1 novembre 2016 – Ocdpc n. 400 del 31 ottobre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016
In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
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Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTE le indicazioni operative di cui alla nota prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016;
RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;
ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Dispone
Articolo 1
(Disposizioni in materia di adempimenti connessi alle attività dell’Istituto nazionale di statistica)
1. In deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2015, le rilevazioni condotte dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i connessi adempimenti gravanti su cittadini, imprese e istituzioni pubbliche e private residenti o operanti nella aree interessate sono sospesi per l’anno in corso nelle aree dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Articolo 2
(Disposizione finanziaria per le spese sostenute dai Comuni ai fini del rispetto del pareggio di bilancio)
1. Le disponibilità finanziarie gestite mediante le apposite contabilità speciali, a copertura delle spese necessarie per la realizzazione degli interventi connessi con la gestione della situazione emergenziale di cui in premessa, impegnate dai Comuni per dare attuazione alle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile all’uopo adottate sono erogate a titolo di trasferimenti a rendicontazione e, pertanto, sono contabilizzate applicando il principio contabile di cui all’Allegato 4/2, paragrafo 3, punto 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dalle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione civile del 3 settembre 2016 citate in premessa.
Articolo 3
(Disposizioni per garantire l’operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2016, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all’articolo 22, comma 11, e di cui all’articolo 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2017.
2. Il personale dirigenziale in servizio, anche in posizione di comando, presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2016, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, non ha potuto fruire delle ferie maturate prima dei termini di preavviso di cui all’articolo 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area VIII 2002/2005 ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti è autorizzato a fruirle, in deroga alle citate disposizioni, oltre tale termine. Al medesimo personale, nel caso di impossibilità a fruire delle ferie maturate e non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro, per le esigenze di cui alla presente ordinanza, è corrisposto il pagamento sostitutivo delle ferie non godute in deroga all’articolo 95, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Articolo 4
(Disposizioni volte a garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati)
1. Per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa nonché di rimozione delle situazioni di pericolo, le Regioni e i Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento delle suddette attività, possono provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso dei necessari requisiti professionali e siano a tale scopo individuati mediante intese dirette tra le Regioni, i Comuni e le predette pubbliche amministrazioni. Tali tecnici, nell’ambito dei procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l’Ente ad ogni effetto di legge.
Articolo 5
(Disposizioni in materia di trattamento di missione degli amministratori di enti locali)
1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli amministratori dei territori colpiti dal sisma residenti, alla data 25 agosto 2016, nel Comune ove ha sede il proprio ente e la cui abitazione sia stata oggetto di ordinanza di sgombero e\o inagibilità, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede del comune dal luogo in cui hanno stabilito la propria dimora, ai fini della partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In tali casi ai citati amministratori sono riconosciuti i rimborsi spettanti per lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, secondo i limiti ed i parametri vigenti.
2. Le spese sostenute dai Comuni per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza, ove permanga la condizione di cui al precedente comma. Sono inoltre autorizzate in deroga alle richiamate disposizioni anche le spese sostenute dai Comuni per le missioni effettuate dai rispettivi amministratori per lo svolgimento di funzioni di natura istituzionale connesse con gli eventi sismici di cui in premessa e le relative conseguenze, limitatamente a quelle effettuate durante lo stato di emergenza.
Articolo 6
(Disposizioni per l’utilizzo delle contabilità speciali da parte dei Prefetti delle provincie interessate dal sisma)
1. Per l’espletamento delle attività demandate ai Prefetti di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, L’Aquila, Teramo e Perugia ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza n. 388/2016, è autorizzato l’utilizzo delle ordinarie contabilità speciali n. 1200 e n. 5581 agli stessi intestate, sulle quali confluiscono anche le risorse destinate alle predette attività, la cui contabilizzazione e rendicontazione deve avere separata evidenza. A tale fine i citati Prefetti acquisiscono appositi codici CUP (codice unico di progetto) da riportare nei mandati relativi alle spese connesse ai predetti eventi sismici, ivi incluse le spese emergenziali, al fine di garantire il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi posti in essere per la suddetta gestione emergenziale.
Articolo 7
(Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell’articolo 5, comma 5, dell’ordinanza n. 392/2016 e dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 396/2016 a partire dal 30 ottobre 2016)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) dell’ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell’emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, dell’ordinanza n. 392/2016.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c), dell’ordinanza n.396/2016 si applicano dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza.
3. In considerazione delle ulteriori esigenze conseguenti agli eventi verificatisi il 26 e il 30 ottobre 2016, i piani di impiego previsti dall’articolo 5, comma 5, dell’ordinanza n. 392/2016, per le attività da porre in essere a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, possono essere rimodulati e concordati nell’ambito della Dicomac entro il 20 novembre 2016.
4. Il termine per la ricognizione degli oneri di cui all’articolo 5, comma 4, dell’ordinanza n. 392/2016 è differito al 30 gennaio 2017.
5. Le disposizioni relative al personale delle Forze di Polizia di cui all’articolo 2, comma 7, dell’ordinanza n. 396/2016 si applicano fino al termine dello stato di emergenza.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 8, dell’ordinanza n. 392/2016.
7. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2016
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Fabrizio Curcio