Ricostruzione: obbligatori tracciabilità e certificato antimafia anche per i privati

Nel contratto tipo voluto da Chiodi prezzo chiuso, attestato SOA e no ai subappalti.
Articolo da “Edilizia e Territorio”, di Alessandro Arona

Tracciabilita’ dei pagamenti e certificato antimafia anche per i contratti privati di ricostruzione, con clausola che preveda la rescissione del contratto in caso di violazioni o di informative tipiche della Prefettura che «revochino» l’antimafia.
Sono i punti principali delle nuove «Linee guida per i controlli antimafia» elaborate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (il Casgo, ministero dell’Interno), e in pubblicazione a giorni sulla «Gazzetta Ufficiale».
È inoltre pronto, in pubblicazione all’inizio di gennaio, un «Contratto tipo» per gli appalti di ricostruzione privata, elaborato dalla Struttura tecnica di missione (Stm) del commissario Gianni Chiodi, che oltre a recepire le linee guida del Casgo aggiunge altre regole e controlli ai fini di garantire qualita’ e legalita’ anche ai lavori privati di ricostruzione.
Tra queste il divieto di subappalto (salvo le lavorazioni specialistiche Soa), il prezzo chiuso, l’obbligo di requisiti Soa, le penali per il ritardo nei lavori.
Un ricco pacchetto di regole, dunque, che risponde all’esigenza emersa da mesi all’Aquila, quella cioe’ di evitare il rischio che il via libera legislativo ai contratti privatistici per la ricostruzione privata (articolo 3-ter, decreto legge 125/2010, in vigore con la legge di conversione, 1° ottobre 2010, n. 163) lasciasse senza protezione da infiltrazioni mafiose e senza paletti anche minimi sulla qualita’ tecnica delle imprese coinvolte. Un’esigenza segnalata più volte anche dal nostro giornale. La risposta e’ dunque arrivata, ma con il limite che le nuove regole non sono vincolanti, se non (in parte) quelle antimafia.

LE LINEE GUIDA
«Le linee guida non sono legge, e’ chiaro – ci dice il prefetto Bruno Frattasi, responsabile del Casgo – ma nella nuova versione in uscita, relativa appunto ai lavori di ricostruzione privata, stabilisce che chi (privato) non le applica non ottiene i contributi pubblici. O meglio che spetta ai singoli Comuni verificare che nei contratti di appalto privati ci siano la tracciabilita’ e la clausola antimafia, e in caso non ci siano non dare l’autorizzazione all’erogazione del finanziamento».
«Devo dire comunque – aggiunge Frattasi – che le nuove linee guida sono state concordate con il commissario e con i Comuni, e c’e’ consenso sul fatto che siano utili. Le regole antimafia vanno a garanzia della stessa qualita’ dell’opera».
«Le linee guida – spiega Frattasi – si applicheranno a tutti gli interventi privati, a prescindere dal loro importo, esclusi solo quelli su immobili A. Per tutti gli altri saranno validi, compresi quelli ancora in corso o da avviare per gli immobili B e C».
«L’emanazione di linee guida anche per i lavori privati – spiega Frattasi – trova legittimita’ nell’articolo 16 del decreto legge terremoto (Dl 39/2009), che affida al prefetto dell’Aquila i compiti di prevenzione antimafia nei contratti pubblici ma anche “nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche” connesse alla ricostruzione».

TRACCIABILITÀ
Come per gli appalti pubblici della ricostruzione in Abruzzo (e per quelli di tutta Italia dal 7 settembre scorso) anche negli appalti privati post-terremoto sara’ necessario garantire la tracciabilita’ dei pagamenti tramite utilizzo di bonifico bancario o postale. L’obbligo sara’ sia per i pagamenti che il committente privato fa all’appaltatore, sia per i pagamenti che questo fara’ a tutti i fornitori di beni e servizi, o a eventuali subappaltatori.
L’appaltatore dovra’ indicare il conto corrente dedicato e nei pagamenti il Cup (codice unico di progetto). «Il Cup – spiega Frattasi – lo chiedera’ il Comune alla presidenza del Consiglio, che lo rilascia nel giro di 24 ore.
Sostanzialmente valgono le regole sulla tracciabilita’ gia’ fissate per gli appalti pubblici, come precisate dall’Autorita’ di vigilanza il 18 novembre scorso».
Il contratto tipo della Struttura tecnica di missione, che come detto recepisce le linee guida, precisa che il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilita’ determina inadempimento grave e dunque e’ causa di risoluzione automatica del contratto e risarcimento danni.

CERTIFICATO ANTIMAFIA
Le imprese appaltatrici per la ricostruzione dovranno possedere il certificato antimafia anche negli appalti privati, da esibire nella fase di richiesta di contributo al Comune. Le linee guida stabiliscono inoltre la decadenza dei contratti nel caso in cui, successivamente, le Prefetture inviino informazioni inerdittive tipiche (cioe’ abbiano verificato che l’impresa non ha più i requisiti per il certificato antimafia). «Le prefetture – spiega Frattasi – segnaleranno eventuali rischi di infiltrazione, a fronte delle quali potra’ scattare:
1) l’obbligo del committente privato di rescindere il contratto principale, se e’ l’appaltatore a essere “colpito”;
2) l’obbligo dell’appaltatore di rescindere un contratto di fornitura o subappalto, se l’informativa
riguarda queste imprese ».
Prefetto Frattasi, i cantieri per la ricostruzione privata saranno migliaia, come potrete controllarli tutti? «Sì, certo – risponde il prefetto – bisogna fare i conti con la realta’. Faremo i controlli a campione, cercando di indirizzarli verso i cantieri più importanti». Le linee guida arrivano tardi, prefetto?
«No, siamo in tempo: il grosso della ricostruzione privata deve ancora partire».

IL CONTRATTO TIPO
L’altra grossa novita’ e’ il contratto tipo elaborato dalla Struttura tecnica di missione (Stm). «Non e’ vincolante – spiega il responsabile della Stm, Gaetano Fontana – non potrebbe esserlo in alcun modo, neanche con un’ordinanza del commissario Chiodi o di Berlusconi, dopo che per legge si e’ stabilito che gli interventi di ricostruzione privata rientrano nelle regole privatistiche.
Ma tutti i sindaci del cratere hanno dato a Chiodi e al prefetto Iurato una formale ade-sione alle linee guida e al contratto tipo. È il massimo che potevamo fare».
«Comunque – aggiunge Fontana – e’ nell’interesse dei privati applicare il contratto tipo se vogliono evitare infiltrazioni mafiose e se vogliono qualita’ nelle imprese e certezza di costi e di tempi. Dopodiché, se qualche proprietario non lo vuole applicare faccia un po’ come gli pare, e’ un problema del privato».

COSTI FISSI
«È importantissimo – sottolinea Fontana – mettere al riparo dal rischio di aumento di costo. Insieme alla norma che limita i subappalti significa che le cose vanno fatte bene prima di firmare il contratto».
L’articolo 12 del contratto tipo stabilisce che «non sono ammesse varianti» in corso d’opera, «se non ordinate per iscritto dal direttore dei lavori». Ma comunque anche in questo caso «rientranti nell’importo complessivo del contributo autorizzato».
Il costo dell’opera, determinato peraltro sulla base dei parametri standard al mq fissati nelle ordinanze del commissario Chiodi, sara’ “chiuso”, non modificabile in corso d’opera. «Il rischio – si legge nella bozza del contratto tipo – derivante dalla necessita’ di eseguire lavori supplettivi che eccedano l’importo ammesso a contributo e’ a carico dell’appaltatore».

OBBLIGO SOA
Come per gli appalti pubblici, le imprese a cui viene chiesto di sottoscrivere il contratto tipo devono possedere le qualifiche Soa e le classifiche necessarie per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. L’appaltatore deve anche «attestare di possedere le capacita’ economiche e tecniche sufficienti a realizzare i lavori commissionati», e deve anche mostrare «referenze bancarie di solvibilita’».

SUBAPPALTI E TEMPI
I subappalti sono in linea generale vietati, salvo che siano autorizzati dal committente, e solo per lavori riferiti a categorie speciali Soa.
Nel contratto tipo e’ previsto l’obbligo di presentare un programma dei lavori, con tempi previsti di esecuzione e penali in caso di mancato rispetto (per ogni giorno di ritardo!). Va poi stabilito che per un ritardo eccedente un numero x di giorni (da stabilire) scatta la possibilita’ del committente di chiedere l’immediata risoluzione del contratto.