La progressiva riduzione delle zone rosse dei Comuni del cratere sta portando all’inoltro, alla SGE, di numerosi quesiti su come devono comportarsi i proprietari di case classificate A.
Esito, una volta sancita dai Sindaci la riperimetrazione dei centri storici, che deve essere comunicato agli interessati o pubblicato, a seconda di come si sono regolate le Municipalita’.
I proprietari in questione, infatti, sottolineano in vari casi di aver difficolta’ a riprendere possesso del loro alloggio giudicato pienamente agibile, non essendo possibile ripristinare le utenze del gas, dell’acqua o dell’energia elettrica. Va chiarito in questo senso che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 non ammette alcuna deroga in proposito. Così come l’allora Dicomac, nell’agosto dello scorso anno, precisò che i proprietari o possessori di case A dovevano lasciare i campi di accoglienza e rientrare a casa, indipendentemente dal fatto se era possibile o meno riallacciare il metano. Per cui, dalla data in cui verra’ reso noto ai proprietari o possessori, nelle forme stabilite dai Comuni, l’esito di agibilita’ A delle loro case, 45 giorni dopo cessera’ il contributo di autonoma sistemazione e 15 giorni dopo si dovra’ lasciare l’albergo o l’alloggio alternativo residenziale. E’ quanto dispone l’articolo 18 dell’opcm n. 3784.