Cosa prevede l’ordinanza:
Proroga al 31 dicembre dei benefici previsti dall’Opcm n . 3927 art. 13 comma 2.
I sindaci dei comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a concedere il contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni a coloro i quali hanno perso la disponibilita’ di un’unita’ abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa dell’evento sismico del 6 aprile 2009, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi.
Scadenza al 31 dicembre 2010 per i benefici previsti dall’Opcm n. 3857 art. 14, comma 3
Nei confronti dei nuclei familiari stabilmente domiciliati in unita’ immobiliari classificate con esito «B» e «C», considerate come unita’ diverse dalla abitazione principale, per le quali i proprietari o usufruttuari non hanno richiesto, avendone titolo, il contributo per i lavori di riparazione entro i termini prescritti o non hanno gia’ avviato i medesimi lavori con oneri a proprio carico, la sistemazione in strutture alberghiere o assimilate cessa entro la data del 31 agosto 2010; gli stessi nuclei possono continuare a fruire del contributo per la autonoma sistemazione sino alla data del 31 dicembre 2010.