L’ordinanza n. 3892, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 agosto 2010, dispone alcuni interventi urgenti in favore del territorio abruzzese colpito dal terremoto il 6 aprile 2009.
In particolare, il provvedimento dispone l’esenzione, per i familiari di primo grado, da tutte le imposte relative alle successioni delle vittime del terremoto. Inoltre l’ordinanza indica i termini entro cui presentare alla societa’ Fintecna spa domanda di subentro dello Stato nei debiti relativi ad abitazioni principali distrutte dal sisma.
Di seguito, una sintesi per punti del provvedimento
Le successioni ereditarie di persone che hanno perso la vita a causa del sisma, per gli eredi con parentela di primo grado, sono esenti da tutte le imposte – di successione, ipotecarie e catastali – e da ogni altra tassa o diritto. (art.1)
Per la prosecuzione delle attivita’ di rispettiva competenza:
Fino al 31 dicembre 2010 il Provveditore Interregionale alle Opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – nominato soggetto attuatore dal decreto n. 39 convertito nella legge n.77 del 24 giugno – e’ autorizzato a svolgere lavoro straordinario avvalendosi di un massimo di 47 unita’ di personale. (art.2)
Fino al 31 dicembre 2010 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e’ autorizzato a garantire supporto operativo con una struttura di 124 unita’ di personale, con turni da 16 ore, a supporto dell’attivita’ di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto. (art.3)
Fino al 30 settembre 2010 il Ministero della Difesa e’ autorizzato a prorogare l’impiego di personale, nel limite di 350 unita’, per assicurare il presidio dell’ordine pubblico nei centri storici e negli insediamenti dei Comuni del ‘cratere sismico’. (art.4)
La domanda per il subentro dello Stato nel debito che deriva da finanziamenti preesistenti – garantiti da immobili distrutti dal terremoto del 6 aprile adibiti ad abitazione principale – deve pervenire a Fintecna spa entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento, per una migliore programmazione delle risorse finanziarie previste dall’articolo 3 comma 6 del decreto n. 39 convertito nella legge n.77 del 24 giugno. (art.5)
Per il contenimento delle spese inerenti alle attivita’ del Dipartimento della Protezione Civile, sono soppressi gli articoli 5 comma 4 dell’ordinanza n. 3754 e l’articolo 10 comma 6 dell’ordinanza n. 3755, riguardanti il trattamento economico del personale impegnato in Abruzzo. (art.6)
Scarica l’ordinanza n.3892 del 13 agosto 2010