IL TERREMOTO A L’AQUILA E “L’IMPREVEDIBILITÀ” SECONDO I MEDIA

Tutti ricordiamo i terribili avvenimenti del 6 aprile 2009 quando la terra tremò sotto L’Aquila radendola praticamente al suolo. Come capita sempre in Italia dopo un disastro, anche a L’Aquila si è fatto un gran parlare di misure antisismiche carenti e di popolazione impreparata ad affrontare il rischio.

foto di Paolo Agnelli (licenza: CC by-nc-sa)

foto di Paolo Agnelli (licenza: CC by-nc-sa)

Insieme alle polemiche sono scattate le indagini che ad oggi hanno prodotto due importanti sentenze. La prima riguarda la condanna in primo grado della Commissione Grandi Rischi: 6 anni per i 7 membri. La seconda sentenza invece riguarda le responsabilità per il crollo della Casa dello Studente ed ha portato alla condanna dei costruttori e dei tecnici dell’università a 4 anni di reclusione. Le motivazioni di questa sentenza sono state depositate oggi e sono state subito prese d’assalto dalle agenzie di stampa e da tutti i giornali (sì, tutti, provate a verificare) per capire perché il giudice fosse giunto a queste conclusioni. Beh, intendiamoci, non è che ci voglia molto a capire quali motivazioni possano spingere un giudice a condannare i costruttori ed i tecnici responsabili di una struttura crollata durante un terremoto. Voglio dire, immagino tutti stiate pensando che sia perché la Casa dello Studente non era stata costruita secondo le norme di legge. In effetti è così, dice il giudice:

“i tecnici ( Berardino Pace, Pietro Centofanti, Tancredi Rosicone condannati a 4 anni,) hanno colpevolmente e reiteratamente ignorato tutte le prescrizioni”

e prosegue

“il vero discrimine per gli edifici crollati non è consistito nella violenza del terremoto e dei relativi picchi di accelerazione, bensì nei vizi progettuali, nelle carenze costruttive, negli errati interventi di manutenzione che hanno caratterizzato anche la Casa dello studente”.

Bene, una sentenza da manuale e un po’ di giustizia per quei poveri 8 ragazzi deceduti nel crollo della struttura. Qualcuno allora mi spiega, per favore, perché tutti i giornali (sì, tutti, ribadisco, provate a verificare) riportano nel titolo “Sentenza L’Aquila, il terremoto non era imprevedibile”?
Prendiamo il Corriere come esempio:

“L’Aquila, il terremoto «non era imprevedibile»
Ecco la sentenza che condanna i tecnici
Il giudice si esprime: sentenza conforme a quella che condannò Barberi, Boschi e la commissione Grandi Rischi”

No, Corriere, non è così: la sentenza non dice questo. Leggiamo insieme cosa dice il giudice:

“È interessante considerare un altro dato fornito dai consulenti nel mondo vengono rilevati 120 terremoti di intensità pari a quello aquilano. Il terremoto dell’Aquila non rappresenta un caso eccezionale nel quadro della sismicità tipica dell’area e, addirittura, le sue caratteristiche sismogenetiche rientrano perfettamente in quanto previsto negli elaborati di pericolosità utilizzati per aggiornare l’assegnazione dei comuni alle zone sismiche e per definire gli spettri della nuova normativa di settore”

Non so se la citazione sia corretta: è tratta da qui. A onor del vero per ora si trovano in rete solo piccoli estratti. La sentenza completa non sono ancora riuscito a recuperarla, quindi non possiamo sapere esattamente quale sia la posizione del giudice. Appena sarà disponibile il testo completo lo inserirò nelle fonti dell’articolo.
Preciso anche che i 120 terremoti rilevati si riferiscono alla frequenza annuale nel mondo. In ogni caso quello che afferma il giudice è sacrosanto: l’intensità della scossa non è stata sorprendente, soprattutto non lo è stata per una zona considerata sismica. Non è che il terremoto non fosse “ imprevedibile”: l’area nella quale si è verificato è, infatti, sismica, quindi era assolutamente “prevedibile” (ma direi anche ovvio) che prima o poi ci sarebbe stato un terremoto.

Ben diversa è la sentenza che ha condannato a 6 anni (contro i 4 dati ai responsabili della Casa dello Studente) i tecnici della Commissione Grandi Rischi. Una sentenza che ha fatto molto discutere a causa di frasi scientificamente discutibili tra cui:

“Tale tesi difensiva appare assolutamente infondata. In tema di valutazione e di mitigazione del rischio sismico, l’affermazione secondo la quale “l’unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare le loro capacità di resistere al terremoto” appare tanto ovvia quanto inutile.”

 “I Comuni italiani, quasi tutti caratterizzati da estesi centri storici risalenti nei secoli, richiederebbero, per rafforzare le costruzioni esistenti e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto, risorse finanziarie talmente ingenti da risultare concretamente indisponibili.”

“Gli imputati, alla data del 31.3.09, conoscevano ed avevano a disposizione una serie di indicatori per formulare un adeguato giudizio di prevedibilità del rischio a fini di prevenzione.”

Posizioni molto forti soprattutto perché sottovalutano la prevenzione dei terremoti, che sarà pure ovvia, ma se l’avessero applicata a L’Aquila ora non avremmo una città in macerie.

Le due sentenze sono quindi opposte: per la Casa dello Studente si sottolinea l’importanza delle costruzioni antisismiche in luoghi dove prevedibilmente prima o poi un terremoto avverrà; l’altra condanna degli scienziati, tra le altre cose, perché non hanno previsto un rischio specifico a pochi giorni da un evento sismico imprevedibile.
Altro che “sentenza conforme”, caro Corriere e cari giornali italiani! La sentenza depositata oggi riafferma un principio indiscutibile: l’unico modo per affrontare un terremoto è la prevenzione. Non ci sono “previsioni” che tengano. Questo è il messaggio che deve passare, dato che informare e parlare alla gente non è solo un privilegio, ma anche una responsabilità. Perché la prevenzione passa attraverso l’informazione e se quest’ultima non è corretta la gente continuerà a girarsi dall’altra parte, almeno fino al prossimo terremoto.


di Simone Angioni, 17 maggio 2013

fonte: www.scientificast.it/2013/05/17/terremoto-laquila-limprevedibilita-secondo-media/

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia License.