Incostituzionale prevedere un numero massimo di docenti specializzati
Le disponibilità reali degli insegnanti di sostegno sono spesso inferiori a quelle richieste dalle scuole. E’ ad esempio il caso di una scuola primaria del plesso scolastico D’Annunzio della Direzione Didattica di Roseto degli Abruzzi.
Sedici alunni con handicap psicofisico nell’anno scolastico 2010-2011, 6,5 insegnanti di sostegno assegnati dall’Ufficio Scolastico di Teramo.
Per uno degli alunni, cui si riferisce la sentenza, la Direzione Didattica aveva chiesto 22 ore di sostegno, anche a seguito di un’attenta valutazione del caso in esame. Potendone tuttavia assegnare solo 11 a seguito della disponibilità concessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
Una condizione non accettabile dai genitori del minore, che già a novembre 2010 diffidavano tutte le amministrazioni competenti chiedendo un’assegnazione delle ore adeguate alle effettive esigenze dell’alunno. Alla base della richiesta, l’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 244/07, che da un lato prevedevano un limite massimo del numero degli insegnanti di sostegno, e dall’altro l’eliminazione della possibilità di assumerli in deroga, in presenza di studenti con disabilità grave.
La sentenza del Tar del 13 luglio 2011, depositata in segreteria il 30 agosto, con l’intervento dei magistrati Cesare Mastrocola (Presidente), Paolo Passoni e Alberto Tramaglini (Consiglieri), conferma i pieni diritti del minore all’assistenza dovuta.
“Come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza 80/2010” – si legge – “il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili è oggetto di rigorosa tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale … che di quello interno (art. 38, terzo comma, Cost., legge 5 febbraio 1992, n. 104), e la fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap –in specie a quelli in condizioni di particolare gravità, sulla base del rilievo che non tutte le disabilità sono di uguale afflizione – la proficua frequenza degli istituti d’istruzione, misure tra cui viene in rilievo quella del personale docente specializzato”.
Il tribunale amministrativo conferma quindi “l’illegittimità delle originarie decisioni dei competenti organi scolastici teramani, sulla mancata attribuzione in deroga di un monte ore di docenza specializzata”.
Una sentenza importante, che il Tar ha voluto esprimere nonostante il già avvenuto adeguamento alle ore di sostegno per il caso in esame. Infatti, piuttosto che di autonomo ripensamento della P.A. scolastica, è probabile che l’ufficio provinciale avesse agito per una “doverosa esecuzione” di una precedente misura cautelare, predisposta sempre dal Tar nel mese di gennaio 2011.
Una sentenza che dovrà ricordare anche il MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) per determinare la consistenza della dotazione organica regionale della scuola primaria.
di Patrizio Trapasso