L’ordinanza n. 3877 firmata il 12 maggio dal Presidente del Consiglio dei Ministri contiene nuove misure per i comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile e alcune novita’ sull’utilizzo dei Moduli Abitativi Provvisori e sull’indennita’ per l’espropriazione o l’occupazione provvisoria delle aree interessate da questi o dai progetti CASE, MUSP e MEP.
Misure per gli enti locali. I comuni colpiti dal terremoto sono autorizzati a ripianare il disavanzo amministrativo per il 2009 a partire dal 2013, ed entro il 2015. Agli stessi comuni non si applicano le sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto del patto di stabilita’ interno nel 2009. (art. 11)
La Provincia dell’Aquila e’ autorizzata a posticipare l’approvazione del bilancio 2009 al 30 giugno 2010 e può procedere a ripianare l’eventuale disavanzo amministrativo al 31 dicembre 2009. (art. 2)
Sistemazioni provvisorie. È concesso l’uso dei Moduli abitativi provvisori, Map, anche nell’attesa del rilascio del certificato di collaudo e di agibilita’, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e igenico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministero della sanita’ del 5 luglio 1975. (art. 8)
Proroga per l’indennita’ di provvisoria occupazione o di espropriazione. Il 31 dicembre 2010 e’ il nuovo termine entro cui il Commissario delegato deve determinare l’indennita’ di provvisoria occupazione o di espropriazione delle aree interessate dai moduli abitativi provvisori e dalle opere di urbanizzazione.
Il termine prima previsto di sei mesi, poi prorogato di altri sei mesi dall’ordinanza n. 3827, e’ rinviato a causa delle difficolta’ tecniche legate alle numerose attivita’ dell’Agenzia del territorio. (art. 10)
Subentro dello Stato nel mutuo. Nel caso in cui sia stato richiesto il subentro dello Stato nel mutuo acceso in precedenza con garanzia sull’immobile distrutto (adibito ad abitazione principale) e il prezzo di cessione dell’immobile stabilito dall’Agenzia del territorio risulti superiore alla parte di mutuo ancora da estinguere, la relativa eccedenza sara’ versata a chi ha chiesto il subentro, purché non risulti moroso, come corrispettivo della cessione dell’immobile. (art.1)
Rimborso per chi ha dato soccorso. Anche i soggetti autorizzati a intervenire in soccorso alle popolazione colpite dal terremoto possono ottenere il rimborso sui beni distrutti o danneggiati usati nelle aree interessate dal terremoto. Il rimborso si integra a quello gia’ previsto per le organizzazioni di volontariato nell’art. 13 dell’ordinanza n. 3797. (art. 9)
Forze Armate impiegate in Abruzzo. Il Ministero della Difesa e’ autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l’impiego del personale – nel limite di 350 unita’ – gia’ destinato alla vigilanza e alla protezione degli insediamenti che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto. (art. 5)
I contratti dei lavoratori assunti dal Genio Militare possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nel limite delle risorse destinate all’esecuzione dei lavori da parte del Genio. (art 3)
Supporto tecnico per la ricostruzione. Il consorzio interuniversitario ReLuis supportera’ la Struttura tecnica di missione per una consulenza sui problemi di tipo tecnico-scientifico sulla ricostruzione, in particolare del centro storico. (art. 7)