E al Comune di S. Demetrio: “esibisca gli atti relativi alla posizione di terremotata” (di Patrizio Trapasso)
F.C. avrebbe voluto sapere, dal Comune di S.Demetrio nei Vestini, quali fossero i motivi che hanno determinato un mutamento della propria posizione di “terremotata”. A seguito di una “nota” del comune, alla ricorrente e’ stata infatti comunicata la decadenza del trattamento alberghiero concesso dopo il sisma, e dalla stessa nota risulterebbe “la mancata dimostrazione del requisito della stabile dimora ai fini dell’assegnazione di un M.A.P. (Modulo Abitativo Provvisorio) nel medesimo Comune”.
Una semplice richiesta a cui il Comune di S.Demetrio ha risposto con un diniego, e che invece il TAR, con sentenza del 21 marzo 2011, ha ritenuto fondata. “Nota evidentemente supportata da accertamenti e relazioni d’ufficio”, si legge nella sentenza, e “non messa a disposizione della ricorrente”, ma che ora vede il comune condannato “all’esibizione di tutti gli atti nella sua disponibilita’ relativi alla posizione di ‘terremotata’ della ricorrente con puntuale riguardo alla nota richiamata posta a sostegno della decadenza dal trattamento alberghiero, oltre che ad eventuali relazioni o accertamenti relativi alla medesima posizione”. Comune peraltro condannato al pagamento di 1000 euro per spese di giudizio, oltre alla rifusione del contributo unificato.
UN’ALTRA SENTENZA SUL PROGETTO CASE: il prof. R. svolge l’attivita’ libero-professionale e di insegnamento tra Roma e L’Aquila, e così le figlie, con frequenti spostamenti fuori sede e, come di regola in simili situazioni, frequenti assenze dalla casa di abitazione. Non e’ quindi sufficiente la “revoca dell’assegnazione a seguito del mero riscontro negativo di reperibilita’ nelle visite di controllo effettuate”, indica la sentenza, “senza addurre a sostegno della revoca alcun altro elemento indiziario o probante l’effettiva non utilizzazione dell’alloggio e, soprattutto, senza considerare circostanze di fatto essenziali, quali l’attivita’ professionale dei beneficiari e le peculiari modalita’ di svolgimento della stessa”. Sentenza, quella del 15 marzo, che ne richiama una precedente del TAR Abruzzo (n.822/2010), riguardo le verifiche di effettivita’ abitative, che non possono esaurirsi in sopralluoghi a sorpresa, e che dovrebbero considerare gli “spostamenti frequenti che riducono la presenza quotidiana all’interno dell’alloggio ” Una “situazione peraltro del tutto analoga a quella preesistente all’assegnazione dell’alloggio, posto che tali erano le modalita’ di utilizzazione della casa di abitazione prima del sisma”.
Il ruolo di domilio stabile: la sentenza ricorda come l’ordinanza. n.3806/2009, regolante le condizioni per ottenere un alloggio nell’ambito del progetto C.A.S.E. (anche dopo l’assegnazione), indichi come requisito il “domicilio stabile” nel territorio del Comune di L’Aquila, ossia il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che presuppone una scelta soggettiva del luogo ove collocare tale sede. Circostanza, questa, provata dal ricorrente per mantenere il domicilio nella citta’ dell’Aquila.
Patrizio Trapasso