Ricostruzione: altre FAQ da protezione civile e comune

Chiarimenti su acquisti di nuove abitazioni al posto di quelle distrutte, riparazione di immobili di societa’ dati in affitto, problematiche connesse alle cooperative edilizie, cumulo di contributi dell’abitazione principale con unita’ immobiliari diverse, pertinenze, spese per i traslochi. Sono questi alcuni degli argomenti che fanno parte del nuovo “blocco” di risposte, concordate tra la Protezione civile e il Comune dell’Aquila alle domande rivolte, da alcuni cittadini su problematiche di interesse generale.


Tra le altre problematiche discusse, anche le questioni sui contratti preliminari stipulati prima del 6 aprile, sugli esiti di agibilita’, sulle istruttorie per essere ammessi a contributo, e su chi beneficia dei contributi per le spese per il trasloco.

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Una sintesi dei punti di interesse di tali quesiti

Agibilita’ in corso d’opera: equivale ad una classificazione con esito A; dalla data della sottoscrizione si perde il diritto alla sistemazione alberghiera (dopo 15 giorni) e al Contributo per la autonoma sistemazione (dopo 45 giorni)
Il contributo per la riparazione degli alloggi gia’ in locazione il 6 aprile compete anche se il contratto sottoscritto non e’ stato registrato.
Il diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) per definire una abitazione principale, può essere dimostrato con scrittura privata anche non registrata.
Nelle cooperative edilizie indivise, la richiesta di contributo deve essere formulata dal rappresentante legale della cooperativa; le abitazioni principali sono solo quelle stabilmente occupate dagli assegnatari alla data del 6 aprile.
Una quota del contributo spettante per una abitazione principale, può essere messa a disposizione per i lavori alle parti comuni del condominio quando sussiste un dimostrato nesso di causalita’ tra le due progettazioni.
Anche i cittadini stranieri che pagano le tasse su immobili situati nei comuni del cratere possono fruire dei contributi per un immobile danneggiato come seconda casa.
Il contributo per la riparazione degli alloggi in locazione alla data del 6 aprile non può essere superiore a 80.000 euro, anche se riguarda più di una unita’ abitativa; questo importo si conguaglia con quello eventualmente fruito dal titolare come altra abitazione secondaria non locata.
Gli esiti di agibilita’ verbalizzati dalle squadre DI.Coma.C prevalgono su quelle dei tecnici privati e non possono essere modificate.
Nelle richieste di contributo per i lavori di riparazione e ricostruzione non sono consentite previsioni per imprevisti e perizie suppletive.
La spesa per il trasloco degli arredi e’ consentito sia per le abitazioni principali sia per gli immobili adibiti ad un uso diverso dalla abitazione principale o ad un uso non abitativo.