L’Aquila – Emergenza abitativa, difficolta’ economica, illusione di poter sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Sono alcuni dei temi che ricorrono in una delle ultime sentenze del Tar Abruzzo, favorevole in tal caso ai provvedimenti della Sge (Struttura per la Gestione dell’Emergenza) nei confronti di uno sfollato aquilano. Come sfondo, l’insieme di ordinanze e decreti che guidano la Sge, e i ritardi nella ricostruzione, che dopo 27 mesi dal sisma rendono ancora difficile la reperibilita’ di alloggi nel comprensorio aquilano.
IL FATTO: dopo un periodo in tendopoli a seguito del sisma del 2009, il nucleo familiare del ricorrente veniva ospitato nella caserma della Guardia di Finanza, a Coppito, e a dicembre 2009 otteneva l’assegnazione di un alloggio nel progetto CASE. I controlli eseguiti dalla Polizia Municipale ne evidenziavano tuttavia l’assenza costante dall’alloggio, in quanto lo stesso continuava ad usufruire della precedente assegnazione in caserma. Dai cui derivava dopo 10 mesi la risoluzione del contratto da parte della SGE, e dopo altri 30 giorni conseguente ordinanza di sgombero.
LA SENTENZA: depositata il 12 luglio 2011, i magistrati Cesare Mastrocola (Presidente), Paolo Passoni e Alberto Tramaglini (Consiglieri) hanno confermato la revoca dell’alloggio assegnato al nucleo del cittadino, che a seguito del sisma ha perso la disponibilita’ degli immobili posseduti all’interno del cratere.
A nulla sono servite le tesi difensive, consistenti nel «grave disagio psichico ed economico che può aver indotto l’interessato ad un simile comportamento», e l’indicata responsabilita’ della doppia permanenza a causa della «difettosa vigilanza della PA» – si legge nella sentenza – «quasi che i disguidi che hanno impedito in tempo reale i rilievi delle presenze abusive possano così legittimare la condotta illecita sfuggita ai dovuti riscontri»
Accolte dunque in pieno le tesi della SGE, i cui controlli incrociati sono stati resi vani a causa di una erronea trascrizione del codice fiscale nel database.
Il ricorrente non perde tuttavia la possibilita’ di avere un’ulteriore assegnazione. «La situazione di bisogno in cui l’interessato afferma di versare» – conclude la sentenza – «consente o avrebbe consentito a quest’ultimo di candidarsi con una nuova istanza, per la riattribuzione ex novo del beneficio abitativo (anche di tipologia diversa dal progetto CASE), nel rispetto ovviamente delle priorita’ medio tempore maturate dagli altri aventi titolo, e sempre nell’invarianza dei presupposti di base».
Assegnazione che oggi appare più complessa, dopo che la nuova ordinanza voluta dal comune dell’Aquila assegna una priorita’ assoluta ai single o coppie per gli alloggi che si rendono disponibili.
E sono centinaia i nuclei ancora in attesa
di Patrizio Trapasso