TERREMOTO, LA TERZA ORDINANZA: N. 391, ‘ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE’

protezione civile

2 settembre 2016 –  È stata firmata il 1° settembre la terza ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che dispone nuove misure per la gestione dell’emergenza terremoto che lo scorso 24 agosto ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

In particolare, il provvedimento prevede disposizioni mirate a rafforzare l’assistenza alla popolazione e a garantire i primi interventi tecnici urgenti.

Raccolta e trasporto delle macerie. I materiali che derivano dai crolli provocati dal terremoto e dalle demolizioni degli edifici pericolanti saranno trasportati in depositi temporanei, dove saranno selezionati e separati per procedere poi con il recupero o lo smaltimento. Sono le Regioni, in raccordo con i Comuni, i soggetti responsabili per l’attuazione di queste misure. Non sono in alcun modo trattati come rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico e di tutti quei beni cui è riconosciuto un valore simbolico per la cultura locale. Non rientrano nei rifiuti neppure lastre e materiali da coibentazione contenenti amianto (Eternit), che saranno preventivamente rimossi e trattati secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Spese funerarie. Le spese sostenute dai familiari, per le esequie dei propri cari scomparsi nel terremoto, saranno rimborsate dai prefetti, cui andrà indirizzata una specifica richiesta completa di documentazione.

Donazioni. Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad aprire un conto corrente dedicato alle donazioni in favore dei territori colpiti.

Efficacia di contratti e accordi quadro. I contratti e gli accordi quadro stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile e dai Soggetti attuatori, individuati dall’articolo 1 dell’Ordinanza 388 del 26 agosto 2016, sono immediatamente efficaci, in attesa dell’approvazione degli organi di controllo. Nel caso poi gli organi di controllo non approvassero il contratto o l’accordo quadro i soggetti stessi risponderanno delle spese già sostenute.ese già sostenute.

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