Ndr: avevamo segnalato, nell’articolo “Autonoma Sistemazione: l’ordinanza 3917 esclude dal contributo buona parte degli edifici E”, i seri dubbi interpretativi della stessa. E’ arrivata la precisazione della Struttura per la Gestione dell’Emergenza a tal riguardo.
Negli ultimi giorni si sta facendo largo un dubbio relativo al contributo di autonoma sistemazione e all’ospitalita’ alberghiera. Alcuni, infatti, si chiedono se, in base a quanto disposto dall’articolo 12 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917, la proroga dei benefici fino al 31 dicembre spetti ai nuclei familiari che avevano dimora stabile in una casa classificata con esito di agibilita’ ‘E’, solo se tale immobile sia compreso in un aggregato edilizio, sia situato nei centri storici oppure se la pubblicazione dell’esito di agibilita’ sia successiva a quella dell’ordinanza in questione.
Per eliminare ogni perplessita’, la struttura per la gestione dell’emergenza precisa che le fattispecie indicate nell’ordinanza non sono limitative le une dell’altra. In poche parole, il contributo di autonoma sistemazione (sussistendo, ovviamente, i requisiti) spetta fino al 31 dicembre a tutte le famiglie che vivevano il 6 aprile in un’abitazione classificata ‘E’ e, oltre a queste, ai nuclei che abitavano in immobili che comunque fanno parte di aggregati edilizi, o sono situati all’interno della perimetrazione dei centri storici, oppure ancora il cui esito di agibilita’ sia stato pubblicato dopo la pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.