TERREMOTO: L’ORDINANZA N.3996 SULLA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI

L’Aquila, 18 gennaio 2012 – E’ stata firmata ieri dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, l’ordinanza n. 3996 che disciplina la ricostruzione nei centri storici dei comuni colpiti dal sisma.

L’articolo 1 stabilisce che gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici localizzati nei centri storici siano realizzati attraverso i piani di ricostruzione, anche per piani stralcio, ferma restando la necessità di un previo documento di pianificazione unitario.

Il Comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici, stabilendone tempi, modalità di esecuzione ed oneri, come previsto dall’articolo 2 dell’ordinanza.

Qualora le spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici vincolati ovvero di particolare interesse paesaggistico siano superiori ai limiti stabiliti dalle ordinanze n. 3881 e 3917, la parte eccedente è ammessa ad un ulteriore contributo tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. Lo stabilisce l’articolo 3.

L’articolo 4, invece, specifica che per accedere al contributo di riparazione, ricostruzione o acquisto di edifici privati ricadenti negli ambiti assoggettati ai piani di ricostruzione, l’interessato deve presentare al Sindaco un’apposita domanda entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’atto di adozione del piano di ricostruzione sull’Albo Pretorio del comune e salvo i diversi termini in esso stabiliti.

Il Comune, in questo caso, svolge l’istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con quanto previsto nel piano di ricostruzione e con il regolamento igienico sanitario vigente, nonché l’equivalenza dell’abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il Sindaco del Comune autorizza gli interventi, determina il contributo in base alle spese giudicate ammissibili e ne dà immediata comunicazione agli interessati.

In base all’articolo 5 della nuova ordinanza, gli importi stabiliti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 e n. 3790 sono raddoppiati per gli interessati al contributo che intendono ottenere il finanziamento agevolato.

Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica è maggioritaria, provvede il Commissario delegato avvalendosi, del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta del consorzio. Lo stabilisce l’articolo 6 dell’OPCM 3996, che sancisce anche la necessità di interventi strutturali sui singoli immobili coerenti con l’intero aggregato.

Il Dipartimento della protezione civile provvede all’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni come stabilito all’articolo 7.

Infine, l’articolo 8 prevede la fusione delle due contabilità speciali del Commissario delegato per la ricostruzione, mantenendo una gestione separata, anche ai fini della rendicontazione, degli interventi di ricostruzione e di quelli emergenziali.

Scarica l’ordinanza n. 3996 del 17 gennaio 2012