Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2011
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009
Art. 1
1. Il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a provvedere al ripristino dei locali dell’edificio B1 – blocco «Olbia» e dell’edificio F1 della caserma della Guardia di finanza dell’Aquila «M.A.V.M. Mar. Magg. Vincenzo Giudice», utilizzati per l’organizzazione del G8 e per assicurare l’assistenza alloggiativa alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, avvalendosi del Comandante *pro-tempore del Reparto tecnico logistico amministrativo degli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, quale soggetto attuatore, al quale non spetta alcun compenso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 691.090,01, si provvede a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione di cui all’art. 14, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 2009.
Art. 2
1. Il Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo, in esito all’attività svolta dall’Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, prot. 63556, anche al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune di Anversa degli Abruzzi la somma complessiva di euro 1.311,28, al comune dell’Aquila la somma complessiva di euro 638.107,64, al comune di Cansano la somma complessiva di euro 6.393,00, al comune di Castelvecchio Calvisio la somma complessiva di euro 24.702,46; al comune di Collepietro la somma complessiva di euro 50.986,00; al comune di Corfinio la somma complessiva di euro 3.401,52, al comune di Lucoli la somma complessiva di euro 37.215,48, al comune di Navelli la somma complessiva di euro 36.144,52, al comune di San Benedetto in Perillis la somma complessiva di euro 10.505,00, al comune di Sant’Eusanio Forconese la somma complessiva di euro 15.482,21, al comune di Sulmona la somma complessiva di euro 39.463,57 al fine di consentire agli stessi enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l’indennità di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello *status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all’utilizzo delle somme loro assegnate.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 863.712,68, comprensive dell’IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.
Art. 3
1. L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, è sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione ed al Vice Commissario per i beni culturali le risorse provenienti dalle donazioni private, relative agli interventi approvati dal Comitato dei garanti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, sulla base anche degli specifici accordi stipulati dal Dipartimento della protezione civile, la cui realizzazione è affidata rispettivamente al comune dell’Aquila ed al medesimo Vice Commissario per i beni culturali. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
Art. 4
1. Al fine di consentire la ripresa dell’economia nel territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009, le imprese con sede nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, beneficiarie delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui ai capi II e IV della legge regione Abruzzo 20 luglio 2002, n. 16, e dei relativi regolamenti di attuazione 13 novembre 2002, n. 3, possono concedere parzialmente o totalmente in locazione gli immobili oggetto delle suddette agevolazioni anche in assenza di una situazione di conclamata crisi aziendale, in deroga all’art. 26, lettera e), della legge regione Abruzzo n. 16/2002 ed agli articoli 36, lettera e) e 61, lettera f) del relativo regolamento di attuazione n. 3/2002.
2. I contratti di locazione posti in essere ai sensi del comma 1 non possono avere durata superiore ad un anno dalla cessazione dello stato di emergenza.
Art. 5
1. All’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«2. Nella determinazione del canone di cui al comma 1 i sindaci possono tener conto altresì delle oggettive maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell’unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l’abitazione a titolo personale di godimento. Analogo criterio può trovare, altresì, applicazione anche per la rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi del Fondo immobiliare e di quelli occupati ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009.».
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