SGE: Comune inadempiente su via Verzieri. Il Sindaco trovi una soluzione agli sfollati

Più volte abbiamo ribadito che, in mancanza di una deroga in ordinanza, il Sindaco dell’Aquila, come tutti i sindaci competenti, ha già la facoltà di risolvere problematiche come quella di via dei Verzieri. Abbiamo sollecitato in ogni modo la Presidenza del Consiglio dei Ministri a prevedere una deroga specifica, ma ci hanno sempre detto che non è necessaria in quanto le norme attuali già danno la possibilità di intervenire efficacemente». È la risposta del responsabile della Segreteria del Commissario per la Ricostruzione, Antonio Morgante, alle dichiarazioni del neo assessore del Comune dell’Aquila, Fabio Pelini.
«Il Sindaco dell’Aquila, che ha ordinato lo sgombero delle palazzine dell’Ater classificate A in via Verzieri, deve provvedere all’assistenza di questi suoi concittadini, non potendo occuparsene né l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) né tantomeno la Struttura per la Gestione dell’Emergenza (Sge)». Aggiunge Roberto Petullà, coordinatore della SGE, che ricorda all’assessore comunale Pelini quanto riportato nell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3857/2010, che all’art. 14 recita testualmente:

«Nei confronti dei nuclei familiari che siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni classificate con esito “A”, a seguito di ordinanze di sgombero adottate dal sindaco a titolo cautelativo e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009».

Quest’ultima prevede che: «i sindaci dei Comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a concedere il contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un’unità abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa dell’evento sismico del 6 aprile 2009, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi».
«A causa dell’inadempienza del Comune – ha concluso Morgante – il Commissario si è fatto carico dell’assistenza ai nuclei familiari interessati e continuerà a farlo fino a quando l’amministrazione comunale non provvederà a trovare una soluzione favorevole».