TERREMOTO: ORDINANZA N. 3978 SU RICOSTRUZIONE PESANTE E ALTRO

L’Aquila, 10 novembre 2011 – Nuove misure per accelerare la ricostruzione degli edifici privati fuori dai centri storici, realizzazione di centri antiviolenza e di aggregazione per le donne e sostegno alla mobilita’ studentesca.
Sono alcune tra le principale novita’ introdotte dall’ordinanza 3978 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, firmata l’8 novembre scorso.

ART. 2: L’istituzione di un’apposita commissione, presieduta dal commissario vicario e composta dal sindaco dell’Aquila e da un sindaco in rappresentanza degli altri Comuni del cratere, oltre ai coordinatori di Stm e Sge, consentirà il monitoraggio dei progetti di ricostruzione degli edifici privati, nonché degli interventi di sostituzione edilizia.

ART. 3: La congruità dei tempi indicati nel preventivo di spesa e dei tempi di esecuzione dei lavori delle singole unità immobiliari sarà valutata dai Comuni, anche avvalendosi di Reluis e Cineas. I lavori devono concludersi entro 24 mesi dalla pubblicazione del contributo definitivo, fatte salve le situazioni di particolare complessità; decorsi inutilmente i termini i nuclei familiari interessati decadono dal diritto di assegnazione di un alloggio del Progetto C.a.s.e., dei Map o del Fondo immobiliare ovvero dal diritto alle altre forme di assistenza alloggiativa, fermo restando il diritto al Cas (contributo per l’autonoma sistemazione) per un ulteriore periodo massimo di 4 mesi. Per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine dei lavori verrà decurtato il 5 per cento del compenso spettante agli amministratori di condominio, ai rappresentanti legali dei consorzi nonché al progettista e al direttore dei lavori.

ART. 4: In caso di sostituzione edilizia, il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo edificio va consegnato entro 90 giorni dal riconoscimento del contributo all’amministrazione comunale, che rilascia il titolo abilitativo edilizio entro 60 giorni dalla consegna del progetto. Le integrazioni vanno presentate entro 30 giorni.

ART. 6 e 7: : Da sottolineare l’importanza delle disposizioni previste agli articoli  6 e 7: i nuclei familiari che non rispettano i termini per la presentazione delle pratiche di ricostruzione, fissate in 180 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza 3978 in Gazzetta Ufficiale, o dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell’esito di agibilità se successive, perdono ogni beneficio assistenziale.

ART. 10: Per la ripresa delle attività di sostegno delle donne e delle madri in situazione di difficoltà, con particolare riguardo alle situazioni di oppressione, violenza e discriminazione, il commissario delegato provvede alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma già utilizzati quali centri antiviolenza e di lotta all’emarginazione, nonché a realizzare un centro poliedrico per le donne, per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute anche alla violenza di genere e sui bambini.

ART. 13: Infine il commissario delegato provvede ad assicurare i servizi di mobilità agli studenti iscritti all’anno accademico 2011-2012 attraverso apposite corse dedicate con onori a carico delle proprie risorse.