2016. Ai tecnici impegnati a titolo volontario per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall’articolo 9, comma 10, del decreto 194/2001 (in deroga all’articolo 13 del Regolamento).
La domanda di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al Consiglio Nazionale di appartenenza che, in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, provvede alle verifiche preliminari. Conclusa questa fase il Dipartimento provvede al rimborso.
Queste disposizioni si applicano anche ai tecnici professionisti che – dal 24 agosto 2016 e su individuazione dei rispettivi ordini e collegi professionali – si sono resi disponibili a titolo volontario per il data entry delle schede Aedes o FAST, per le attività relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione Censimento danni e rilievo dell’agibilità post-evento, oltre che presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.
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TESTO INTEGRALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, nonché del 31 ottobre 2016, n. 400 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
DISPONE
Articolo 1
(Ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica)
1. Ferme restando le disposizioni in materia di verifica di agibilità post-sisma degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici richiamati in premessa, di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 392/2016, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l’analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l’esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DICOMAC provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai Sindaci dei Comuni interessati.
2. La ricognizione di cui al comma 1 viene effettuata utilizzando la scheda sintetica ‘FAST’ (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto) in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente. La ricognizione è effettuata ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014.
3. La ricognizione di cui al comma 1 potrà essere effettuata:
a. da tecnici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni o da professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014, di cui al richiamato art. 3 dell’ordinanza n. 392/2016;
b. da ulteriori tecnici professionisti che a titolo volontario si rendono disponibili, iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri dotati abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia;
c. da ulteriori tecnici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dotati di professionalità tecniche e adibiti, nelle Amministrazioni di appartenenza, allo svolgimento di funzioni in materia di edilizia, opere e lavori pubblici e individuati dalle medesime Amministrazioni.
4. I tecnici di cui alle lettere b. e c. del comma 3 sono impiegati previa formazione speditiva sulle finalità ed i contenuti della scheda ‘FAST’. Lo svolgimento dell’attività formativa è coordinato dalla DICOMAC in raccordo con le Regioni.
5. Ai tecnici di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 392/2016, in materia di rimborso spese e copertura assicurativa.
6. Ai tecnici professionisti mobilitati per il tramite dei rispettivi Consigli Nazionali, impegnati a titolo volontario, a far data dal 24 agosto 2016, in tutte le attività finalizzate allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di cui all’art. 3 della citata dell’ordinanza n. 392/2016 ed a quelli che, sempre mobilitati per il tramite dei rispettivi consigli Nazionali, a decorrere dalla data della presente ordinanza, saranno impegnati nelle attività di cui al presente articolo garantendo la propria presenza ed attività per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall’articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”, in deroga a quanto previsto dall’art. 13 del medesimo regolamento. L’istanza di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al proprio Consiglio Nazionale di afferenza, che provvederà alle necessarie verifiche istruttorie propedeutiche alla liquidazione del compenso da parte del Dipartimento della Protezione Civile, anche con le modalità previste dall’art. 38 del decreto-legge n. 189/2016 citato in premessa, non appena adottato il previsto Decreto attuativo. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede ad impartire le necessarie istruzioni operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente comma.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai tecnici professionisti che a titolo volontario si sono resi disponibili, su individuazione dei rispettivi ordini e collegi professionali, impegnati, a far data dal 24 agosto 2016, in Dicomac presso la Funzione Censimento danni e rilievo dell’agibilità post evento nello svolgimento delle attività di data entry per l’informatizzazione delle schede Aedes o FAST od in quelle relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione stessa, nonché presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.
Articolo 2
(Disposizioni a favore del personale della Difesa)
1. Al personale appartenente alla Difesa, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 392/2016, dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 dell’ordinanza n, 396/2016, nonché dai commi 1 e 2 dell’articolo 7 dell’ordinanza n. 400/2016.
2. Al restante personale non dirigenziale appartenente alla Difesa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:
a) per le attività sul territorio colpito, la corresponsione di un’indennità onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (CFI), da attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente impiegato fuori sede e in ragione dei giorni di effettivo impiego, inclusi tutti i Volontari non in Spe nella misura del 70% del compenso previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore;
b) per l’impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite.
3. Al restante personale dirigenziale della Difesa direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:
a) per le attività sul territorio colpito, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite;
b) per l’impegno in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite.
4. Al personale non dirigenziale di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo può essere riconosciuta, a decorrere dal 1 ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di un’indennità onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (CFI), ridotta del 50 %, da attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente impiegato fuori sede e in ragione dei giorni di effettivo impiego, inclusi tutti i Volontari non in Spe nella misura del 35% del compenso previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore.
5. Al personale dirigente della Difesa di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo può essere riconosciuta, a decorrere dal 1 ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 8, dell’ordinanza n. 392/2016.
7. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 dell’ordinanza n. 392/2016 come integrato dall’art. 7, comma 4 dell’ordinanza n. 400/2016.
8. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, dell’ordinanza n. 392/2016, come integrato dall’art. 7, comma 3 dell’ordinanza n. 400/2016.
Articolo 3
(Ulteriori disposizione volte a garantire la piena operatività dei Comuni)
1. Al fine di garantire l’effettivo coordinamento della partecipazione dei Comuni italiani alle attività volte a fronteggiare gli eventi calamitosi in premessa, all’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, relativi all’indennità di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio secondo il contratto collettivo nazionale lavoro Anci, per il personale direttamente impiegato presso la Dicomac ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, a far data dal 24 agosto 2016 e fino al termine dello stato d’emergenza.
2. Restano fermi gli adempimenti in capo ad Anci previsti dall’articolo 9, comma 2, dell’ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, come integrato dall’articolo 7, comma 3 e 4, dell’ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016.
Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 30 ottobre 2016 citate in premessa.
Roma, 10 novembre 2016
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio