Antonio Cicchetti: diciamo “NO” per L’Aquila. La sentenza della Corte dei Conti n.77/2008

NdR: la sentenza in oggetto (evidenziato in particolare il paragrafo 4.2) fu ridotta in secondo grado ed infine amnistiata. A parte le considerazioni sull’opportunita’ di avere un altro commissario sulla Ricostruzione, diciamo chiaramente NO a chi, nella nostra citta’, ha lasciato un segno assolutamente negativo. E’ così difficile trovare in Italia , e magari a L’Aquila, una persona onesta, capace, professionale, in grado di essere accettata da tutti (o quasi) gli aquilani e che possa dare un contributo utile ed innovativo per la Ricostruzione della citta’? E’ difficile, impossibile, o, più semplicemente, non si vuol fare?

Giud. 364/R – 426/GC                                      SENT. N.77/2008

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Abruzzo
composta dai seguenti Magistrati :
Dott. Gian Giorgio PALEOLOGO             Presidente
Dott. Silvio BENVENUTO                          Consigliere
Dott. Giacinto DAMMICCO                        Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nel giudizio per resa di conto n. 426/GC del registro di Segreteria nei confronti dell’Istituto di Credito Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, con sede in L’Aquila, via Vittorio Emanuele II n. 48;

in trattazione congiunta con il giudizio di responsabilita’ iscritto al n. 364/R del registro di Segreteria, istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di:
1)   Michele GENTILE, nato ad Avezzano (AQ) il 17 novembre 1964, elettivamente domiciliato in L’Aquila, via S. Francesco di Paola n. 19 presso lo studio degli avvocati Adriano Rossi, Vincenzo Camerini e Francesco Camerini che lo rappresentano e difendono;
Convenuto con la citazione in data 12 luglio 2004;
2)   Francesco STRINGINI, nato a L’Aquila il 7 febbraio 1964,   rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da se medesimo e dagli avv. Piermichele De Matteis e Stefano Lopardi, elettivamente domiciliato presso l’avv. De Matteis in L’Aquila, via Gabriele D’annunzio n. 4
3)   Riccardo VESPA, nato a L’Aquila il 7 settembre 1959, elettivamente domiciliato in L’Aquila via Gabriele D’annunzio n. 4 presso l’avv. Piermichele De Matteis che lo rappresenta e difende;
4)   Tommaso COPERSINO, nato a L’Aquila il 10 giugno 1962, elettivamente domiciliato in L’Aquila, Piazza S. Giusta 5, presso lo studio dell’avv. Federica Foglietti, che lo rappresenta e difende;
5)   Roberto MAROTTA, nato a L’Aquila il 6 marzo 1948, elettivamente domiciliato in l’Aquila via G. Verdi n. 18 presso lo studio dell’avv. Roberto Colagrande che lo rappresenta e difende;
6)   Vincenzo MERLINI, nato a L’Aquila l’8 maggio 1945 elettivamente domiciliato in L’Aquila v. Santa Teresa n. 5 presso lo studio  dell’avvocato Riccardo Lopardi che lo rappresenta e difende.
Convenuti i nominati dal numero 2 al numero 6 con citazione integrativa in data 14 luglio 2005 ;
7)   Antonio CICCHETTI, nato a L’Aquila il 3 ottobre 1941, elettivamente domiciliato in L’Aquila via XX settembre n. 59 presso l’avv. Giacomo Giammaria che con l’avv. Michele Damiani congiuntamente e disgiuntamente lo rappresenta e difende.
8)   Pierluigi TANCREDI, nato a L’Aquila il 13 novembre 1953, elettivamente domiciliato in L’Aquila via G. verdi n. 9 presso lo studio dell’avv. Fabrizio Fiore che lo r. e d.
Convenuti gli ultimi 2 (numeri 7 e 8 ) con la citazione integrativa del 5 luglio 2007;

UDITI nella pubblica udienza del 5 febbraio 2008, svoltasi con l’assistenza del Segretario d’udienza dott.sa Antonella Lanzi, il relatore cons. Giacinto Dammicco, l’avv. Adriano Rossi per il convenuto Gentile, l’avvocato Piermichele De Matteis per i convenuti Stringini e Vespa, l’avv. Stefano Lopardi per il convenuto Stringini, l’avv. Roberto Colagrande per il convenuto Marotta, l’avv. Riccardo Lopardi per il convenuto Merlini, l’avv. Federica Foglietti per il convenuto Copersino, l’avv. Fabrizio Foglietti per la CARISPAQ, l’avv. Fabrizio Fiore  per il convenuto Tancredi,l’avv. Michele Damiani per il convenuto Cicchetti, il Pubblico Ministero nella persona del v.p.g. Massimo Perin.

F A T T O
In data  9 aprile 2003 la procura Regionale rivolgeva istanza per resa di conto giudiziale da parte della Istituzione “Perdonanza Celestiniana” per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, che dava luogo al giudizio per resa di conto n 306 /GC del registro di segreteria della Sezione. Esito del medesimo erano l’ Ordinanza 485/04/GC depositata il 21 giugno 2004, che dava atto del deposito di conti,  e la trasmissione degli atti al magistrato relatore sui conti. Da questi era depositata relazione ed una remissione al collegio per trattazione in udienza, introduttiva del Giudizio di conto 426/GC.

La relazione del Magistrato competente sul conto giudiziale, in data 14 dicembre 2004, aveva evidenziato:
– la carenza di una formale convenzione per il servizio di Tesoreria;
– la necessita’ di esaminare collettivamente gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003;
– la non conformita’ del conto presentato al modello previsto per le tesorerie;
– l’assenza di atti che specifichino le condizioni di svolgimento delle funzioni di tesoreria;
– l’assenza di contestazioni elevate a carico del Tesoriere;
– l’assenza di attivita’ ispettiva trimestrale e straordinaria dell’Organo di revisione contabile (art. 33 commi 4 e 5 del regolamento);
-l’impossibilita’ di ricostruire con sufficiente attendibilita’ e certezza la gestione finanziaria globale e la conseguente necessita’ di remissione al Collegio.

In data 10 marzo 2005 la CARISPAQ ha depositato documentazione e relazione illustrativa, precisando che ha avuto nella circostanza la gestione di pubblico denaro, soltanto per il servizio di  cassa e non di tesoreria, in seguito all’apertura di un conto corrente da parte della “Istituzione Celestiniana” da ritenersi promanazione del Comune dell’Aquila fornita di “autonomia patrimoniale”.  Pertanto, essendo l’apertura del conto avvenuta ai sensi dell’art. 30 del Regolamento dell’Istituzione (che consente anticipazioni bancarie) e non dell’art. 35, mai applicato,  del medesimo Regolamento (che prevede l’affidamento del Servizio di tesoreria ad Istituto di credito), ritiene sussistente la posizione di agente contabile con maneggio di pubblico denaro, ma  inconfigurabile la veste di Tesoriere.
L’atto introduttivo del  giudizio di responsabilita’ e’ la citazione della Procura Regionale presso questa Sezione, datata 12 luglio 2004 che conveniva il direttore della istituzione Perdonanza Celestiniana, sig. Michele Gentile (notifica dell’atto il 9 settembre 2004) per chiedere il risarcimento in favore del Comune dell’Aquila della somma di € 460.729 .
Con successivo atto integrativo datato 14 luglio 2005 il Procuratore Regionale quantificava nuovamente il danno erariale inferto al Comune dell’Aquila, anche alla luce della revisione straordinaria di cui alla delibera consiliare 184/2004,  ivi ricomprendendo, oltre alle anticipazioni bancarie non deliberate e non destinate al ripiano (€ 427,857,79), l’importo del disavanzo di cassa risultante dal consuntivo 2004 dell’ Istituzione (€ 1.785.255,89) e quello di sponsorizzazioni non contabilizzate (€ 1.239,50) imputandolo complessivamente al Gentile (notifica 8 luglio 2005) per complessivi € 2.178.518,78, e conveniva per responsabilita’ sussidiaria il Presidente del Collegio dei revisori del Comune dell’Aquila e i componenti del suddetto Collegio, nella funzione di revisori dei conti dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana ai sensi dell’23 co. 7 L. 142/90, cosi come anche ripreso dall’art. 114 co. 7 TU 267/2000,  e dell’ art. 33 del Regolamento adottato contestualmente alla delibera di costituzione della Istituzione in parola.
Nominalmente trattasi di Francesco Stringini, Riccardo Vespa, Roberto Marotta, Tommaso Copersino e Vincenzo Merlini. Ad essi e’ contestato il mancato o insufficiente esercizio del dovere di controllo e vigilanza sulla contabilita’ della Istituzione, mentre avrebbero dovuto “concentrarsi sullo stato di consistenza debitoria e creditizia” per prevenire le confusioni gestionali poi emerse.

I fatti storici illustrati dalla Procura regionale negli atti introduttivi sopra richiamati,  sono i seguenti.
L’attivita’ di organizzazione delle annuali celebrazioni della Perdonanza Celestiniana era stata fino al 1999 affidata a comitati all’uopo costituiti. Il Comune dell’Aquila ha avviato sul finire degli anni novanta l’iter per la costituzione di una Fondazione per la Perdonanza, adottando atti deliberativi preparatori a tale costituzione che avrebbe dato luogo ad un Ente morale dotato di personalita’ giuridica. Prima della conclusione di detto iter, asseritamene per le difficolta’ sorte con riferimento agli adempimenti imposti dalla Legge Regionale 62/ , tale intenzione non veniva più perseguita.

Con delibera del Consiglio Comunale dell’Aquila n. 52 del 7 aprile 2000 e’ stata costituita la “Istituzione Perdonanza Celestiniana” per l’organizzazione della annuale omonima celebrazione.
Le norme in base alle quali tale costituzione e’ avvenuta sono sostanzialmente gli artt. 22 e 23 della L. 142/1990 sostituita dall’art. 114 TUEL 267/2000 e l’art. 69 dello Statuto Comunale.
La gestione pre-Istituzione, mediante Comitati presieduti dal Sindaco, aveva prodotto un debito nei confronti della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, del quale e’ dato conto nella delibera consiliare n. 106 del 21 settembre 2001.
A tal proposito si consideri che nel giugno 2002 e’ stato avviato un procedimento transattivo con la Carispaq che a fronte di “esposizioni maturate negli anni passati per complessivi € 346.625” ha portato alla corresponsione al dicembre 2002 di una somma di € 122.141.

Per il 2000 l’Istituzione ha operato senza Bilancio Preventivo.
Consta una delibera giuntale n. 295 del 4 maggio 2001 che approva il piano esecutivo di gestione per l’anno 2000 (vedi determina 159 dell’8 maggio 2001 del dirigente del Servizio Cultura del Comune)

Sono in atti riferimenti a tre conti correnti presso la Carispaq riferibili all’Istituzione Perdonanza Celestiniana:
Apertura di credito in Conto Corrente 86048 aperto il 23 agosto 2000.
Apertura di credito in Conto Corrente 86049 aperto il 30 agosto 2000.
Apertura di credito in Conto Corrente n. 92767 aperto il 25 luglio 2001 che nel giudizio di conto qui discusso congiuntamente assume il ruolo di conto di tesoreria, mentre la Carispaq ritiene essere meramente il conto di cassa.
Solo su quest’ultimo appaiono affluiti finanziamenti.
Il Bilancio di Previsione 2001 e’ stato approvato dal CdA il 3 febbraio 2001 e dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 26 del 3/04/2001.
Il Bilancio di Previsione 2002 e’ stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 38 del 28/02/2002.
Il Bilancio di Previsione 2003 e’ stato approvato dal Consiglio Comunale con del. N. 56 del 31/03/2003.
Il CdA dell’Istituzione con la deliberazione n. 5 del 24 giugno 2002 ha approvato il rendiconto 2001. Il Consiglio Comunale ha a sua volta approvato detto consuntivo con delibera 129 del 12 agosto 2002.
Il CdA dell’Istituzione con la deliberazione n. 13 del 10 luglio 2003 ha approvato il rendiconto 2002. Ivi si considera che nel corso dell’esercizio finanziario 2002 “sono state impegnate spese per € 118.785 di passivita’ pregresse, le quali non sono strettamente inerenti all’effettuazione delle manifestazioni 2001 e 2002 ma che sono state comunque regolarmente contabilizzate e quasi interamente pagate per conto del Comune dell’Aquila.”. Nella medesima delibera si da atto che “le maggiori spese di competenza 2001 e 2002 non contabilizzate per un totale di € 355.522,81 sono state sostenute per l’effettuazione della manifestazione Perdonanza 2001 e 2002 e quindi derivano da fatti di gestione” , e ne viene accluso elenco: a titolo esemplificativo si tenga conto che la più cospicua fra le spese e’ nei confronti della associazione Agora’, per 218 mila Euro di sorte capitale e interessi per 4.450 Euro.  Poiché relativamente alle poste in bilancio il saldo risulta attivo per € 16.934, ne deriva per differenza un disavanzo effettivo di € 338.588.  Viene poi indicato dal C.d.A. come far fronte al disavanzo, tra l’altro chiedendo fondi al Comune per € 138.803.

Il Consiglio Comunale in data 5 agosto 2003 faceva propria l’esposizione  finanziaria degli anni 2001 e 2002 per 307 mila Euro, qualificandolo come debito fuori bilancio, dando mandato al C.d.A. dell’Istituzione di provvedere con fondi ordinari ad assorbire tale esposizione.
Nell’ottobre 2003 con un accordo transattivo fra l’Istituzione e la CarispAQ il debito degli anni precedenti veniva abbattuto ad € 103.291. Con delibera 208 del 31 dicembre 2003 il Comune se ne faceva carico.
Il CdA in data 20 marzo 2004 con delib. 1/2004 prendeva in esame la situazione economico-finanziaria creatasi negli anni 2001-2002-2003 e individuava 318 mila Euro quale totale negativo. Autorizzava quindi il direttore a trattare con i creditori per ottenere un abbattimento dell’importo.
Il Sindaco con nota del 10 maggio 2004 ha invitato il CdA ad approvare il bilancio di previsione per il 2004.
Il CdA dell’Istituzione ha approvato in data 12 maggio 2004 il  bilancio di previsione per il 2004. Questo e’ stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti del Comune (nella composizione Stringini, Marotta e Copersino)
Sottoposto dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale per l’approvazione, il Consiglio Comunale seduta 8 giugno 2004, a seguito di una seduta nella quale sono espresse da alcuni consiglieri forti perplessita’ su alcuni fatti di gestione, con deliberazione 8 giugno 2004 n. 84 approva il rendiconto 2003.

Il Consiglio d’Amministrazione ha nell’estate 2004 rassegnato le proprie dimissioni, accettando, su sollecitazione scritta del Sindaco del Comune dell’Aquila, di permanere per la sola organizzazione della manifestazione dell’agosto 2004.
Il 5 ottobre 2004 e’ nominato dal Sindaco un Commissario ai sensi dell’art. 41 del Regolamento dell’Istituzione.
Con delibera consiliare n. 184 del 30 dicembre 2004 e’ stata approvata la “revisione straordinaria della contabilita’ della Istituzione” per successive determinazioni, e si individuano debiti per € 1.749.421 relativi agli anni 2001, 2002 e 2003.
Con delibera n. 25 del  23 marzo 2005 il Consiglio Comunale ha soppresso l’Istituzione ed e’ stato istituito il Comitato “Perdonanza Celestiniana 2005 – Porta Santa”
In questo quadro fattuale rappresentato dagli atti originariamente a fascicolo, si inseriscono i due atti di citazione emessi dalla procura Regionale.
Con il primo atto del 12 luglio 2004 si addebitavano ad Direttore Gentile il danno al Comune dell’Aquila di 460.729 Euro argomentando che:
– le “esposizioni a titolo di residuo” per l’anno 2002, sul quale sarebbe slittato il disavanzo 2001, che sono state oggetto di transazione per 122 mila Euro, sarebbero in questo secondo importo danno pubblico per il Comune dell’Aquila, del quale l’Istituzione sarebbe, ad avviso del Procuratore Regionale, promanazione organizzativa.
-Il disavanzo  a titolo di competenza per il 2002 ammonta ad Euro 338.588 e per tale somma il CdA ha proceduto per oltre meta’ alla reiscrizione nel preventivo 2003 e per la residua parte alla richiesta di accollo da parte del Comune; il CdA e’ qui dal Procuratore Regionale definito “organo esecutivo” e la suddetta richiesta e’ definita “priva di qualunque fondamento giuridico ed economico”
– l’approvazione del bilancio di previsione dell’Istituzione per il 2003 da parte del Consiglio Comunale (delib. n. 56 del 31 marzo 2003) non avrebbe dunque alcun effetto di riconoscimento della utilita’ delle spese che hanno condotto al disavanzo; i 338.588 mila Euro vengono così a formare il resto del danno.

L’ addebito e’ nelle conclusioni riferito testualmente “alla sommatoria delle spese illegittimamente effettuate od impegnate negli anni 2002 e 2003” ed e’ rivolto integralmente nei confronti del Direttore Gentile per i “suoi poteri gestionali, propositivi, referenti ed esecutivi”, esclusi altri organi per effetto nella norma che nega l’estensione della responsabilita’ “ai titolari degli organi politici” per gli atti rientranti nella competenza propria degli uffici amministrativi.
La seconda citazione, del 14 luglio 2005, riassume il precedente addebito come riferito alle “spese illegittimamente effettuate od impegnate negli anni 2002 e 2003 nonché delle somme comunque acquisite e carenti di dimostrazione di spesa”. Sulla base della revisione straordinaria considerata con la delibera giuntale 645 del 21/12/2004  e poi con delibera 184 del 30/12/2004 del Consiglio Comunale, il Procuratore riteneva sussistere un disavanzo di cassa di € 1.785.255 suscettibile di ulteriore incremento per effetto della individuazione di altre passivita’. Nella citazione integrativa si argomenta diffusamente sulle affermate manchevolezze dell’esercizio di poteri di controllo da parte del Collegio dei revisori, si richiama la posizione del Direttore Gentile nel considerarne l’ “influenza decettiva” del comportamento e nell’aumento dell’addebito, attribuendo responsabilita’ sussidiaria ai componenti del Collegio dei Revisori per quote individuali corrispondenti alla permanenza in carica, senza indicazione di dies a quo e dies ad quem.
La composizione dell’addebito al Gentile e’ la seguente:

– € 1.749.421 “passivita’ risultanti dal bilancio dell’Istituzione”
– € 427.857 “anticipazioni bancarie non deliberate e non destinate al ripiano”
– € 1.239 “sponsorizzazione non registrata”.

A seguito dal primo atto di citazione si e’ costituito in data 22 dicembre 2004 Michele Gentile, con delega agli avv.ti Adriano Rossi, Vincenzo e Francesco Camerini , depositando memoria con la quale si eccepisce:
1)        inammissibilita’ della citazione per non corrispondenza della contestazione con quella espressa nell’invito a controdedurre, sia per l’importo, che e’ stato incrementato, sia per i fatti contestati, giacché il maggiore importo e’ connesso a comportamenti non precedentemente rilevato;
2)        insussistenza del danno per l’alternativa circostanza che le spese dell’Istituzione vanno a carico del Comune solo qualora siano riconosciute utili, ed altrimenti devono essere considerate come acquisizioni di beni e servizi illegittimamente effettuate  che rimangono a carico del funzionario;
3)        assenza di antigiuridicita’ del comportamento del Direttore Gentile posto che l’assunzione delle obbligazioni che hanno dato luogo all’indebitamento appare corretta anche nella finalizzazione;
4)        intestazione al Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione dei compiti in materia di bilancio e di assunzione di obbligazioni assai più rilevanti di quelle del Direttore;
5)        inconfigurabilita’ della esclusione del Consiglio di Amministrazione dal giudizio, stante la erroneita’ della definizione dello stesso quale organo politico anziché amministrativo-gestionale.

A seguito dell’atto integrativo di citazione la difesa del Gentile ha prodotto ulteriore memoria, depositata il 3 novembre 2005, con la quale oltre a ribadire le deduzioni della prima memoria ha ulteriormente eccepito:
1)        inammissibilita’ anche di questa seconda citazione per non corrispondenza fra le contestazioni e quantificazioni dell’invito a dedurre e quelle della chiamata in giudizio;
2)        erroneita’ comunque dell’addebito dell’importo integrale dei residui passivi dell’Istituzione, per € 1.749.421 senza scalare i residui attivi pari a € 1.545.972;
3)        non imputabilita’ al Gentile neanche dell’importo differenziale fra i due ammontari,  avendo il medesimo diligentemente portato alla attenzione e alla ratifica del CdA tale somma derivante da debiti fuori bilancio;
4)        non imputabilita’ alla Istituzione, e quindi a maggior ragione al Gentile, del debito con la Carispaq (€ 427.857) contratto dai Comitati che avevano preceduto l’Istituzione Perdonanza;
5)        con ampio riferimento all’elaborato degli esperti che hanno operato la revisione straordinaria dei fondi approvata dal Consiglio Comunale il 30 dicembre 2004, e della perizia di parte che allega alla memoria, indica e specifica la composizione degli importi posti a suo carico, deducendone l’assenza di danno connesso alle attivita’ da lui svolte;
6)        in particolare afferma che nel computo andrebbero contabilizzati in attivo anche i contributi che sarebbero stati incassati direttamente dal Comune, per Euro 71.291,70:
7)        ribadisce le competenze gestionali del CdA rilevando che nel secondo atto di citazione e’ stato espunto ogni riferimento ad esclusione di soggetti in virtù della qualifica di organo politico.

In data 28 settembre 2005 si e’ costituito in giudizio Tommaso Copersino con delega all’avv. Federica Foglietti, depositando memoria e deducendo:
1)        incompletezza del contraddittorio per la inspiegabile esclusione a titolo anche solo sussidiario, del CdA che ha compiti gestionali chiaramente indicati nelle norme primarie e regolamentari;
2)        partecipazione del Copersino alle funzioni del Collegio dei revisori solo a decorrere dal novembre 2003;
3)        inconfigurabilita’ di una responsabilita’ sussidiaria laddove come nel caso presente il convenuto a titolo di responsabilita’ principale non sia addebitato di condotta dolosa;
4)        assenza di nesso di causalita’ fra il comportamento del revisore dei conti Copersino, che assieme al Collegio aveva evidenziato gli errori e le anomalie  sul consuntivo 2003, e il verificarsi del danno principale addebitato al Direttore;

In data 2 novembre 2005 si e’ costituito Roberto Marotta rappresentato dall’avv. Roberto Colagrande, deducendo:
1)        Il Marotta ha accettato l’incarico in data 12 novembre 2003;
2)        Le contestazioni della Procura sono prive di valutazione dell’operato dei convenuti in via sussidiaria, risolvendosi in una attribuzione dei responsabilita’ oggettiva (responsabilita’ per fatto altrui), non ammessa dall’ordinamento e dalla giurisprudenza della Corte dei conti;
3)        l’attribuzione di quote di responsabilita’ in relazione soltanto alla permanenza in carica sarebbe dimostrazione di questa assenza di puntuale valutazione dei comportamenti;
4)        la veridicita’ e la completezza delle documentazioni esaminate dal Collegio dei revisori non era dubbia, atteso il vaglio della Ragioneria Comunale della quale l’Istituzione si era avvalsa, sicché solo successivamente sono state individuate manchevolezze e contraffazioni delle medesime;
5)        manca un giudizio prognostico ex ante per verificare se un più efficace operato dei Revisori avrebbe potuto evitare la situazione verificatasi.

In data 3 novembre si sono costituiti Francesco Stringini e Riccardo Vespa, il primo rappresentato da se stesso e dagli avvocati Piermichele De Matteis e Stefano Lopardi; il secondo soltanto dall’avv. De Matteis, che deducono:
1)        carenza di danno per la imputabilita’ delle obbligazioni illegittime al funzionario che le ha assunte;
2)        assenza di colpa grave;
3)        carenza di nesso causale, stante la natura strettamente contabile e non gestionale del controllo demandato nel caso specifico al Collegio dei Revisori, ben più intensi essendo in proposito, in base a normativa primaria e regolamentare, i doveri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Perdonanza, del suo Presidente e del Direttore della Istituzione;
4)        le ripetute segnalazioni e i rilievi che il Collegio dei Revisori nell’ambito della propria competenza aveva pur formalizzato, rimettendo la soluzione delle “criticita’” agli organi competenti;
5)        impossibilita’ di verificare partite e obbligazioni collocate fuori dalla contabilita’, anche in conseguenza della presenza di documentazione amministrativa e contabile rivelatasi poi non rispondente al vero;
6)        non addebitabilita’ ai Revisori del trascinamento sulla Istituzione Perdonanza dei debiti dei pregressi Comitati, sia perché in tale fase essi non ebbero alcun ruolo, sia perché non vi fu trasformazione del Comitato in Istituzione bensì costituzione ex novo di quest’ultima;
7)        non addebitabilita’ ai Revisori della attribuzione del disavanzo agli esercizi 2001 e 2002, essendo stata tale attribuzione effettuata dal Consiglio di Amministrazione;
8)        impossibilita’ di configurare responsabilita’ sussidiaria dei Revisori sugli atti di bilancio quando si nega la responsabilita’ dell’organo che quegli atti di bilancio aveva predisposto e approvato, ossia il CdA dell’Istituzione.

In data 2 novembre 2005 si e’ costituito Vincenzo Merlini rappresentato dall’avv. Riccardo Lopardi, deducendo:

1)        la contraddittorieta’ di quanto espresso dal Procuratore Regionale nel primo atto di citazione, ove si da atto degli interventi correttivi sollecitati dall’organo di Revisione (anche con riferimento alla relazione al rendiconto 2002), e il secondo integrativo atto che individua la responsabilita’ dei revisori considerando in addebito proprio la suddetta relazione;
2)        le specifiche e decisive competenze proprie del CdA, del suo Presidente e del Direttore dell’Istituzione in funzione di gestione e di vigilanza;
3)        la puntuale censura, avanzata dai Revisori con la relazione allegata alla deliberazione n. 13 del 10 luglio 2003 , sulla suddivisione del disavanzo tra quota avanzo di amministrazione e quota gestione extra bilancio operata dal CdA;
4)        l’impossibilita’ di controllare obbligazioni e spese non contabilizzate, pagate con cambiali, con assegni personali del Gentile e quant’altro;
5)        la insussistenza della colpa grave alla luce dei poteri di controllo che erano demandati all’organo di Revisione e della Giurisprudenza della Corte dei conti ( fra le molte citate Sez. I C/A 13/2/2003 64/A).

E’ pervenuta in data 17 novembre 2005, depositata dalla Procura Regionale, una nota datata 31 marzo 2005 a firma dei Revisori dei conti, che riferisce della scoperta attribuita al Settore Economico e Finanziario del Comune dell’Aquila, di una sponsorizzazione della Banca Popolare dell’Adriatico, riferita alla edizione 2001 della manifestazione,  versata su un conto corrente presso la Banca di Roma Agenzia 3 dell’Aquila, intestato a  (sic) “Istituto Perdonanza Celestina” rimasto fino ad allora ignoto ed estraneo alla contabilita’.
E’ pervenuta, sempre in data 17 novembre 2005, depositata dalla Procura Regionale, altra nota datata 26 settembre 2005 con la quale tre componenti del CdA della  cessata Istituzione “Perdonanza Celestiniana” rispondono ad una nota del Dirigente del Settore Socio-Culturale del Comune dell’Aquila, declinando la propria competenza a  redigere il conto consuntivo 2004 pur avendo gli stessi continuato ad operare nel 2004, su richiesta scritta del Sindaco  per organizzare la manifestazione dell’agosto 2004.
Su richiesta della Procura Regionale, sono state rinviate, consecutivamente, le udienze del 12 gennaio 2005 e del 6 aprile 2005, ai fini della trattazione congiunta del giudizio di conto con il giudizio di responsabilita’.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2005 il Procuratore Regionale ha ribadito la richiesta di riunione gia’ avanza con la richiesta di rinvio dell’udienza dell’aprile 2005, segnalandone l’opportunita’ giacché solo con il conto e’ possibile avere una esatta focalizzazione dell’estremo disordine nella gestione anche di cassa, nel quale si e’ verificato un travalicamento dei limiti di bilancio e delle formalita’ contabili; il che induce a ritenere determinante per il giudizio di responsabilita’ l’esito del giudizio di conto. La relazione sul conto da parte del Referendario competente pone più domande di quante ne risponda. Per avere la partecipazione al giudizio della CARISPAQ, la quale e’ costituita solo per il giudizio di conto, e’ necessaria la riunione dei due giudizi, nell’interesse dell’apporto documentale e di conoscenza che l’Istituto di Credito può fornire alla migliore cognizione della realta’.  Infatti il Comune dell’Aquila, pur a seguito dello svolgimento della relazione straordinaria, non ha completamente chiarito il quadro dei debiti fuori bilancio della Istituzione e il riconoscimento dell’utilita’ degli stessi, con eventuale accollo da parte del Comune stesso. Cosicché il giudizio di conto diviene quasi prodromico a quello di responsabilita’ e non basta la trattazione simultanea dei due giudizi ma occorre la formale riunione.

Dalle difese dei convenuti sono state dedotte carenze nell’istruttoria svolta dalla procura Regionale.
L’avv. Adriano Rossi per il convenuto Gentile ha, tra l’altro, sottolineato alcuni punti sui quali la Procura avrebbe omesso di perfezionare l’istruttoria o di comprendere appieno le risultanze di quella compiuta: il passaggio dal Comitato alla Istituzione, importo di del danno (che e’ commisurato alle passivita’ anziché più correttamente al disavanzo), il computo di spese proprie del Comune (relative al Comitato e alla prima gestione dell’Istituzione) o addebitabili al funzionario, la revisione contabile (che ha proceduto alla mera raccolta delle dichiarazioni di quanti si sono dichiarati creditori dell’Istituzione), concludendo sottolineando l’inesistenza del requisito del danno certo e attuale. L’avv. Rossi ha anche depositato in udienza, senza opposizione del Procuratore Regionale, un carteggio fra organi del Comune dell’Aquila che dimostrerebbe, attraverso una nuova ricognizione dei debiti, che l’importo del disavanzo assistito da titoli validi sarebbe assai più contenuto: 519 mila Euro. Secondo l’impostazione difensiva, l’Istituzione non aveva dato luogo ad un rapporto di tesoreria con la Cassa di Risparmio perché non ne aveva bisogno, essendo il Comune ad avere il governo della situazione finanziaria, talché i conti correnti evidenziati sono sempre rimasti vuoti. La difesa di Gentile non ritiene di chiedere l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per la incerta giurisprudenza che si registra a proposito dei poteri di chiamata in giudizio di terzi, sia per la prevalente considerazione che si preferisce negare, da parte della difesa, la sussistenza degli elementi della responsabilita’ (danno, nesso causale, elemento soggettivo) piuttosto che attribuire ad altri la responsabilita’ stessa.
Analoghe censure all’istruttoria e alla sua trasfusione negli atti di citazione sono state espresse dalle difese dei componenti del Collegio dei Revisori, che pur evidenziando l’innegabile ruolo del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione e del suo presidente, non giungono tuttavia a chiedere formalmente la chiamata in giudizio di terzi.
Il Procuratore Regionale ha riconosciuto la non definitivita’ delle conclusioni della revisione straordinaria, rivendicando tuttavia la necessita’ della sollecita attivazione dell’azione risarcitoria per l’emersione dei comportamenti non solo degli organi esecutivi della Istituzione, ma anche dei Revisori dei conti che, attraverso apodittiche attribuzioni di utilita’ ai debiti contratti in eccesso dalla Istituzione, stavano innescando la produzione di ulteriori danni all’Ente locale. Segnala tuttavia, essendo venuta meno la presunzione dell’utilita’ delle spese effettuate in carenza di impegno e dei debiti così assunti, che la prova debba essere fornita dai convenuti. Il Comune ha contestato infatti tale utilita’, rivolgendosi prima ai Revisori, poi al Consiglio d’Amministrazione. Il conflitto tra Comune e Istituzione non ha avuto soluzione, e i debiti fuori bilancio rilevati dalla revisione straordinaria non possono essere riconosciuti e gestiti dal Comune ai sensi dell’art. 194 TUEL mancando la dimostrazione dell’utilita’ e dell’arricchimento dell’Ente Locale.  Il Procuratore Regionale esprime poi la contrarieta’ ad una applicazione dell’art. 107 c.p.c. in ordine alla chiamata in giudizio di altri soggetti iussu iudicis senza previa espressa richiesta.

Pur nella sopravvenuta perplessita’ in ordine alla natura delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione,  la Procura Regionale si e’ riservata ulteriori valutazioni soltanto a seguito di accertamenti chiarificatori, occorrendo preliminarmente una attenta ricognizione del debito effettivo, pur nella certezza e nell’attualita’ del danno. Una volta che si siano completate le procedure di riconoscimento dell’arricchimento del Comune in relazione a specifiche spese, la Procura chiamera’ in giudizio chi ha attivato spese non riconosciute dal Consiglio Comunale.

Per la Carispaq l’avv. Pierluigi Daniele ha confermato il deposito del conto e di tutta la documentazione, precisando che l’apertura di conti per anticipazioni e’ stata tenuta distinta dal conto corrente che e’ stato ritenuto di tesoreria mentre e’ piuttosto da considerarsi di cassa. Tutti e tre i conti sono stati aperti in applicazione dell’art. 30 del Regolamento, come meglio specificato nella memoria scritta, e non dell’art. 35 che prevede il conto di tesoreria, ed infatti non e’ mai stata sottoscritta alcuna convenzione al riguardo.. A specifica domanda del Presidente del Collegio l’avv. Daniele precisa che i conti correnti sono stati aperti con firma del presidente  dell’Istituzione a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della su richiamata udienza del  23 novembre 2005, e’ stata pronunciata sentenza parziale – ordinanza n. 803/2005, depositata in data 13 dicembre 2005, con la quale:

–    e’ stata disposta la riunione del giudizio di conto n. 426 col giudizio di responsabilita’  n. 364;

–    sono state respinte le eccezioni di nullita’ della citazione per difformita’  dall’invito a dedurre e per indeterminatezza;

– e’ stata ordinata l’integrazione dell’istruttoria disponendo la predisposizione di una CTU, affidata a funzionario da designarsi a cura dell’ Ispettore Generale Capo: LUCIBELLO dott. Giuseppe nell’ambito dell’Ispettorato Generale di Finanza per sapere:

a) quali conti correnti bancari, fidi o altri strumenti creditizi siano stati utilizzati dall’Istituzione Perdonanza Celestiniana per far transitare sponsorizzazioni, contributi, donazioni ed entrate in genere e per disporre di anticipazioni bancarie e mezzi di pagamento,  indicando:  a1) chi personalmente abbia aperto i conti suddetti; a2) chi avesse la firma depositata per ciascuno di essi; a3) a chi fossero trasmessi i prospetti periodici di ciascuno di essi; a4) il saldo attuale dei conti suddetti;

b) quali movimenti finanziari siano intercorsi fra il Comune dell’Aquila e l’Istituzione  Perdonanza Celestiniana (direttamente o indirettamente, a titolo di trasferimento definitivo o di anticipazione); b1) quali somme in entrata il Comune stesso abbia acquisito a nome dell’Istituzione, b2) quali ne abbia direttamente pagate a nome della stessa; b3) quali somme imputabili alla gestione pre-Istituzione (di competenza del Comune) siano andate a gravare sui conti dell’Istituzione;

c) quali debiti siano stati contratti dal Direttore dell’Istituzione e quali dal Consiglio di Amministrazione; c1) per quali importi e per quali prestazioni; c2) con quali formalita’ (forma scritta o meno); c3) quale sia lo stato di tali debiti;

d) quali risorse, in qualunque forma e con qualunque modalita’, siano state acquisite dall’Istituzione: d1) come contribuzioni ufficiali degli Enti territoriali e di Autorita’ civili e religiose; d2) come sponsorizzazione da parte di imprese private; d3) come liberalita’ di privati  cittadini.;

e) se siano state effettuate le prescritte verifiche di cassa periodiche (i cui  verbali dovranno essere depositati) ad opera dei Revisori dei conti indicate nell’art.33 del regolamento della Istituzione, relazionando altresì sull’attivita’ di accertamento e di verifica  effettuata; e1) in ordine  alla ipotizzata presenza di cambiali  se era circostanza conosciuta dal Tesoriere  e accertabile  in sede  di verifiche di cassa; e2) quali iniziative siano state assunte dal Presidente del CdA dell’Istituzione, nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza, per sollecitare tali verifiche, relazionando sulla  attivita’ espletata dallo stesso  a norma dell’art.17, lett. d) ed  e) del Regolamento della Istituzione;

f) in ordine all’esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione relativi alle funzioni di bilancio e consuntive, f1) quali documentazioni erano state portate all’attenzione di detto organo; f2) chi abbia redatto le proposte e chi abbia formato la documentazione finalizzata allo svolgimento delle suddette funzioni;  f3)  quale attivita’ conoscitiva sia stata posta in essere la Consiglio di Amministrazione per completare la propria percezione delle vicende gestorie dell’Istituzione;

g) ogni altro elemento utile alla definizione dei due giudizi, di responsabilita’ e di conto.

In data 2 gennaio 2006 la Carispaq ha nominato il proprio consulente di parte nella persona del dott. Claudio De Santis.

In data  11 febbraio 2006 con nota del Presidente di Sezione e’ stata data notizia al Sindaco, e alla Carispaq della designazione del dott. Vincenzo Limone per l’incarico di CTU.

Con atto depositato il 20 febbraio 2006 e’ stato nominato come perito di parte, per i convenuti Marotta, Stringini e Copersino il dott. Gianni Leonio.

A seguito di nota specifica del dott. Limone, questa Sezione, con atto n. 19-23/P del 09 febbraio 2006, ha autorizzato il suddetto Consulente ad estendere gli accertamenti anche alla Banca di Roma, dove erano emersi conti correnti strettamente connessi all’oggetto della consulenza.

La relazione e’ stata depositata in Segreteria in data 3 maggio 2006.

Con nota 24 marzo 2006 per incarico del Sindaco del Comune dell’Aquila sono stati notificati alla Sezione a mezzo messo del Comune, i conti consuntivi dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana, redatti dalla Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila, relativi agli esercizi 2001, 2002, 2003  e 2004.

La Carispaq ha fatto pervenire in data 29 maggio 2006 controdeduzioni del proprio consulente di parte sulla relazione del CTU, incentrate tra l’altro sulla negazione dell’instaurazione con l’ IPC di un rapporto di tesoreria a pieno titolo. Ha parimenti fatto pervenire memoria a firma degli avv.ti Pierluigi Daniele e Fabrizio Foglietti, ove si chiede l’estinzione, previa separazione dal giudizio di responsabilita’, del giudizio di conto.

Con memoria depositata il 30 marzo 2006 l’avv. Federica Foglietti per il convenuto Copersino ribadisce e amplia deduzioni in ordine alle carenze nella dimostrazione e quantificazione del danno e sulla incompletezza del contraddittorio, considerati gli apporti causali alla vicenda.

Gli avv.ti Vincenzo Camerini, Francesco Camerini e Adriano Rossi per il convenuto Gentile con memoria depositata il 30 maggio 2006 formulano riserva d’appello nei confronti nei capi della sentenza-ordinanza 803/05 che respingono le eccezioni di inammissibilita’ della domanda. Eccepisce poi la nullita’ della CTU per difetto di contraddittorio, pur cogliendo l’occasione per evidenziare alcune presunte contraddizioni e imprecisioni nella relazione del medesimo CTU.

Con memoria depositata il 31 maggio 2006 l’avv. Colagrande per il convenuto Marotta lamenta la mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali da parte del CTU, la mancanza del giuramento in udienza, la mancata possibilita’ di portare il contributo del Consulente di parte al Perito nominato d’ufficio. Deduce la nullita’ insanabile della CTU. Allega comunque elaborato del Consulente di parte dott. Leonio contenente osservazioni sulla relazione del CTU.

Alla pubblica udienza del  7 giugno 2006 il P.M. ha innanzitutto argomentato in ordine alla affermata nullita’ della CTU, evidenziando come non siano stati introdotti per mezzo della suddetta documenti estranei al fascicolo, se non quelli consegnati in tale occasione dalle parti stesse del giudizio.

Ha poi dato notizia, per  ulteriore adempimento della parte dell’ordinanza che mandava alla Procura Regionale di informarsi sullo svolgimento del giudizio in sede penale, che era prevista l’udienza dibattimentale in data il 12 ottobre 2006. Ha inoltre fatto istanza per il differimento della trattazione nel merito per consentire alla procura Regionale di valutare più approfonditamente le indicazioni relative agli apporti causali di altri soggetti alla vicenda.

L’avv. Adriano Rossi per il convenuto Gentile ha formulato riserva di appello sui punti decisori della Sentenza-Ordinanza 803/05. contestando il deposito dei conti consuntivi dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana  da parte del Comune; ha anche ribadito le censure in ordine alle modalita’ di svolgimento della CTU, che avrebbe dovuto dare avviso alle parti dell’inizio delle operazioni, chiedendo nuova CTU con altro perito.

L’avv. Riccardo Lopardi dopo aver formalizzato a verbale riserva di gravame in ordine alla sentenza 803/2005, ha eccepito la nullita’ della Consulenza  tecnica d’Ufficio, per violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo.  .

Anche l’avv. Colagrande, fa porre a verbale la riserva d’appello alla sentenza 803/2005, e ritiene la CTU viziata in maniera non rimediabile.

Ugualmente l’avv. De Matteis formalizza riserva di gravame avverso la sentenza 803/2005 e eccepisce la violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa nello svolgimento della consulenza.

L’Avv. Federica Foglietti parimenti fa verbalizzare riserva d’appello e ribadisce che non sono emersi profili di danno, giacché non e’ sufficiente affermare la sussistenza di un deficit, ed e’ invece necessario dimostrare la disutilita’ degli esborsi.

L’avv. Fabrizio Foglietti ha affermato che il giudizio di conto, da ritenersi giudizio di resa del conto, non può restare riunito a quello di responsabilita’, poiché con la resa del conto esso si e’ estinto. Non essendovi alcuna contestazione nei confronti della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, essa dovrebbe essere estromessa.

Svoltasi l’udienza, con successiva ordinanza  (n. 46/2006) la Sezione ha deciso sulla richiesta di separazione fra il giudizio di responsabilita’ e il giudizio di conto e quella, consequenziale, di dichiarare estinto il secondo, sulla base della prospettazione che lo stesso sarebbe in realta’ giudizio per resa del conto – a seguito del deposito del conto stesso per tutti gli esercizi.

Attese le criticita’ che emergono nel giudizio sui fatti gestori e sulla loro rappresentazione contabile”, il Collegio ha ritenuto che “permangono inalterate le esigenze espresse con la richiamata sentenza-ordinanza di esaminare le risultanze del conto dell’istituzione Perdonanza in stretta connessione con lo svolgimento del giudizio di responsabilita’” ed ha quindi respinto la richiesta di separazione.

L’esame dei conti consuntivi per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 trasmessi dalla Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila, Tesoriere almeno di fatto dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana,  e’ stato ritenuto così conferente sia per l’indagine relativa al giudizio di conto che a quella relativa al giudizio di responsabilita’.

In ordine alla ammissibilita’ di tale deposito il Collegio ha ribadito che nel giudizio di responsabilita’ amministrativa vigono, in materia di prove, i principi della acquisizione e quello della cartolarita’, in forza dei quali, da un lato, le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del libero convincimento del giudice, dall’ altro assumono rilevanza fondamentale le prove documentali gia’ acquisite, svolgendosi la discussione dibattimentale non gia’ sulla formazione di tali prove dinanzi al giudice (come avviene nel processo penale), bensì, prevalentemente, sulla valutazione critica di prove precostituite, formatesi fuori del giudizio.

Il Collegio ha giudicato meritevoli di attenzione le censure mosse dalle difesa, in ordine alla mancata comunicazione a tutte le parti della data (giorno ed ora) e del luogo di inizio dell’attivita’ affidata al consulente d’ufficio, nonché al mancato avviso alle parti per consentire di intervenire personalmente o a mezzo dei difensori e dei consulenti tecnici nominati o da nominare, così come quelle riferite alla omessa fissazione dell’udienza per la comparizione del consulente anche ai fini della prestazione del giuramento di rito e alla mancata possibilita’ di prospettare al CTU i contributi dei consulenti di parte perché fossero considerati in sede di relazione, e, pur nella considerazione che la tutela del principio del contraddittorio fosse comunque fatta salva mercé  la mai negata possibilita’ di sottoporre a critica le risultanze della CTU e di contrapporre ad essa consulenza di parte, e che non sussisteva dunque una nullita’ insanabile nel complesso di tali operazioni,  ha individuato tuttavia nella successione delle operazioni connesse all’adempimento dell’ordinanza 803/2005 motivo di rinvenire irregolarita’ meritevoli di tempestiva riconduzione a diritto.

Pertanto  il Collegio ha disposto la rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c., affidandone lo svolgimento al dott. Vincenzo Limone, in ragione della dimostrata professionalita’, competenza ed affidabilita’.

Il consulente ha avuto facolta’ di acquisire, oltre a tutti gli atti presenti nel fascicolo processuale dei due giudizi riuniti, anche le ulteriori documentazioni disponibili presso pubblici uffici, presso la Carispaq e presso altri soggetti che abbiano intrattenuto rapporti con la soppressa Istituzione. Alle predette operazioni e’ stato specificato che dovessero partecipare i rappresentanti o consulenti delle parti, ai fini delle osservazioni e valutazioni di competenza.

I quesiti posti al consulente non si discostano da quelli formulati nella precedente ordinanza istruttoria, ai quali sembra sufficiente fare rinvio.

Nel fornire le suddette risposte il consulente ha avuto licenza di accorpare o elaborare le proprie considerazioni secondo i criteri ritenuti più opportuni e più efficaci ai fini delle valutazioni da sottoporre al Collegio.

Il deposito in segreteria, originariamente previsto entro il termine del 6 dicembre 2006, e’ stato poi posticipato .

Con la decisione suddetta il Collegio si e’ pronunciato anche sull’istanza di rinvio della trattazione del merito del giudizio, e considerando che dagli atti di causa sono emersi “elementi che sostengono l’ipotesi di possibile non esaustivita’ nella individuazione dei possibili autori di danno nella presente fattispecie”, si e’ acceduto alla richiesta della Procura di poter procedere ad una integrazione del novero dei soggetti passivi del presente giudizio e di discuterlo nuovamente all’esito della rinnovazione della consulenza:

La Sezione ha dunque ordinato: il rinnovo della CTU nei termini specificati, fissando al 6 dicembre 2006 il termine per il deposito della relazione e al 18 ottobre 2006 l’udienza di comparizione del consulente nominato d’Ufficio di cui all’art. 193 c.p.c.

Ha altresì assegnato alle parti il medesimo termine del 18 ottobre 2006 per la nomina o la conferma dei loro consulenti tecnici e ha fissato l’udienza di discussione nel merito al  20 febbraio 2007.

Alla udienza di comparizione del Consulente d’Ufficio in data 18 ottobre 2006, con ordinanza a verbale, ai fini del rinnovo della C.T.U., il Collegio ha disposto l’effettuazione in contraddittorio delle operazioni di individuazione dei documenti disponibili per le attivita’ del consulente, delegando il Consigliere Giacinto Dammicco per tale incombenza.

Il Magistrato delegato ha stilato verbale di svolgimento di tale attivita’  in data 13 novembre 2006 e lo ha allegato all’atto notificato alle parti interessate e portato alla conoscenza del Procuratore Regionale, agli effetti dell’art. 16, r.d. n. 1038/1933; atto con il quale ha comunicato :

-che sono stati espletati gli incombenti di cui all’ordinanza sopra indicata;

-che sono stati assegnati alle parti, ai loro difensori e periti, 30 giorni dal 13 novembre compreso per l’esame dei documenti, ulteriori 10 giorni per produzioni di consulenze e deposito documentazioni di parte;

-che e’ stato fissato al 26 gennaio 2007 il nuovo termine per il deposito della relazione del Consulente tecnico d’ufficio;

-che e’ stato concesso termine, con deroga non opposta dalle parti, fino al 12 febbraio 2007 per depositare le osservazioni e controdeduzioni alla depositanda consulenza.

La relazione così rinnovata e’ stata depositata in Segreteria. in data 22 gennaio 2007.

Sul punto A) della specificazione dei quesiti al Consulente d’Ufficio, la relazione, in  ordine alla vigenza per l’Istituzione Perdonanza delle norme sulla Tesoreria Unica, ha evidenziato che la stessa Istituzione, con nota n. 453/01 del 07 dicembre 2001, ha richiesto al competente Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato se l’Istituzione era da ritenersi o meno assoggettata al regime di Tesoreria Unica  e che il predetto Ispettorato, con nota n. 004146/D del 21 dicembre 2001, ha confermato l’obbligo di ricorrere al predetto sistema, richiedendo contestualmente l’invio dell’istanza di apertura della contabilita’ speciale di Tesoreria Unica con la relativa indicazione dell’Istituto Tesoriere. Conseguentemente l’Istituzione con nota n.35/02 del 12 marzo 2002 ha chiesto l’apertura della contabilita’ speciale indicando quale tesoriere la Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, e l’Ispettorato Generale, con nota n. 0031868 del 21 marzo 2002, ha autorizzato la Banca D’Italia all’apertura della contabilita’ speciale intestata all’IPC. L’ apertura del conto di Tesoreria Unica e’ avvenuta in data 26 marzo 2002, e quindi con due anni di ritardo rispetto alla costituzione dell’ Istituzione (avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 3 aprile 2000). L’Istituzione risulta intestataria di ben tre conti correnti presso la Carispaq:  n. 86048, n. 86049 e n. 92767. Risulta poi un conto presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma e due conti correnti, n. 651867/99 e n. 653180/32, accesi presso l’Agenzia 3 della Banca di Roma nella sede di L’Aquila.

In merito a questi ultimi conti, consta in relazione che in seguito alla riunione del Comitato Perdonanza Celestiniana 2000 tenutasi il 29 febbraio 2000, presieduto da Pierluigi Tancredi, e’ stato conferito mandato al Signor Michele Gentile, componente dello stesso Comitato, di predisporre e sottoscrivere tutti gli atti necessari per ottenere dalla Banca di Roma – Agenzia n. 3 – un’anticipazione di £. 50.000.000 (Euro 25.822,84). Con nota n. 009735 del 1° marzo 2000 il Presidente del Comitato, nella veste di Assessore alla Cultura del Comune, ha tra l’altro comunicato al predetto Istituto di credito che la costituenda IPC avrebbe rilevato eventuali impegni economici assunti dal Comitato e che quest’ultimo era autorizzato ad incassare presso la stessa Banca la somma di £. 150.000.000 (Euro 77.468,53) derivante dal contributo della Regione Abruzzo per l’anno 2000 assegnato ai sensi della L.R. n. 32/1998 (all. 25). In seguito al mandato ricevuto, in data 1° marzo 2000 Michele Gentile ha provveduto ad aprire i menzionati c/c n. 651867/99 (conto anticipazioni) e n. 653180/32 (conto di gestione) per i quali ha sottoscritto le relative richieste e in pari data ha stipulato apposita procura irrevocabile all’incasso con la quale ha nominato e costituito procuratrice speciale del Comitato la Banca di Roma, che pertanto veniva autorizzata ad incassare dalla Regione Abruzzo la somma di £. 50.000.000 (Euro 25.822,84) a titolo di acconto sul contributo di £. 150.000.000 (Euro 77.468,53).

Con successiva nota del 06 marzo 2000 Michele Gentile risulta aver formalizzato la richiesta di anticipazione di £. 50.000.000 (Euro 25.822,84), a fronte di un credito di £. 150.000.000 (Euro 77.468,53) vantato nei confronti della Regione Abruzzo e giustificato dalla presentazione dell’estratto della delibera del Consiglio Regionale con allegato prospetto che evidenziava il beneficiario e l’ammontare del contributo.

Il punto di cui alla lettera B) trattato dal consulente, ha evidenziato che il Comune dell’Aquila non ha direttamente pagato i debitori dell’IPC, ma ha in più soluzioni versato somme sia per finanziare le ripianare il disavanzo, sia per anticipare l’incasso di crediti, anche richiamati nel punto precedente, che venivano presentati dalla Istituzione come certi e iscritti a bilancio per importi cospicui, riguardanti contributi della Regione, della provincia e del Ministero competente, nonché i proventi della lotteria connessa alla celebrazione annuale; crediti che il sede di riaccertamento e di consulenza si sono rivelati assai sovrastimati, anche a seguito di insincere dichiarazioni dei vertici dell’Istituzione (per la Lotteria la somma di Euro 206.582,76 era stata indicata dal Direttore della Istituzione come del tutto prudenziale, mentre la somma effettivamente corrisposta dal MEF per questa voce e’ di Euro 71.291,71)   e di manomissioni di documenti contabili (si veda in proposito la sentenza in sede penale del 16 ottobre 2007, più avanti riferita).

Sempre con riguardo al punto B), risulta dalla relazione che sono stati fatti gravare sulla gestione Istituzione, e poi in parte coperti con contributo straordinario di Euro 103.291,38 concesso all’IPC dal Comune, debiti dei comitati che avevano organizzato in anni precedenti le celebrazioni celestiniane, in particolare  degli anni 1992, 1996 e 1999.

Risulta confermata in relazione del CTU la presenza di pagamenti effettuati con cambiali.

Per quanto riguarda il punto C) dell’articolato di cui alla ordinanza istruttoria, la relazione ha rilevato spese non contabilizzate e non impegnate relative agli anni 2001 e 2002 complessive di Euro 355.522,81; inoltre le forniture effettuate nel corso della manifestazione dell’anno 2004 (Euro 132.299,00) risultavano prive di atti formali e non avevano copertura.

Particolare attenzione, sia per la rilevanza quantitativa, sia per la peculiare situazione determinatasi, e’ stata dedicata ai debiti nei confronti della soc. Agora’, per i quali non e’ stato accordato in sede civile un decreto ingiuntivo ed e’ in corso il giudizio civile (ultima udienza nota e’ quella dello scorso 31 gennaio 2008).

Il diverso grado di documentazione dei debiti ha indotto il consulente a fornire tre diverse entita’ dello scoperto, diversificate in considerazione della opportunita’ di includervi tutti i debiti comunque pretesi o soltanto quelli assistiti da documentazione contabile adeguata, o solo questi ultimi ulteriormente depurati dai debiti verso la su richiamata soc. Agora’. Il disavanzo risultante dal confronto fra i crediti complessivi (per Euro 755.281) e da questi tre differenti criteri di computo dei debiti, e’ rispettivamente di Euro 2.133.559,  2.033,441 e 1.458.588.   Per gli anni  2004 e 2005     i sei relativi verbali (quattro nel 2004 e due nel 2005), non evidenziano alcuna verifica, neanche a campione, sui mandati e sulle reversali emesse in tale periodo.

In particolare i verbali numeri 1-2-3/2004 si limitano ad osservare che nella cassa dell’IPC non e’ stato rinvenuto denaro e che tutti i movimenti avvengono con l’emissione di mandati e reversali sul il conto di tesoreria acceso presso la CARISPAQ del quale riportano il saldo.

Al punto D) in ordine a quali risorse siano affluite all’Istituzione, viene relazionato con l’elenco dei contributi effettivamente accreditati (assai inferiori a quelli posti in bilancio) e delle sponsorizzazioni ottenute, alcune delle quali transitate su altri conti o distratte dallo scopo (anche in questo caso si rimanda all’esito del giudizio penale nei confronti di Gentile).

Al punto E) in ordine alle verifiche di cassa trimestrali, nel 2001 risulta eseguita una sola verifica periodica: il verbale n. 31 del 25 ottobre 2001, peraltro incompleto nella parte finale della prima pagina, nelle cui premesse viene evidenziato che il servizio di tesoreria e’ stato affidato alla CARISPAQ “in base ad apposita convenzione”.  Esiste tuttavia altra copia, non conforme dello stesso verbale. I verbali del 2002 appaiono in parte erronei in quanto tralasciano alcuni mandati e alcune reversali relative al periodo, richiamandone altre non rinvenute. Gravi discordanze con la documentazione rinvenuta sono anche evidenziate nei verbali di verifica di cassa per il 2003.

L’esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente della vigilanza, oggetto del punto F) della CTU, e’ stato descritto come sostanzialmente inattuato e comunque inefficace nel ricondurre a correttezza la gestione

L’avv. Rossi per il convenuto Gentile, con memoria depositata il 12 febbraio 2007, ha esposto le censure mosse all’operato del CTU nella consulenza di parte, a firma dei dottori Cicone e De Acutis, depositata in pari data; in particolare ha insistito sulla erroneita’ della inclusione nel disavanzo dell’Istituzione dei debiti relativi alle precedenti  celebrazioni svoltesi con appositi comitati. Afferma inoltre che in base al regolamento non possono ritenersi validi i debiti per spese superiori a Lire 20 milioni  che non siano stati regolarmente approvati e sottoscritti dal CdA e che risulta in atti la sistematica assenza di tale sottoscrizione.

Rappresenta poi una situazione organizzativa per la quale i principali documenti contabili, con particolare riferimento alla proposta di bilancio, erano redatti da funzionari del Comune e solo formalmente presentati da lui. In ordine infine alle contestazioni penali per il mancato versamento in banca di due sponsorizzazioni, afferma che erano somme destinate a indifferibili pagamenti..

Per la Carispaq la Consulenza di parte del dott. Claudio De Santis, depositata il 12 febbraio 2007, ha sostenuto che il conto corrente 92767, aperto in data 25 luglio 2001 non costituisce di per se attivazione di un rapporto di tesoreria, in assenza di aggiudicazione (a seguito di gara) e di apposita convenzione. Né l’Istituto di credito ha avuti i documenti contabili, di bilancio o di variazione di stanziamenti, non potendo così svolgere alcuna verifica  delle imputazioni delle spese. L’adempimento della presentazione del conto giudiziale, al quale la Carispaq ha correttamente fatto fronte, non implicherebbe il riconoscimento di un ruolo di tesoriere ma semmai quello di agente contabile di fatto.. La Carispaq dovrebbe rispondere solo della gestione finanziaria a lei affidata. Aggiunge che non risultano essere state mai effettuate verifiche di cassa da parte dei revisori dei conti. Quale agente di fatto, la Carispaq ha comunque eseguito pagamenti nei limiti delle disponibilita’ di cassa esistenti e, in mancanza, ha concesso anticipazioni per pagamenti urgenti e ha svolto quelle verifiche essenziali (firme, integrita’ dei documenti, etc.) consentite anche nella situazione di mancata disponibilita’ dei bilanci. I documenti necessari ad una completa rendicontazione sono poi stati richiesti dalla Carispaq, con nota del 10 febbraio 2005, al Comune di L’Aquila, e da questi forniti. Per gli altri due conti correnti rinvenuti con riferimento alla IPC, i nn. 86048 e 86049, per i quali era stata attivata una “linea di credito” di 500 milioni di Lire, non vi sarebbe alcuna interferenza col sistema di “tesoreria unica” e non vi si riscontrerebbe neanche il presupposto del maneggio di pubblico denaro, perché tale linea di credito si e’ limitata a creare una situazione debitoria dell’Istituzione verso la banca. In assenza di rapporto di tesoreria, non si configurerebbe alcuna possibile violazione del limite di anticipazioni posto ai tre dodicesimi dell’entrate dell’esercizio decorso.

Per Stringini Marotta e Copersino e’ stata depositata la consulenza di parte, a firma del dott. Gianni Leonio, il 12 febbraio 2007, con la quale si evidenziano tutti i punti della relazione che comprovano la sussistenza di anomalie gestionali riferibili a chi ha effettivamente operato ma non ai revisori dei conti, ai quali e’ stata sottratta una parte della conoscenza della situazione e sono stati sottoposti atti che a posteriori sono risultati falsi ideologici ed anche falsi materiali, Individua invece in altri passaggi della relazione il riconoscimento di una attivita’ di verifica, per quanto possibile, svolta dai revisori stessi, che ha risentito della riferita situazione di non corretta e trasparente gestione e di una vasta area extra bilancio, non percepibile dai revisori e sono emerse soltanto a seguito di approfondite indagini di polizia giudiziaria..

Per Merlini e Vespa, la  consulenza del dott. Giannangeli, depositata il 10 febbraio 2007, muove censure al CTU per non aver risposto puntualmente ai punti B3 e C3 dell’ordinanza e per aver considerato nel disavanzo anche i debiti della celebrazione dell’anno 2000, che dovrebbe invece ricadere nella gestione effettuata per mezzo di comitati. Al punto e) il CTU avrebbe ammesso che le verifiche da parte del Collegio dei revisori vi sono state, ma poi avanza critiche e riserve inconferenti, equivocando fra “esame degli estratti conto” della Carispaq ed “esame della contabilita’” della struttura, contabilita’ che peraltro risulterebbe assai carente anche a causa di una cattiva custodia delle carte. Sostiene poi che non e’ addebitabile al Collegio dei Revisori quella che e’ risultata essere una gestione extra-bilancio. Inoltre rinviene una inesattezza della CTU nel punto in cui si afferma che i bilanci furono approvati dal CdA anche sulla scorta di pareri favorevoli del Collegio dei Revisori, poiché tale parere e’ successivo alla delibera di approvazione del bilancio da parte del CdA. Anche in ordine alla questione dell’utilizzo di cambiali per il pagamento rigetta ogni addebito per la mancata rilevazione, essendo essa impossibile all’epoca. Poiché, poi, si e’ ritenuto di formulare addebiti in base ad un danno rappresentato non da ammanchi di cassa, ma da esposizione debitoria, rileva la carenza di nesso causale della condotta, qualora pur fosse negligente, del Collegio dei Revisori. Segnala infine che fra tutti gli organi con compiti di vigilanza e controllo sulla Istituzione, solo il Collegio dei Revisori si e’ attivato in qualche modo.

Per il convenuto Merlini ha depositato memoria l’avv. Riccardo Lopardi il 10 febbraio 2007 che rivendica la regolarita’ delle verifiche di cassa effettuate e richiama giurisprudenza orientata a sollevare i revisori da responsabilita’, anche sussidiaria, in presenza di artifizi e raggiri messi in opera dal responsabile in via principale.

Per Vespa e’ stata anche  depositata nuova memoria datata 14 gennaio 2008 che, anche sulla base della consulenza di parte sopra riferita, deduce in ordine alla inconfigurabilita’ dell’elemento soggettivo (a fronte di una elevata soglia per la quantificazione della gravita’ della colpa), del nesso causale (per la interposizione causale di fatto imprevedibile e atipico) e dello stesso elemento oggettivo del danno (per il dover essere esclusa l’addebitabilita’ alla Istituzione di ogni importo relativo a spese estranee a quanto previsto in bilancio).

Anche per Stringini e’ stata più recentemente (15 gennaio 2008) depositata ulteriore memoria a firma degli avv.ti Piermichele De Matteis e Stefano Lopardi  ove riscontrano sostanzialmente le medesime argomentazioni svolte nella memoria per il convenuto Vespa.

È stata nel frattempo definita in sede penale – con una condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione – la parallela vicenda giudiziale nei confronti di Gentile avente ad oggetto comportamenti penalmente rilevanti (peculato e falso materiale ed ideologico) nell’ambito della gestione dal 2002 al 2004 dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana.

Nella relazione del CTU nominato per il presente giudizio sono contenute anche indicazioni in ordine ad ulteriori apporti causali riferibili a soggetti originariamente non evocati in giudizio (vedansi fra l’altro pag. 124, 125 e 129 della relazione).

Conseguentemente, con atto di citazione integrativo in data 5 luglio 2007 la Procura regionale ha chiamato in giudizio i sigg.ri Cicchetti Antonio e Tancredi Pierluigi affinché rispondessero per quote di danno il primo di € 40.000 in via sussidiaria, ed il secondo di € 100.000 in via principale e di € 100.000 in via sussidiaria.

Ad Antonio Cicchetti e’ contestata di non aver vigilato, nella sua funzione di presidente del Consiglio di amministrazione, come gli era imposto in particolare dall’art. 17 del regolamento dell’Istituzione, pur avendo la Procura aggiunto considerazioni in senso riduttivo rispetto all’addebito.  Occorre segnalare che il suddetto Cicchetti  in sede di controdeduzione  ha affermato di disconoscere le firme apposte su alcuni specifici atti della istituzione e sulle aperture di conto corrente presso la Carispaq.

Nei confronti di Tancredi l’azione viene esercitata per non avere il medesimo, nella funzione di assessore competente, svolto il doveroso ruolo di iniziativa e di controllo oltre che di raccordo fra le politiche dell’Istituzione e quelle del Comune dell’Aquila.

Per la procedente Procura Regionale, la responsabilita’ di ulteriori soggetti, ancorché esaminata e  posta ad oggetto di formale invito ex art. 5 legge 20/1994, non e’ stata poi ritenuta tale da giustificarne la citazione in giudizio.  Trattasi in particolare dei componenti del C.d.A. Iannini (vice presidente), Gianfrancesco, Splendiani, Mannetti e Marinelli, dei dipendenti del Comune di L’Aquila Mascioletti , Manzolini e Poilucci, i quali, chiamati con l’invito a controdedurre, hanno presentato memorie difensive. I componenti del CdA hanno prevalentemente evidenziato la circostanza della falsita’ di numerose delle delibere attribuite al CdA e della materiale indisponibilita’ per i componenti del CdA di quasi tutta la documentazione più significativa, anche per gli ampi poteri di gestione attribuiti al Direttore, talché si e’ a posteriori evidenziata una vera e propria  gestione parallela. I funzionari del Comune hanno dedotto la marginalita’ del proprio coinvolgimento, limitato alla materiale redazione di atti per conto del Direttore dell’Istituzione, né ritengono che dalla relazione del CTU emergano nei loro confronti attribuzioni di responsabilita’.

In ordine al Sindaco pro-tempore, Biagio Tempesta, riferisce la Procura (nella memoria aggiunta del 12 settembre 2007) di averlo invitato a controdedurre e di averne acquisito memoria difensiva con la quale sono illustrate tutte le iniziative assunte per far chiarezza sulle disfunzioni che sono emerse nella gestione dell’Istituzione e la pronta costituzione di parte civile, per conto del Comune, nel giudizio penale, talché non sono stati ritenuti sussistenti gli elementi a sostegno di una citazione nel presente giudizio. Riferisce altresì la Procura che Procura che la memoria del Sindaco Tempesta, depositata in atti, ha evidenziato che la nomina di Gentile a Direttore dell’Istituzione e’ seguita da favorevole segnalazione di Antonio Cicchetti, che si trova tra gli odierni convenuti.

Le controdeduzioni di Antonio Cicchetti si sono articolate sia sulla gratuita’ dell’opera svolta come presidente del CdA, sia sulle assunzioni di responsabilita’ che il Comune, anche tramite l’assessore competente, aveva in più circostanze compiuto, sia ancora sulla natura di esame complessivo, e non su singoli atti, della funzione del CdA, sia infine sulla palese falsita’ di atti attribuiti al CdA (vedi copia di delibera esibita dalla Carispaq). In definitiva viene rappresentato un “sistema” facente capo al Direttore Gentile, ai funzionari comunali ed al competente Assessore comunale, sistema che vedeva la totale estraneita’ del CdA e del suo Presidente. Non ritiene che fosse possibile svolgere una più efficace vigilanza. Solo nella seconda parte del 2004, afferma Cicchetti, i componenti del CdA ebbero notizia degli atti falsi e delle altre irregolarita’, e fecero autonomamente denuncia alla procura della Repubblica.

L’assessore Tancredi, controdeduceva, per parte sua, che sia in base al regolamento sia con riferimento agli esiti della CTU, la vigilanza sulla Istituzione e sull’operato del suo Direttore spettava al Presidente del CdA, né la partecipazione dell’assessore al CdA, senza diritto di voto, vale a comportarne la condivisione di responsabilita’.

La Procura regionale non ha condiviso, come gia’ detto, le riferite deduzioni ed ha emesso formale atto di citazione nei confronti dei due ultimi nominati.

E’ stata depositata memoria di costituzione in data 22 dicembre 2007 a firma degli avv.ti Michele Damiani e Giacomo Giammaria per il convenuto Cicchetti, che ribadisce le deduzioni opposte all’invito della Procura Regionale.

Anche il convenuto Tancredi si e’ costituito, depositando memoria datata 12 gennaio 2008 a firma dell’avv. Fabrizio Fiore con la quale ribatte le contestazioni di mancate iniziative di controllo e di omessa esecuzione di ispezioni e verifiche, ricordando che le funzioni dell’Assessore alla cultura afferivano ad una attivita’ prettamente politica e di indirizzo, “limitata a dettare la individuazione dei contenuti della manifestazione e delle attivita’ di maggior rilievo da programmare, nonché a rappresentare il Comune nel corso delle manifestazioni e ad intrattenere rapporti, unitamente al Presidente, con altre Istituzioni pubbliche”.

In data 18 ottobre 2007 la Procura Regionale ha depositato in Segreteria della Sezione documenti trasmessi dal Comune di L’Aquila relativi al testo integrale della sentenza penale sopra richiamata e a note inviate ai sottoscrittori dell’apertura dei conti correnti presso la Carispaq per avere conferma dell’autenticita’ delle firme.

La disponibilita’ delle motivazioni della sentenza penale introduce nel presente giudizio, ai fini della libera valutazione da parte del Collegio,  gli elementi di fatto ivi accertati, ossia la manomissione del documento attestante il contributo erogato dal Ministero dei Beni Culturali e la distrazione di contributi di sponsorizzazione, lasciando impregiudicata la falsita’ di altri documenti ivi considerati in maniera non risolutiva e afferenti all’oggetto del presente giudizio, fra i quali i verbali del CdA.

Il convenuto Gentile ha fatto pervenire il 15 gennaio 2008 una ulteriore memoria con la quale, tenuto anche conto delle sopravvenute circostanze  della citazione in giudizio di Cicchetti e Tancredi e della definizione del giudizio penale in primo grado, deduce ulteriormente:

–           che non e’ stata accertata la falsita’ delle delibere del CdA, anzi il contrario, ma che resta valida la deduzione di nullita’ delle obbligazioni per spese eccedenti i 20 milioni per mancata sottoscrizione da parte del CdA delle necessarie delibere;

–           che l’importo del disavanzo preso in considerazione dalla procura Regionale e’ una mera appostazione di bilancio e non comporta, in assenza di effettivo esborso o di valide obbligazioni, un danno certo e attuale;

–           che qualora il Comune pagasse parte di quell’importo, esso sarebbe il corrispettivo di un arricchimento (in cultura, visibilita’, turismo, etc.) che il Comune ha effettivamente ricevuto;

–           che anche la sentenza penale, come gia’ la CTU, ha rilevato come non spettasse al Gentile la tenuta della contabilita’, bensì a funzionari comunali;

–           che il debito del Comune e’ di importo assai inferiore a quanto ritenuto dalla procura regionale, dovendosi escludere quanto riferibile alla gestione pre-Istituzione e, per il Gentile, quanto relativo a periodi successivi alla sua cessazione dall’incarico per dimissioni nel corso del 2004:

–           che i componenti del CdA sono stati troppo benevolmente esclusi dal presente giudizio.

Deposita inoltre stralcio della sentenza penale di primo grado e copia del proprio atto di appello.

La Procura regionale ha segnalato e documentato in atti che con nota datata 24 gennaio 2008 il Commissario incaricato dal Comune di L’Aquila (dott. Rocchio) ha fornito aggiornati ragguagli sulle iniziative assunte dal Comune in ordine ai debiti maturati dalla Istituzione, il cui ammontare certo e’ di non meno di Euro 1 milione 392 mila  al 2004 e di circa 2 milioni all’attualita’. Viene segnalata la necessita’ di riconoscere i suddetti come debiti fuori bilancio, nonostante i dubbi sulla utilita’ sociale delle attivita’ ludiche e ricreative cui si riferiscono e viene riferito di una proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per risolvere transattivamente le controversie con i principali creditori dell’Istituzione. Da parte del Commissario viene evidenziato il sensibile nocumento agli equilibri di bilancio (testualmente: “la coperta e’ corta”) e viene segnalato infine il consistente pregiudizio all’immagine del Comune inferto dalla vicenda aggetto del presente giudizio.

Nella odierna pubblica udienza di discussione l’avv. Rossi per Gentile ha preliminarmente individuato la mancata specificazione, da parte del relatore, della Delibera Consiliare n. 106 del 21 settembre 2001 che riguarda i due conti correnti aperti presso la Carispaq.

Per la Carispaq l’avv. Fabrizio Foglietti ha ricordato che l’Istituto di credito ha reso il conto e non risulta destinatario di addebiti a titolo di responsabilita’; ha anche richiamato giurisprudenza di questa Sezione (Sent. N. 429/R del 2004) in ordine alla inconfigurabilita’ di un rapporto di tesoreria in assenza di apposita convenzione.

Il Pubblico Ministero prende atto della adeguatezza del corredo documentale prodotto dalla Carispaq ai fini del giudizio di conto.

In difesa di Merlini, componente del Collegio dei Revisori, l’avv. Riccardo Lopardi rileva la sproporzione fra gli addebiti di responsabilita’ sussidiaria del presidente del CdA e dell’assessore alla cultura, da una parte, e quelli che riguardano i Revisori, considerando che comunque questi ultimi hanno adempiuto almeno formalmente agli obblighi come anche derivanti dallo statuto, mentre gli altri soggetti hanno avuto un ruolo nella vera fonte del dissesto, ossia la gestione economica. Ha aggiunto che risultano dichiarazioni del Presidente Cicchetti per le quali le delibere, che autorizzano l’apertura dei conti in modalita’ di tesoreria di fatto, sarebbero falsamente sottoscritte e quindi inesistenti, mentre il Comune ritiene tali firme autentiche, mentre non ritiene autentiche le firme del Sindaco, contrariamente a quanto ritenuto dalla Carispaq: e’ evidente quindi una impossibilita’ per il Collegio dei Revisori di controllare efficacemente i conti, anche perché il Direttore ha occultato la parte gestionale ed economica e il Presidente non ha impedito lo sbilanciamento economico, anche per effetto della mancata segnalazione della diversa entita’ del contributo ministeriale rispetto a quanto riportato in bilancio. Insiste sulla mancata dimostrazione di una sussistenza di danno certo e attuale. Lo sbilanciamento riguarderebbe poi prevalentemente il 2000, che non e’ gestione per la quale in citazione viene chiesta la condanna.  Ribadisce la presenza di artifizi e raggiri da parte di altri soggetti, che solleverebbero da responsabilita’ i revisori.

Per Marotta l’avv. Colagrande afferma che non si riscontra alcuna grave mancanza nel comportamento del Collegio dei Revisori e ricorda che Marotta ha assunto l’incarico a fine 2003.

Per il convenuto Gentile l’avv. Rossi lamenta la tardivita’ della acquisizione agli atti del giudizio della comunicazione del Commissario Rocchio datata 24 gennaio 2008, in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Comune de L’Aquila, comunicazione della quale non ha avuto tempestiva notizia. Ritiene poi che la memoria del convenuto Tancredi, laddove precisa le competenze dell’assessore nell’individuazione dei contenuti delle attivita’ connesse alla celebrazione annuale, confermi il fatto che il Gentile ha agito sulla scorta di indicazioni provenienti da una autorita’. Gli esiti del giudizio penale non sono poi da ritenere definitivi, poiché l’addebito al Gentile di aver falsificato il documento relativo all’entita’ del contributo ministeriale e’ stato motivato, in quella sede, sulla base del fatto che il Gentile non abbia indicato chi altri lo avrebbe fatto. E su tale punto pende appello avverso la sentenza penale di primo grado. Ritiene infine che in carenza di atti deliberativi del CdA regolarmente firmati, i debiti eccedenti i 20 milioni di vecchie lire siano inesistenti.

Il Pubblico Ministero rileva che effettivamente una non attenta lettura degli atti introduttivi del giudizio potrebbe far insorgere il dubbio che per i componenti del Collegio dei Revisori si sia richiesta una condanna per responsabilita’ sussidiara pari a tutto l’importo del danno addebitato a titolo di responsabilita’ principale, e che soltanto per i convenuti Cicchetti e Tancredi la responsabilita’ sussidiaria sia limitata fino alla concorrenza di un certo importo (Euro 40 mila in un caso e 100 mila nell’altro). Invece a ben vedere la citazione rivolta ai componenti del Collegio dei revisori e’ anch’essa da intendersi limitata, con rimessione al Giudice della quantificazione dell’importo fino alla concorrenza del quale vorra’ disporre l’attribuzione per ciascuno di responsabilita’ sussidiaria.

L’avv. Damiani in difesa del convenuto Cicchetti ha reso noto che la sentenza penale, per la parte che non addebita la falsificazione dei verbali del CdA, e’ stata appellata anche dal suo patrocinato, e che durante il funzionamento dell’Istituzione non vi erano segnali di illiceita’ e neanche di illegittimita’, e la cittadinanza manifestava soddisfazione e si avvantaggiava dell’attivita’ svolta per la celebrazione della Perdonanza Celestiniana.

Per il convenuto Tancredi l’avv. Fiore rileva la natura politica delle funzioni svolte dall’Assessore alla Cultura e ricorda che in base al Regolamento dell’Istituzione vi erano appositi organi ai quali competeva la vigilanza.

L’avv. Federica Foglietti per il convenuto Copersino insiste sulla insussistenza di danno attuale, ricordando comunque che l’assunzione di servizio nella funzione di Revisore e’ del novembre 2003 e che nella nuova composizione il Collegio dei revisori si e’ espresso con parere negativo.

Per i convenuti Stringini e Vespa l’avv. Stefano Leopardi precisa che bisogna valutare la condotta dei convenuti ex ante e quindi in base alle circostanze note all’epoca, e sottolinea che le anomalie erano sugli aspetti gestionali e non su quelli contabili, sicché non era rilevabile dai revisori, né poteva esigersi da essi un diverso comportamento.

Il Pubblico Ministero torna a precisare che l’ingente disavanzo non e’ semplicemente danno potenziale; si consideri infatti che la Prefettura ha preteso dal Comune l’accantonamento e l’immo-bilizzazione delle risorse destinate appunto a far fronte a tale disavanzo.

Al termine della discussione, il giudizio e’ stato ritenuto per la decisione.

.DIRITTO

1. La presente controversia e’ contraddistinta da una grande difficolta’ nel reperimento di documenti ed altri elementi idonei a supportare il giudizio del Collegio.

Ciò in presenza di una estrema e singolare mancanza di cura nella raccolta e conservazione degli atti e nella scelta stessa dei locali adibiti alla custodia, nonché della falsita’, accertata o presumibile, di numerosi documenti, della nullita’ di numerosi altri, di sottrazioni o smarrimenti.

Pur in presenza di tale situazione, tuttavia, il Collegio ritiene che il corredo probatorio reperito nel corso del processo possa ritenersi adeguato, grazie ai numerosi elementi emersi nell’istruttoria della Procura regionale e nella consulenza tecnica di ufficio. A questi vanno aggiunte le comunicazioni e le attestazioni provenienti dall’amministrazione danneggiata (Comune di L’Aquila) e dal Commissario nominato per la gestione dell’Istituzione della perdonanza celestiniana.

1.1 Al fine di precisare la ammissibilita’ di tali ultimi elementi di valutazione, e di superare le obiezioni adombrate in udienza anche in ordine alla tardivita’ di alcune di queste comunicazioni, il Collegio rivendica la facolta’ di utilizzare secondo il proprio libero convincimento, fino al momento in cui la causa e’ ritenuta per la decisione, tutti gli aggiornamenti e notizie relativi all’evoluzione fattuale delle situazioni determinatesi in stretta relazione con i fatti di causa, sia che a fornirli siano le parti più diligenti, sia che provengano da fonte pubblica attendibile fino a querela di falso. Tali sono le notizie aggiornate all’attualita’, o meglio al 24 gennaio 2008, che sono state portate alla conoscenza del Collegio in udienza e che non rappresentano fatti nuovi o valutazioni apportati dalla pubblica accusa ma, per far uso di una appropriata metafora, costituiscono l’aggiornato bollettino medico di un grave infermo alla cui salute avrebbero attentato i presenti convenuti.

Ciò rimane compatibile con i termini per i deposito di memorie e le garanzie del contraddittorio, tutelati nell’ambito dei principi del giusto processo,  per il fatto che l’acquisizione, pur avvenuta per il mezzo della Procura, non comporta alcuna ulteriore deduzione da parte della Procura stessa, alcuna forma di intervento in giudizio da parte di soggetto (il Comune) che non può ritenersi parte formale,  né alcuna modifica degli elementi costitutivi posti a base della domanda attorea, né tanto meno introduce domande nuove, ed e’ pertanto da ritenersi notizia di aggiornamento oggettiva sui fatti.

1.2. Il Collegio deve ulteriormente precisare che la ingente quantita’ di fonti di prova acquisite attraverso gli strumenti sopra elencati (in particolare istruttoria della Procura regionale e consulenza d’ufficio) ha trovato in più aspetti conforto per effetto delle perizie di parte e delle memorie dei diversi convenuti, poiché da questi ultimi apporti non e’ stata affatto smentita la presenza di elementi di gravissimo disordine gestionale, anzi la stessa e’ stata ulteriormente disvelata ed evidenziata.

Assume infatti una particolare valenza la circostanza che gli stessi aspetti che meritano la più forte censura di incuranza e superficialita’, non siano stati, sostanzialmente da nessuna delle parti convenute,  negati affatto, ed anzi siano stati rimarcati e recati a propria discolpa ed a carico della condotta di altri, con la deduzione difensiva che in tale macroscopica anomalia gestionale non si poteva esigere, da alcuno, una migliore condotta.

Rinviando al seguito della presente motivazione la puntuale valutazione di ciascuno di questi aspetti, il Collegio ritiene comunque, sul punto qui in esame, di poter affermare la più ampia concordanza delle risultanze istruttorie così come esposte da tutte le parti in giudizio, e la loro piena idoneita’ a fornire la base per la decisione nel merito.

2. In ordine alle valutazione giuridica delle suddette risultanze, il Collegio ritiene dimostrata una protratta e gravissima violazione di norme e principi non derogabili, con effetti sia formali che sostanziali e quindi rilevanti sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo gestionale ed economico.

Si consideri in proposito il seguente impressionante elenco di inescusabili, e non smentite, mancanze:

– da un lato si davano all’esterno segnali di voler attivare, nel rispetto delle norme, il sistema di Tesoreria Unica (si veda in particolare la nota n. 453/01 del 07 dicembre 2001 in atti), dall’ altro si gestivano entrate e spese senza alcun riguardo al conto, alla mano o alla tasca per cui passavano, non dando attuazione all’ 35 del Regolamento dell’Istituzione, che prevede che il servizio venga affidato, in via negoziale ed in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito locale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione (deliberazione che comunque sarebbe stata assunta nella seduta del 25 luglio 2001, mentre la convenzione non risulta essere mai stata stipulata);

– si svolgevano sedute del Consiglio di Amministrazione ma parte dei verbali e delle delibere restava non firmata o solo parzialmente firmata, fra le carte dell’Istituzione, senza che nelle successive sedute da alcuno venisse rilevata la gravissima illegittimita’;

– si provvedeva all’effettuazione dell’attivita’ gestoria facendo ricorso a dipendenti del Comune, senza alcuna formalizzazione della ripartizione dei compiti e delle procedure da seguire e senza la predisposizione di controlli periodici sull’attivita’ svolta;

– si chiedevano ed ottenevano anticipazioni al Comune e alla Carispaq sulla base di presupposti documentali falsi e di rassicurazioni mendaci (si veda in particolare nota n. 281 del 3 agosto 2001 del Direttore dell’IPC, rivolta al Settore Economico e Finanziario del Comune);

–  si assumevano sistematicamente obbligazioni in carenza di impegno o con impegno di misura inferiore (fra i moltissimi esempi, per i quali e’ stato fra l’altro ottenuto dal creditore il decreto ingiuntivo  si rilevano per il 2001: TV1 srl per oltre 16 mila Euro, PIEMME spa per oltre 3 mila Euro, Istituzione Sinfonica Abruzzese per oltre 15 mila Euro, AMIT per oltre 39 mila Euro, etc.; per l’edizione 2002: di nuovo PIEMME spa per oltre 22 mila Euro, Miocchi Francesco per oltre 10 mila Euro, Pirotecnica Pirocchi per oltre 10 mila Euro, etc.; per l’edizione 2003; Atletica L’Aquila per oltre 3 mila Euro, Recta Rupes circa 2 mila Euro, Monica Petrella per oltre 6 mila Euro, ancora PIEMME spa per oltre 4 mila Euro, etc.);

– si trascurava completamente l’obbligo del pareggio di bilancio mediante comparazione dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti del Comune, sebbene esso fosse espressamente richiesto anche dall’art. 4 del regolamento dell’Istituzione, e si formava il bilancio con esclusione di una parte consistente della gestione.

I singoli specifici episodi di ciascuna di queste tipologie di anomalia gestionale e contabile sono puntualmente ampiamente illustrati in atti e gia’ individualmente presentano, ciascuno, un rilevante fattore di antigiuridicita’; nel loro complesso assurgono ad una dimensione davvero inusuale di violazione di norme cogenti e principi ineludibili, che devono essere ricondotti alla responsabilita’ personale di chi vi e’ coinvolto, nella misura del danno che verra’ qui di seguito precisata e in relazione alla parte che ciascuno dei convenuti vi ha preso.

3. Le  parti convenute eccepiscono l’insussistenza di un danno certo e attuale deducendo sotto più profili la erronea inclusione di alcune delle voci computate dalla Procura e in generale la improponibilita’ di una rappresentazione come danno certo e attuale della esposizione debitoria che, a seguito di apposita ricognizione straordinaria, e’ stata posta a gravare sul Bilancio del Comune .

3.1 In primo luogo il Collegio rileva come l’indebitamento della IPC, la quale non era altro che una promanazione dell’amministrazione comunale, e come tale si presentava dinnanzi alla comunita’ regionale, non può che essere ricompreso  prima facie nella complessiva situazione finanziaria del Comune di L’Aquila.

Costituiscono espressione, immediatamente rilevabile all’esterno, dell’immedesimazione dell’Istituzione nella più ampia organizzazione comunale, l’identita’ dell’organo di revisione, l’intreccio di poteri di nomina, di  vigilanza e di indirizzo esercitati dal Comune, l’utilizzazione di personale inquadrato negli uffici di quest’ultimo per gli incombenti propri della gestione dell’Istituzione.

E nella realta’ dei fatti le obbligazioni assunte dall’Istituzione, come del resto quelle dei Comitati che l’hanno preceduta, sono state costantemente ricondotte nell’ambito della finanza del Comune come obbligazioni proprie dello stesso e come tali hanno formato, o stanno formando, oggetto di trattative con i debitori, al fine di pervenire a soluzioni transattive.

3.2 In secondo luogo deve rilevarsi che l’indebitamento dell’Istituzione consegue ad obbligazioni sostanzialmente, e spesso formalmente, riconosciute come proprie dal Comune in occasione dello svolgimento delle varie manifestazioni della Perdonanza celestiniana succedutesi nel tempo.

Ciò ha concorso a determinare un incolpevole affidamento dei creditori sulla legittimazione ad agire dell’Istituzione in quanto organo del Comune nonché sulla sostanziale imputabilita’ allo stesso delle operazioni poste in essere, con la conseguenza che l’indebitamento complessivo, quanto meno nella massima parte, non potra’ non confluire anche in via di diritto nella finanze regionali, incidendo negativamente sui relativi equilibri e sulla possibilita’, per il Comune, di perseguire i propri compiti secondo il disegno programmato.

D’altro canto, solo per una vicenda (situazione creditoria vantata dalla societa’ Agora’) risulta che il Comune abbia disconosciuto la riferibilita’ ad esso dei debiti assunti dall’Istituzione. Ma relativamente a tale vicenda, per le particolari circostanze che la contraddistinguono, sono in corso contestazioni in sede giudiziaria, di cui e’ difficile prevedere l’esito.

Quanto precede induce a ritenere che un danno di rilevante entita’ sia stato con certezza prodotto nelle finanze del Comune. Spetta ora al Collegio determinare quanta parte di esso corrisponda ad utilita’ acquisite  e di valutarne la riferibilita’ ai soggetti coinvolti.

3.3 Sempre con riguardo alla configurabilita’ di un danno per l’amministrazione, vanno poi esaminate le deduzioni delle parti circa l’inesistenza per l’Istituzione dei debiti superiori ai 20 milioni di lire in tutti i casi in cui, in violazione del  regolamento della istituzione, essi non sono stati assunti previo assenso del Consiglio di amministrazione o senza che tale assenso risulti confortato da documentazione adeguatamente sottoscritta.  A tali deduzioni vanno aggiunte quelle riguardanti la mancata osservanza delle procedure contabili, quali l’impegno di spesa e l’attestazione circa l’esistenza di disponibilita’ finanziarie.

Occorre in proposito affermare che la controversa autenticita’, affidabilita’, regolarita’ o persino formale esistenza di atti del Consiglio d’Amministrazione non e’ apparsa circostanza chiara neanche nella sede penale che in parte l’ha affrontata; in ogni caso essa non può verosimilmente essere così disinvoltamente opposta ad effettivi e comprovati creditori in buona fede. A parte il  vulnus che ne deriverebbe alla credibilita’ del Comune stesso, sembra al Collegio che del tutto ragionevolmente, ed anche in base al criterio dell’id quod plerumque accidit, eccezioni di parte pubblica resistente in sede civile basate su tale tesi abbiano una trascurabile probabilita’ di accoglimento.

Valga come persuasivo riferimento il debito nei confronti della soc. AMIT connesso al concerto del tenore Carreras: il decreto ingiuntivo del creditore e’ stato opposto senza successo, e il Tribunale di Roma con sentenza del 18 luglio 2005 non ha assolutamente revocato in dubbio la validita’ della delibera del CdA n. 6 del 21 agosto 2001, che assumeva l’impegno.

3.4 L’inclusione delle passivita’ del Comitato che ha preceduto l’Istituzione nell’organizzazione della celebrazione annuale, e’ da ritenersi censurabile sotto il profili della legittimita’ e componente non trascurabile della gia’ iniziale anomala gestione. La gestione del comitato, nonostante la costanza di coinvolgimento di alcuni dei convenuti odierni prima e dopo la trasformazione in istituzione (in particolare i sig.ri Tancredi e Gentile) non e’ oggetto del presente giudizio, ma lo sono certamente gli importi, provenienti da tale gestione, che hanno da subito aggravato la neonata figura e le condotte di coloro che hanno operato tale pernicioso aggravio (si veda fra gli altri atti la nota di Tancredi n. 009735 del 1° marzo 2000 alla Banca di Roma, ponendola a confronto con la delibera consiliare n. 106 del 21 settembre 2001).

Il cattivo inizio, seguito da peggior continuazione, non e’ pertanto da ascriversi a comportamenti lontani e imperscrutabili, dai quali tutti gli odierni convenuti possano prendere le distanze. E’ invece circostanza assolutamente evidente non solo per il Collegio ma anche per i protagonisti della vicenda, che del tutto consapevolmente, ciò vale particolarmente per i convenuti Gentile e Tancredi, hanno messo in conto alla Istituzione tali debiti, delle cui conseguenze sono chiamati a rispondere.

3.5 La quantificazione dell’importo dell’indebitamento da considerare ai fini della determinazione del danno erariale deve essere in ogni caso effettuata applicando prudenzialmente criteri correttivi che tengano conto dei seguenti fattori:

a) si devono ritenere esclusi dal presente computo quei debiti, pur affermati dai presunti beneficiari in sede di revisione straordinaria, che risultino sprovvisti di adeguato riscontro documentale;

b) occorre considerare l’attivita’ transattiva che sta operando in maniera riduttiva per alcuni dei debiti, abbattendone una quota (che le comunicazioni del Commissario dott. Rocchio in data 24 gennaio 2008 consentono di stimare in un 20%).

c) il debito con la associazione Agora’ presenta effettivamente profili di aleatorieta’ che inducono il Collegio a negare la sua inclusione fra i debiti costituenti danno certo. Sono rimaste al riguardo prive di esito le richieste di più aggiornate notizie sugli esiti dell’azione promossa  da detta associazione nei confronti del Comune.

d) viceversa in funzione di incremento del danno sono da porre tutti gli oneri accessori maturati a titolo di spese legali e di interessi.

Tutto ciò precisato, e applicando i criteri sopra specificati nella misura più restrittiva e prudenziale, il Collegio ritiene di poter individuare il disavanzo cui rapportare la quantificazione del  danno nella misura di Euro 1 milione e 200 mila,  a fronte dell’esposizione complessiva attuale di oltre 2 milioni di Euro (tenuto conto della domanda attorea di Euro 2.178.518,78).

3.6 Se e’ vero che il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Comune passa necessariamente attraverso una attribuzione di utilita’ da parte dell’Ente stesso, non e’ tuttavia vero che questo valga ad elidere significativamente il danno erariale in funzione della “compensatio lucri cum damno”. Infatti e’ necessario cogliere la distinzione fra la più frequente evenienza nella quale un Ente locale fronteggi obbligazioni sorte a seguito di irregolare ordinazione di spese, casi nei quali la giurisprudenza in considerazione dell’arricchimento ha ammesso il riconoscimento e posto a danno solo la parte degli oneri accessori, e la presente fattispecie, nella quale vi era stata da parte degli organi deliberanti del Comune l’istituzione di uno speciale organismo, dotato,in relazione a ben delimitati compiti statutari, di apposite fonti di finanziamento alle quali poteva ricorrersi soltanto nel rispetto del principio di  pareggio di bilancio. Nel caso in esame  invece  la gravissima noncuranza gestionale, ha prodotto debiti addossabili al Comune con la conseguenza che il valore da attribuire al riconoscimento dei debiti non può che essere differente, atteso il travalicamento stesso dei compiti dell’Istituzione così come delimitati dalla attribuzione delle risorse finanziarie. Ciò comporta che deve tendenzialmente considerarsi danno per il Comune tutto l’importo che e’ fuoriuscito, in forma di disavanzo, dal bilancio della Istituzione, per il motivo che la valutazione delle utilita’ era stata gia’ compiuta con la definizione da parte del Comune e della istituzione Perdonanza Celestiniana della misura del contemperamento fra le esigenze ludiche, turistiche e culturali connesse alla celebrazione annuale con la concreta disponibilita’ di risorse finanziarie attribuite all’Istituzione; e dunque il disavanzo ingiustamente si riverbera sul patrimonio dell’ente, per l’intero ammontare del debito che travalica gli equilibri di bilancio.

Quanto precede non esclude che in presenza di particolari circostanze possano essere ammessi casi di riconoscimento del debito, che per prevalente giurisprudenza non interrompe il nesso causale (Sez. reg. Campania 28 settembre 1998, n. 64). Vale in proposito quanto afferma la giurisprudenza quando osserva che le norme sulla riconoscibilita’ dei debiti fuori bilancio non impediscono che l’ente locale possa deliberare di dar corso ai pagamenti a seguito di ponderata valutazione dei suoi interessi e quindi riconoscere comunque la prestazione ricevuta  al fine di evitare il formarsi di maggiori danni in pregiudizio dell’amministrazione (Sez. I 6 luglio 1998, n. 218). In altre parole, con l’attribuzione di valore a quanto acquisito nel contrarre le obbligazioni di cui trattasi il Comune non ha affermato che quella destinazione di fondi pubblici era auspicabile e apportatrice di vantaggio per l’Ente locale, ma che pur sottraendosi così risorse ad impieghi più meritevoli per destinarle ad adempiere obbligazioni per servizi non necessari ed eccedenti il livello di utilita’ gia’ quantificato per quella funzione, tuttavia l’adempimento delle suddette obbligazioni era prospettiva meno dannosa per il Comune rispetto alla totale perdita di credibilita’ della celebrazione e del Comune stesso che la ospita e vi si rispecchia. Da questo male minore non e’ lecito ricavare la misura di una utilita’ da porre anche a parziale compensazione del danno.

4. Passando ora alla valutazione dell’elemento soggettivo, e pertanto al grado di riprovevolezza delle condotte dei convenuti, il Collegio deve affermare di non poter condividere il teorema difensivo per il quale la trascuratezza di tutti possa giovare a deresponsabilizzare ciascuno per la parte che vi ha avuto. Deve invece discriminarsi fra chi più ha intorbidato rispetto a chi non ha saputo illimpidire. Sicché si deve procedere alla separata disamina delle responsabilita’ individuali.

4.1 Il Direttore Gentile ha effettivamente operato con la più esecrabile trascuratezza sotto tutti i profili formali e sostanziali. C’e’ da aggiungere che tutto ciò gli e’ stato consentito. E certo non avrebbe potuto seguire siffatta condotta se non si fosse reputato, a torto o a ragione, protetto da un “ombrello” politico e in presenza di una disattenzione degli organi preposti al controllo del suo operare.

Le deduzioni difensive tendenti a sminuirne il ruolo ed a chiamare in causa i funzionari del Comune che hanno collaborato alla redazione di atti per l’Istituzione, non appaiono corrispondere al quadro fattuale assai persuasivamente emerso nell’istruttoria e a seguito della CTU.  E’ infatti del tutto evidente che vi e’ stata una gestione extra-bilancio, tale da  porre fuori controllo le spese della Istituzione, e che in ogni evento di tale gestione Michele Gentile ha avuto un ruolo primario e spesso esclusivo, stanti i suoi poteri gestionali, propositivi, referenti ed esecutivi. Le operazioni di moltiplicazione dei conti, le determinazioni di spesa, l’omissione degli adempimenti contabili (mancate contabilizzazioni o irregolare impegno), sono tutte circostanze ricorrenti ed ampiamente documentate in atti.

Il Collegio ritiene che ricorrano, per la gravita’, la sistematicita’ e la protrazione di queste illegittimita’, tutti gli elementi per definire la condotta di Michele Gentile colpevole della massima trascuratezza, negligenza e spregio per ogni osservanza del diritto, con un grado di consapevolezza non dissimile da quello necessario ad integrare il dolo civile. Non e’ tuttavia luogo a giudizio, per non varcare i termini dell’atto di citazione, in ordine alla sufficienza di tale elemento per integrare il dolo come recepibile nella presente sede di responsabilita’. Del tutto accertata e’ in ogni caso la ricorrenze della colpa al massimo grado di gravita’.

A ciò si aggiunga che il Collegio poggia il suo libero convincimento anche sullo svolgimento del giudizio penale che ha interessato la gestione Gentile, nel quale il suddetto, così come nella presente sede, non ha fornito persuasive giustificazioni in ordine ai fatti contestatigli.

4.2 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ANTONIO CICCHETTI, a fronte delle contestazioni, costruisce la propria posizione difensiva sull’assunto che tutta la mala gestione si era svolta senza che lui se ne potesse rendere conto.

Si tratta di un assunto cui non può esser dato credito. E’ infatti del tutto ragionevole ritenere che una media attenzione allo svolgimento del proprio incarico avrebbe dovuto determinare dubbi e stimoli all’approfondimento degli aspetti più problematici della gestione, in presenza di carenze organizzative conclamate,  specie per quanto riguarda il personale amministrativo di supporto e la disciplina delle relative mansioni.

E’ così impossibile ammettere che per anni parte dei verbali e delle delibere del Consiglio rimanesse priva della firma del Presidente senza che questi nelle numerose riunioni che si sono succedute ne abbia avuto contezza.

Anche con riguardo ai meri adempimenti formali un minimo di diligenza avrebbe reso possibile, insieme con la verifica dell’autenticita’ e del contenuto dei verbali, il minimo di controllo necessario ad ostacolare molte delle irregolarita’ gestorie.

Sono indici della stessa inescusabile negligenza il fatto che il Consiglio abbia del tutto ignorato il mancato rispetto delle norme sulla tesoreria unica, che i bilanci preventivi ed i conti consuntivi siano stati approvati dal Consiglio oltre i rispettivi termini del 15 ottobre e del 15 aprile previsti dagli articoli 25 e 26 del regolamento dell’Istituzione e la circostanza che dopo la comunicazione della delibera di soppressione dell’Istituto (delibera del Consiglio comunale n. 28 del 23 marzo 2005) il Consiglio non abbia mai redatto il rendiconto e non abbia mai effettuato alcun passaggio delle consegne nei confronti dell’Amministrazione comunale (cfr. pagg. 9-10 della relazione del CTU).

Ancora maggiore rilievo riveste il mancato rispetto nei bilanci predisposti dal Consiglio dell’obbligo di pareggio del bilancio, da attuarsi mediante comparazione dei costi e dei ricavi, come previsto dall’art. 4 del regolamento dell’Istituzione (v. pagg. 54 e 55 della relazione del CTU).

Tale circostanza, come evidenziato anche dal Settore Avvocatura del Comune di L’Aquila con nota del 7 ottobre 2004, annessa alla delibera della Giunta comunale n. 571/2005, e’ gia’ di per se’ idonea a far ravvisare una responsabilita’ personale degli amministratori per “culpa in vigilando”.

E’ infine da rilevare il mancato svolgimento dei compiti di vigilanza in ordine all’esecuzione e attuazione delle delibere prese dal Consiglio, sull’andamento dell’Istituzione e sull’operato del Direttore (art. 17, lett. d ed e del regolamento dell’Istituzione).

Anche a questo riguardo va rilevato che, pur considerando la menzionata circostanza che il Presidente era sprovvisto di una adeguata struttura amministrativa e quindi degli strumenti necessari per l’attuazione di una incisiva vigilanza, un semplice e costante controllo circa l’autenticita’ e l’idoneita’ delle entrate a coprire le spese avrebbe consentito di far emergere  parte delle illegittimita’ e di evitare, almeno in parte, il disavanzo della gestione sopra riferito.

