L’Assistenza alla popolazione ricorda che sono prorogati automaticamente i contratti di comodato, sottoscritti da coloro che hanno ottenuto l’alloggio del progetto Case, che siano scaduti o siano in scadenza.
La stessa funzione rammenta, in proposito, che, per quanto il contratto di comodato di tali alloggi abbia un anno di validita’ e’ previsto il rinnovo automatico fino alla permanenza dei requisiti. In questo senso, la possibilita’ di rimanere nel progetto C.A.S.E. e nei M.A.P. e’ subordinata alla mantenimento delle caratteristiche che hanno portato all’assegnazione di tali abitazioni (circostanza valida anche per il Fondo immobiliare), e cioe’ avere l’abitazione principale classificata E, F oppure situata ancora in zona rossa.
Pertanto, coloro che, dopo l’assegnazione di un alloggio Case, Map o del Fondo, abbiano avuto la modifica dell’esito di agibilita’ della loro casa – ad esempio, rimozione del rischio esterno che ha portato al cambiamento dell’esito da F ad A, B o C – oppure abbiano visto uscire la loro abitazione dalla zona rossa e abbiano visto pubblicare un conseguente esito differente da E o F, dovranno comunicare tempestivamente tali variazioni. I proprietari delle case estromesse dalla zona rossa, in particolare, se queste sono classificate B o C, conservano il diritto alla casa antisismica o del fondo solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Qualora dovessero essere scoperte situazioni irregolari nel corso dei controlli che vengono normalmente eseguiti dall’Assistenza alla popolazione, al titolare dell’alloggio sara’ applicata una penale di 40 euro per ogni giorno di occupazione indebita dell’appartamento assegnato, come previsto dal contratto. Naturalmente, sara’ obbligatorio rilasciare l’alloggio entro 30 giorni, così come dall’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3784 del 2009 e come peraltro scritto nei contratti firmati dagli assegnatari.