13 aprile 2012 – Via libera preliminare del CdM al provvedimento che riforma la Protezione Civile in Italia. Nel testo, che il 19 aprile andra’ all’esame della Conferenza Unificata, ”sono meglio specificati, attraverso una ridefinizione, i compiti del Servizio nazionale di protezione civile, individuando tre tipologie: la previsione, diretta all’identificazione degli scenari di rischio e dei rischi per i quali e’ possibile il preannuncio, il monitoraggio, la sorveglianza e vigilanza in tempo reale; la prevenzione volta ad evitare o ridurre le possibilita’ di danni; l’attivita’ di primo soccorso e assistenza, cui segue il superamento dell’emergenza”.
Individuate e distinte, sin dal primo momento, dunque, la fase del soccorso, di competenza della protezione civile e della durata massima di 60 giorni, prolungabili fino a un massimo di 100, da quella del superamento dell’emergenza, affidata all’Amministrazione competente in via ordinaria.
La gestione della Protezione Civile resta in carico alla Presidenza del Consiglio che delega pero’ al ministro dell’Interno anziche’ al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile il quale, in caso di emergenza, ”coordina le attivita’ delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale”, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile.
E si chiude definitivamente la stagione dei Grandi Eventi gestiti dal Dipartimento: il testo prevede infatti, che la Protezione Civile, sara’ chiamata in campo solo in caso di ”eventi calamitosi naturali” o ”calamita”’ connesse con l’attivita’ dell’uomo che debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare, comunque, ”durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.
Sparita la tassa sugli SmS, di cui si era diffusa notizia nei giorni scorsi, per il reintegro del Fondo Nazionale di Protezione Civile viene confermata l’introduzione di accise sui carburanti. Piu’ precisamente, con un aumento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti in misura ”comunque non superiore a cinque centesimi al litro”. Stesso discorso per le Regioni, che possono ”elevare la misura dell’imposta regionale fino a un massimo di cinque centesimi per litro ulteriori rispetto alla misura massima consentita”.
Si cambia anche in materia di incendi: ”La flotta aerea antincendio della Protezione Civile viene trasferita al Dipartimento dei Vigili del fuoco”, ferma restando la responsabilita’ delle Regioni nella prevenzione e il monitoraggio del territorio, mentre il Centro operativo aereo unificato rimane alle dipendenze della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile.
Durante la fase dell’emergenza ”il potere di ordinanza e’ esercitato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, se a cio’ delegato dal Presidente o dal Ministro. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa della Regione interessata e possono disporre esclusivamente in ordine all’organizzazione degli interventi di urgente soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonche’ di quelli provvisionali indispensabili alle prime necessita’ e nei limiti delle risorse disponibili.
Le ordinanze emanate entro i primi 20 giorni dall’evento sono immediatamente esecutive e sono emanate senza il concerto del MEF, al quale sono comunicate per una verifica i cui esiti saranno comunicati al Presidente del Consiglio. In questa fase il Capo della protezione civile agisce con massima flessibilita’ e liberta’, senza bisogno di acquisire concerti o visti preventivi. Dopo i primi 20 giorni dall’evento le ordinanze devono ricevere il concerto del MEF limitatamente ai profili finanziari. Entro 10 giorni dalla fine dell’emergenza il Capo della protezione civile disciplina con ordinanza il passaggio all’amministrazione ordinaria. Nei 6 mesi successivi puo’ tuttavia emanare disposizioni derogatorie alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
Le gestioni commissariali che operano gia’ all’entrata in vigore della riforma non vengono prorogate o rinnovate, fatte salve alcune eccezioni, debitamente motivate. Il Presidente del Consiglio o, per sua delega, il Ministro dell’Interno, individuera’ le amministrazioni pubbliche che subentreranno con poteri ordinari nella gestione dei finanziamenti esistenti.
(ASCA)