L’Aquila, 7 ottobre 2013 – Per tutto il periodo compreso tra il 17 novembre 2013 al 13 aprile 2014 compresi, i veicoli , autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta di rifiuti e macerie circolanti nei centri abitati del territorio comunale devono essere muniti, o avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal Sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente.
Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.
Si ordina inoltre, che in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso e per la loro intera durata fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art.6 comma 4° lettera a) del C.d.S. è fatto assoluto divieto di circolazione sulle strade urbane ad autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35q.li con la sola eccezione di mezzi di pubblica utilità in situazione di emergenza e con attivazione dei dispositivi di cui all’art.177 del C.d.S. (sirena e lampeggiante accesi).
Detti autocarri in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso, dovranno obbligatoriamente accostare su aree di sosta in modo da non arrecare pregiudizio alla circolazione e all’intervento dei mezzi adibiti allo sgombero neve.
La violazione della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 14, CdS.
Gli organi di Polizia Stradale, con i poteri conferiti dall’art.43 del C.d.S., possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
L’Ufficio segnaletica è incaricato dell’installazione della segnaletica verticale di cui all’art. 122, comma 8, Reg. Esec. C.d.S. Lungo le viabilità di accesso ai centri abitati.