16 agosto 2012 – Da oggi il medico dovra’ indicare in ricetta ‘rossa’, in linea generale, il nome del principio attivo del farmaco prescritto invece del nome commerciale. Puo’ aggiungere, oltre alla sostanza contenuta nel farmaco, anche il nome commerciale di un medicinale solo nel caso in cui sia specificata la “non sostituibilita’“, che va giustificata con una sintetica motivazione ad hoc.
Le nuove norme sono entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, datata 14 agosto. Pubblicazione che stabilisce la conversione in legge del dl 95 ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini’. La nuova normativa per i medici e’ indicata al comma 11-bis.
“Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica – si legge – per il cui trattamento sono disponibili piu’ medicinali equivalenti e’ tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco”.
Il medico “ha facolta’ di indicare altresi’ la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e’ vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita’“. Il farmacista dovra’ attenersi alla disposizione.
Spiegando a fine luglio le nuove norme, il ministero della Salute ha precisato che “queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso. Inoltre “resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto Cresci Italia dello scorso gennaio, di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perchè il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso), la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente”.