11 ottobre 2016 – Il 30 settembre la Dicomac ha diffuso una nota con la quale si stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle richieste di verifiche di agibilità, a seguito del terremoto del 24 agosto scorso.
C’è tempo fino a sabato 15 ottobre per presentare domanda al proprio Comune o al Coc-Centro Operativo Comunale di riferimento.
L’iter della richiesta. Le persone interessate possono scaricare il modulo dal sito (100 Kb) del Dipartimento e compilarlo. Devono poi presentare l’istanza presso il Comune in cui si trova l’immobile per il quale intendono chiedere la verifica. Il Comune invia al Centro di Coordinamento Regionale competente le richieste di squadre per le verifiche di agibilità. Una volta assegnate le squadre di valutatori il Comune contatta i richiedenti in modo che il sopralluogo avvenga alla loro presenza. In caso di edifici in cui sono presenti più abitazioni è necessario che siano presenti un numero sufficiente di proprietari o inquilini. Gli esiti sono registrati dal Comune o dal Coc-Centro Operativo Comunale che può valutare, per specifiche situazioni, eventuali misure urgenti. Infine, il Comune comunica gli esiti ai richiedenti e li rende noti nelle modalità che ritiene più opportune.
In base all’esito della verifica i cittadini possono decidere cosa fare: in particolare in caso di esito E (edificio inagibile) o F (edificio inagibile per rischio esterno), o di edificio che si trova in zona rossa, è possibile presentare richiesta al proprio Comune, per l’assegnazione di una Sae-Soluzione Abitativa di Emergenza.
Oltre a questa misura con Ordinanza del Capo Dipartimento n. 393 è stato previsto un Contributo di autonoma sistemazione che è possibile richiedere in caso di abitazione distrutta in tutto o in parte, oppure sgomberata a seguito del terremoto.
Dati aggiornati al 10 ottobre. A fronte di oltre 62.000 istanze di sopralluogo pervenute in tutte e quattro le Regioni – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – le squadre hanno svolto 21.829 verifiche su edifici privati. In base a queste verifiche, 10.883 edifici sono stati dichiarati agibili (oltre il 49%) e 1.206, pur non essendo particolarmente danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Sono 6.506, invece, gli esiti di inagibilità totale (circa il 30%) mentre 3.284 sono gli immobili temporaneamente o parzialmente inagibili.
Chiarimenti esiti di agibilità. Di seguito riportiamo il significato delle sigle con le quali è sintetizzato l’esito di agibilità:
A | Edificio agibile | La funzionalità dell’edificio non risulta alterata a causa di eventuali danni causati dal terremoto |
B | Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento | L’edificio è in tutto o in parte temporaneamente inagibile, ma è sufficiente eseguire interventi di pronto intervento e di rapida realizzazione per ripristinare l’agibilità e poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti |
C | Edificio parzialmente inagibile | L’edificio presenta porzioni che sono agibili ed altre zone che sono inagibili. È il Comune che specifica con Ordinanza sindacale le parti inagibili |
D | Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento | Si tratta di situazioni che presentano particolari peculiarità e che richiedono professionalità specialistiche. Si prevede quindi la ripetizione del sopralluogo da parte di una squadra adeguatamente formata. Fino a quel momento l’edificio è dichiarato temporaneamente inagibile |
E | Edificio inagibile | Nel caso di esito E l’edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti. Un edificio può essere inagibile di tipo E per motivazioni legate alla struttura portante, agli elementi non strutturali e alle fondazioni |
F | Edificio inagibile per rischio esterno | L’edificio è inagibile per grave rischio esterno, dovuto al contesto circostante, anche senza danni consistenti all’edificio. L’esito F è assegnato in aggiunta all’esito proprio dell’edificio che può variare da A ad E |
Fonte: Dipartimento Protezione Civile