Autonoma Sistemazione: l’ordinanza 3917 esclude dal contributo buona parte degli edifici E

Un errore. Un probabile errore di trascrizione che tuttavia sta generando non poche perplessita’ in chi, leggendo con attenzione l’ordinanza n.3917 del 30 dicembre 2010, per l’anno 2011 dovrebbe ricevere il contributo di autonoma sistemazione o usufruisca di contratti di locazione.

Gli articoli sotto esame dell’ordinanza, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011, sono il n.12 e n.13, pressoché speculari.

In particolare, l’articolo 12, comma 1, pubblicato in G.U. riporta quanto segue:
“Il termine di scadenza del diritto al contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 11, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all’assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, e’ prorogato al 30 giugno 2011 se l’unita’ immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e’ classificata con esito B o C, ed al 31 dicembre 2011 se l’unita’ immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e’ classificata con esito E, ferma restando la sussistenza dei prescritti requisiti.
Il termine del 31 dicembre 2011 trova applicazione nei confronti dei nuclei familiari con unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ovvero con esito di agibilita’ pubblicato successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. .
Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.”

Il paragrafo in cui si specificano i nuclei familiari cui trova applicazione il termine del 31 dicembre 2011, limiterebbe al momento il contributo alle sole abitazioni ricomprese in aggregati, nelle aree perimetrate dei centri storici, o con esito di agibilita’ ancora non pubblicato alla data dell’ordinanza.

Una minima modifica, specificando “Il termine del 31 dicembre 2011 trova applicazione anche nei confronti dei nuclei familiari…” ecc.ecc.,  risolverebbe ogni dubbio interpretativo.

Un’unica parola mancante, che ad oggi fa restare nel dubbio migliaia di famiglie, e che richiede un chiarimento immediato, ed eventuale rettifica, da parte degli enti competenti.