TERREMOTO: GLI INCENTIVI FISCALI PER DONAZIONI DA PARTE DI IMPRESE E PERSONE FISICHE

donazioni_soldi

6 settembre 2016 – Come è successo in passato per gli eventi sismici in Abruzzo, in Emilia Romagna, in Umbria e nelle Marche, anche in questa occasione sono previsti degli incentivi fiscali per chi (persone fisiche o imprese) offre il proprio contributo economico alle popolazioni colpite dal terremoto.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Gli imprenditori individuali e le Società possono dedurre dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, individuati con decreti dei Prefetti delle rispettive Province, in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

Tali erogazioni sono deducibili interamente dal reddito d’impresa e non scontano l’imposta sulle donazioni. Inoltre, i beni ceduti gratuitamente in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali non sono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa (ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Tuir) e quindi, ai fini della determinazione della base imponibile, il loro valore normale non rientra tra i ricavi.

AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

2.066 euro è l’ammontare massimo detraibile (al 19%) per le erogazioni in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati.

I soggetti abilitati a ricevere i contributi sono:

– le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

– le organizzazioni internazionali di cui l’Italia è Paese membro;

– altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, hanno tra le proprie finalità gli interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

– le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, gli enti pubblici non economici;

– le associazioni sindacali di categoria.

Da sottolineare, però, che per usufruire del beneficio l’erogazione non può essere fatta in contanti perché deve essere tracciabile, quindi deve essere effettuata tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La normativa prevede la possibilità di dedurre dal reddito imponibile (con un beneficio superiore alla detrazione fissa del 19%), fino ad un limite massimo di 30mila euro, le somme erogate a titolo di liberalità in favore di Onlus, associazioni di promozione sociale ed altre fondazioni e associazioni riconosciute. La previsione ad hoc è la detrazione del 19% di quanto versato, è evidente che chi versa in favore di Onlus potrà optare per il beneficio maggiore.

Da tali agevolazioni, sia per le persone fisiche, sia per le imprese, sono invece esclusi gli invii di “sms solidali” al 45 500, il numero istituito dalla Protezione Civile.

C’è poi il D. Lgs 460/1997, che prevede che non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, le cessioni gratuite in favore delle Onlus di:

  • derrate alimentari,
  • prodotti farmaceutici,
  • beni non di lusso,

alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. In particolare:

  • i beni devono presentare imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, senza modificarne l’utilità d’uso «non ne consentono la commercializzazione o la vendita».
  • la deducibilità dei beni è pari al costo specifico sostenuto per la produzione/acquisto dei beni ceduti gratuitamente. Tale valore complessivamente non può superare il 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Tags: ,