4.3 L’Assessore Tancredi e’ nella avvilente vicenda fin dall’inizio, ed anzi da prima che si costituisse l’Istituzione, avendo avuto un ruolo gia’ all’epoca dei Comitati (quei Comitati, sia detto qui incidentalmente, che con i loro debiti hanno “zavorrato” gia’ alla nascita l’Istituzione stessa). La sua conoscenza dei fatti gestori e dell’operare degli organi dell’Istituzione stessa appare superiore a quella del Presidente del Consiglio d’Amministrazione. Anche a non voler considerare  la non formalizzata attribuzione di una culpa in eligendo con riferimento alla nomina del Direttore dell’IPC nella persona di Michele Gentile, operata dalla Giunta Comunale, con delibera n. 441 del 28 giugno 2000, sulla base della proposta formulata dell’Assessore alla cultura del Comune avanzata nella  seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, (in atti presente come  allegato n. 6 alla relazione del CTU), rilevano senza dubbio alcuni comportamenti e alcune omissioni che si riferiscono sia al momento genetico che al seguito della gestione dell’Istituzione.

La sua partecipazione al Consiglio d’Amministrazione era predisposta per assicurare che l’intera organizzazione e gestione della Perdonanza, in quanto promanazione del Comune, avvenisse nel rispetto degli indirizzi ad essa forniti, come e’ anche detto nel Regolamento. La partecipazione alle sedute senza diritto di voto non può considerarsi come diminuzione di responsabilita’ essendo la sua funzione assai più ampia di una espressione di volonta’ rispetto a singole decisioni, coinvolgendo la funzione stessa specifiche valutazioni circa la compatibilita’ complessiva della gestione con i limiti di spesa prefissati. Non appare dunque ammissibile una pretesa di non conoscenza delle irregolarita’ che inficiavano le deliberazioni e i momento attuativi delle stesse.

Non solo l’assessore Tancredi sedeva nel Consiglio come garanzia  di carattere operativo che il Comune si dava per assicurare che l’autonoma gestione dell’Istituzione non esorbitasse dalle attribuzioni di carattere generale del Comune, ma erano a lui intestate anche quelle funzioni di rapporti con l’esterno che gli potevano consentire una migliore conoscenza, fra l’altro, della reale consistenza delle risorse, di provenienza pubblica, che l’Istituzione effettivamente era legittimata ad acquisire. Si tenga presente infatti che lo sbilanciamento, oltre che dallo smodato volume delle spese (per il quale gran parte della responsabilita’ viene dal Collegio addebitata al Gentile) e’ stato provocato anche dalla marcata differenza  fra le entrate che l’Istituzione inscriveva in bilancio ed esibiva ai fini dell’ottenimento di anticipi, e quelle che effettivamente erano ad essa destinate dai vari Enti territoriali, dal Ministero dell’Economia (quote della lotteria) e dal Ministero dei Beni Culturali. In questa circostanza  sicuramente critica la posizione del Tancredi era quella più idonea per una rilevazione e segnalazione della divergenza delle prospettazioni, ma tuttavia ha omesso di compiere anche questa basilare funzione. Il Collegio annette una particolare gravita’ anche a questa assai negligente condotta.

4.4 Nell’ambito delle responsabilita’ contestate ai revisori occorre in primo luogo operare una distinzione fra la posizione del Collegio dei Revisori che e’ restato in carica fino agli ultimi mesi del 2003  e quello subentrato. Si ricorda infatti che con delibera del Consiglio Comunale 121 del 15 settembre 2000 e’ stato nominato un Collegio dei Revisori (operante anche come Collegio dei Revisori dell’Istituzione) per il triennio 2000/2003 nelle persone dei Signori Vincenzo Merlini (Presidente), Riccardo Vespa e Sergio Iovenitti (componenti), quest’ultimo sostituito con il rag. Stringini, per motivi di incompatibilita’,  con delibera n. 32 del 28 febbraio 2002; poi, con delibera del Consiglio Comunale n. 180 del 31 ottobre 2003 il Collegio e’ stato rinnovato per il periodo 2003/2006 nelle persone dei Signori Francesco Stringini (Presidente), Roberto Marotta e Tommaso Copersino (componenti).

E’ evidente che i due Collegi hanno rivestito un ruolo molto diverso nella determinazione degli eventi pregiudizievoli che formano oggetto del presente giudizio.

Non appare, pertanto, condivisibile la attribuzione a tutti i componenti dei Collegi succedutisi nel tempo di una indifferenziata responsabilita’ sussidiaria relativamente a rilevanti carenze nella funzione di controllo contabile e quindi anche di accertamento sul conto corrente, aperto a nome dell’Istituzione presso la Carispaq, per il quale conto e’ anche in svolgimento il presente giudizio. Il controllo cartolare eseguito avrebbe forse potuto indurre a rilevare alcune discrepanze e da queste risalire alle più consistenti anomalie e infine infrangere il vaso di Pandora del caos in pieno svolgimento della gestione Gentile, ma una valutazione ex ante della situazione concreta, come richiesta dalle difese e confermata dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (sentenza 21 marzo 2006 n. 154) non consente un addebito di tal genere.

Si deve affermare poi che, conformemente a quanto dedotto dalle difese dei revisori, l’attivita’ decettiva di chi aveva la gestione, come riscontrata dal Collegio giudicante, riduce la gravita’ di molte delle censure di inefficacia che sono state mosse ai revisori.

Non tutte le censure tuttavia vengono meno.

Circa i pareri espressi dall’Organo di controllo contabile, si evidenzia che lo stesso, anche in presenza delle illegittimita’ innanzi esposte concernenti la mancata copertura delle spese sostenute negli anni 2001 e 2002, che comunque hanno formato oggetto di osservazioni, ha sempre dato parere favorevole ai bilanci sottoposti al suo esame. Sul rendiconto dell’edizione 2000, che rientra indiscutibilmente nella gestione dell’Istituzione e non del precedente Comitato, ancorché sia stata gestita senza bilancio preventivo, il Collegio dei Revisori, nella seduta del 13 luglio 2001 (a firma Merlini e Vespa) aveva preso in considerazione alcuni degli aspetti che avrebbero poi originato le gravi irregolarita’ (necessita’ di astenersi da qualsiasi movimentazione che non fosse conforme al sistema di Tesoreria, divieto di impegnare somme non coperte da entrate certe, liquide ed esigibili, necessita’ di individuare adeguate coperture del disavanzo 2000). Di fronte al consuntivo dell’anno 2001, invece, il Collegio dei Revisori (verbali del 5 luglio e del 27 agosto 2002) non vide nulla, non ebbe nessuna percezione di quegli aspetti che aveva richiamato all’attenzione di se stesso e del Consiglio Comunale, in sostanza omise di svolgere con la dovuta cura i compiti di controllo che gli erano stati riservati e che giustificavano la sua esistenza. Ciò e’ fra gli elementi ritenuti dal Collegio giudicante sufficienti a qualificare come inescusabile la negligenza nell’esercizio del controllo. Sul consuntivo dell’anno 2002, poi, il parere del Collegio dei Revisori risulta in atti privo di data e pur essendo nello stesso prospettata l’esistenza di una gestione extra-bilancio, viene espresso parere favorevole e conseguentemente vanificato l’effetto virtualmente positivo  della predetta affermazione.

Il Collegio dei Revisori subentrato nel novembre del 2003 non e’ ritenuto, da questo Collegio giudicante, suscettibile di addebiti di colpa grave in vigilando. L’edizione 2003 della Perdonanza era gia’ stata effettuata e per quella del 2004 la situazione, con l’emersione delle anomalie, era gia’ in fase di cambiamento. Si registra in ogni caso che per il consuntivo 2003 le valutazioni espresse dal Collegio dei Revisori, assieme a quelle del Servizio Bilancio del Comune, hanno imposto una nuova compilazione del consuntivo stesso  sul quale poi, nella seduta del 23 settembre 2004 (verbale n. 32/04), il Collegio dei Revisori ha espresso parere negativo.

4.5 La condotta di altri soggetti che hanno operato, con maggiore o minore consapevolezza, in contiguita’ con gli organi della Istituzione o nell’ambito della suddetta, nella redazione di documenti o nelle espressioni di voto, non presenta, secondo quanto risulta dagli atti del giudizio, quegli aspetti di gravita’ che viene richiesta per l’addebito di responsabilita’ amministrativo-contabile, sia per la posizione subalterna rispetto ad altri soggetti implicati, sia per il marginale coinvolgimento nella gestione e nei processi decisionali portati avanti.

Invero la vastita’ del fenomeno di mala gestione e la rilevanza, nel territorio, della vicenda, portano ad alimentare dubbi sulla riconducibilita’ della “copertura politica” esclusivamente alla figura dell’assessore competente, con esclusione di altre figure. Tuttavia non e’ stata recata evidenza in grado di dare sostanza ai suddetti dubbi, e in ogni caso non e’ stata esercitata azione nei confronti di tali ipotetici soggetti, che devono restare pertanto estranei al presente giudizio.

5. Sussiste il nesso causale fra la condotta dei convenuti e il danno al Comune di L’Aquila attesa anche la mancanza di eventi eccezionali che siano atti a reciderlo.

Si e’ gia’ detto in ordine alla adeguata concatenazione causale che ha condotto a ricomprendere i debiti della istituzione nella finanza comunale, ed anche della inidoneita’ delle transazioni in itinere a rappresentare autonoma fonte causale del danno.

Occorre aggiungere che per la condotta dei componenti del Collegio dei Revisori una valutazione ex ante delle conseguenze dell’ inadeguato esercizio di alcune fra le funzioni demandate, pur se conduce a ritenere non influenzata gran parte della esposizione finanziaria verificatasi, tuttavia consente di affermare che una maggiore attenzione ed insistenza nel completamento, fra gli altri, degli adempimenti per la formalizzazione della Tesoreria, unitamente all’effetto dissuasivo derivante da un più attento esercizio della funzione del controllo, avrebbe evitato almeno una parte del danno. Ciò naturalmente con riferimento al Collegio dei revisori in carica fino al novembre 2003, e con esclusione di quello poi subentrato.

Per l’Assessore alla Cultura e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione valgono considerazioni in qualche modo analoghe, dovendosi rilevare che i diversi ruoli da essi svolti avrebbero potuto e dovuto consentire una maggiore incidenza nell’attenuazione del danno, pur con la differenziazione rilevante della diversa natura dei poteri esercitati.

Quanto al convenuto sig. Gentile, il suo operato si pone con maggiore evidenza in rapporto di diretta causa del disavanzo: la spregiudicata gestione delle risorse, sia per le entrate che per le spese, ha approfittato delle maglie larghe della blanda vigilanza dei sopra citati organi e si e’ manifestata nella assunzione di obbligazioni alle quali l’Istituzione non era in grado, sia per motivi contabili, sia (e prevalentemente) per motivi economico finanziari, di fare fronte. Le spese, disutili in quanto esorbitanti dal budget deliberato come congruo per quelle attivita’, sono quasi sempre originate da sue determine e da altre forme di riconoscimento di obbligazioni (lettere, affidamenti…) a lui riconducibili, talché se ne può del tutto persuasivamente affermare la intestazione di una posizione di diretta causalita’ rispetto al danno sopra individuato.

6. Oggetto del presente giudizio, in virtù della riunione operata con la sentenza-ordinanza n. 803/2005, e’ anche il conto giudiziale reso dalla Carispaq sul conto corrente utilizzato (prevalentemente) come tesoreria dalla Istituzione. Non vi e’ dubbio che vi ricorra il maneggio di pubblico denaro e che vi siano transitate somme di provenienza e di destinazione pubblica. Il conto relativo a ciascuno degli esercizi dal 2001 al 2004 e’ stato acquisito per il tramite del Comune di L’Aquila in data 24 marzo 2006

Orbene, restringendo il campo visivo fino ad includervi soltanto i movimenti finanziari risultanti in questo conto corrente, si deve ritenere tale conto regolare.

Ne consegue il discarico dell’agente contabile Carispaq per il conto relativo al C.C. bancario n. 92767.

7. Tutto quanto precede induce questo Collegio, sulla base di una attenta valutazione equitativa del danno (ai sensi 1226 c.c.) a quantificare così le quote di risarcimento da attribuire a ciascuno dei convenuti: al sig. Michele Gentile addebitare parte consistente del danno erariale,  per l’importo di Euro 600.000, a titolo di responsabilita’ principale e diretta; al sig. Pierluigi Tancredi l’importo di Euro 100.000 in via principale, ed ulteriori Euro 100.000 in via sussidiaria; al sig. Antonio Cicchetti l’importo di Euro 25.000 in via sussidiaria; ai Revisori Riccardo Vespa, Francesco Stringini e Vincenzo Merlini l’importo per ciascuno di Euro 10.000.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono da addebitare in quota proporzionale alle condanne in via principale.

Le spese legali dei convenuti assolti Marotta e Copersino sono liquidate, ai sensi di legge, in Euro 1500 per ciascun convenuto.

PQM

La Sezione  Giurisdizionale Regionale per l’Abruzzo, come in epigrafe composta,

ASSOLVE
Roberto Marotta e
Tommaso Copersino
e liquida le spese legali dei suddetti nella misura di Euro 1500 per la difesa di ciascuno.

CONDANNA

Michele Gentile al risarcimento in favore del Comune di L’Aquila della somma di Euro 600.000 (seicentomila);
Pierluigi Tancredi al risarcimento in favore del Comune di L’Aquila della somma di Euro 100.000 (centomila) in via principale, ed in via sussidiaria fino alla concorrenza di ulteriori Euro 100.000 (centomila);
Antonio Cicchetti in via sussidiaria fino alla concorrenza di Euro 25.000 (venticinquemila);
Riccardo Vespa, Francesco Stringini e Vincenzo Merlini in via sussidiaria fino alla concorrenza di Euro 10.000 (diecimila) ciascuno.

Pone a carico dei convenuti condannati le spese del giudizio che si quantificano, fino al momento del deposito della presente sentenza, in Euro complessivi  23.268,74 ( ventitremiladuecentosessantotto/74) di cui Euro 12.000 ( dodicimila ) per CTU .
Dichiara la regolarita’ del conto reso dalla Carispaq quale tesoriere di fatto dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana con riferimento al conto corrente bancario n. 92767.
Così deciso in L’Aquila, nella Camera di Consiglio del 5/02/2008.

L’Estensore                                                   Il Presidente

F.to Giacinto Dammicco                           F.to Gian Giorgio Paleologo

Depositata in Segreteria il 25/02/2008
Il Direttore della Segreteria
F.to. Berardino Santucci